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di Alessandro Galimberti

 

Il Sole 24 Ore, 2 luglio 2019

 

Il recepimento della V direttiva antiriciclaggio ha superato ieri l'esame preliminare del Consiglio dei ministri. Il decreto legislativo, proposto dal presidente Giuseppe Conte e dal ministro dell'Economia Giovanni Tria, modifica e integra i decreti legislativi n. 90 e 92 del 25 maggio 2017, che avevano a loro volta attuato la IV direttiva, anticipando in alcuni punti i target della V direttiva in materia.

Il recepimento mira tra gli altri obiettivi a puntualizzare le categorie tenute agli obblighi antiriciclaggio, allargandoli alle succursali "insediate" degli intermediari assicurativi (ossia le succursali insediate in Italia di agenti e broker con sede dentro o fuori l'Ue. Inoltre individua misure di adeguata verifica rafforzata che gli intermediari bancari o finanziari devono attuare sulla clientela che opera con Paesi ad alto rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, tra cui specifici obblighi di segnalazione periodica per le transazioni effettuate con soggetti operanti in questi Paesi.

Ancora, punta a introdurre strumenti che le autorità di vigilanza possono utilizzare per mitigare il rischio connesso ai Paesi terzi, quali, per esempio, il diniego all'autorizzazione all'attività per intermediari bancari o finanziari esteri o all'apertura di succursali in Paesi ad alto rischio per gli intermediari italiani. Scatterà inoltre, coerentemente con il vigente divieto di conti e libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia, il divieto di emissione e utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi e, infine, verranno modificate le sanzioni e le relative procedure di irrogazione, per la violazione delle norme dei due decreti modificati.

Novità anche per gli organi di controllo e per gli organi inquirenti e investigativi. Lo schema di decreto di recepimento autorizza infatti l'accesso da parte della Guardia di finanza e della Direzione investigativa antimafia all'anagrafe immobiliare, analogamente a quanto già previsto e autorizzato per la Unità di informazione finanziaria.

Per gli organismi di autoregolamentazione - tra cui anche gli Ordini professionali - sarà previsto l'obbligo di pubblicare una relazione annuale quale compendio delle attività annuali svolte con riferimento, in particolare, al numero dei decreti sanzionatori e delle misure disciplinari adottate, a fronte di violazioni gravi, ripetute, sistematiche ovvero plurime degli obblighi da parte degli iscritti nei confronti dei medesimi. Il ministero dell'Economia e delle Finanze, le Autorità di vigilanza di settore, l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, la Direzione investigativa antimafia e la Guardia di finanza, nella previsione del decreto potranno dialogare tra loro scambiando informazioni, anche in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, e con le omologhe autorità e istituzioni straniere.