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di Silvia Barsotti

La Nazione, 26 agosto 2026

L’avvocato Marco Treggi, presidente della Camera penale, analizza la nuova legge. Detenzione domiciliare per chi ha dipendenze da droghe e alcol. Cosa cambia in pratica. Niente carcere per i tossicodipendenti. È entrata in vigore il 21 agosto la nuova legge sulla detenzione domiciliare per le persone tossicodipendenti e alcoldipendenti. Ne parliamo con l’avvocato Marco Treggi, presidente della Camera penale di Lucca.

Qual è la novità più importante?

“È una riforma certamente significativa. La novità principale è rappresentata dal nuovo articolo 94-ter del Testo unico sugli stupefacenti, che introduce una specifica forma di detenzione domiciliare per la persona tossicodipendente o alcoldipendente certificata. Infatti è possibile accedere alla detenzione domiciliare per una pena detentiva, anche residua, fino a 8 anni, limite molto più ampio per la disciplina ordinaria che è di soli 2 anni di pena residua”.

E dova va il detenuto?

“Il programma terapeutico e quindi la pena, dovrà svolgersi presso una struttura privata accreditata ai sensi dell’art. 117 del T.U. o in una struttura pubblica residenziale del Servizio sanitario nazionale specializzata per la cura e per la riabilitazione dalle tossicodipendenze o l’alcool dipendenze, con un programma residenziale o semi residenziale. In ogni caso l’interessato ha facoltà di richiedere di essere ammesso alla detenzione domiciliare in altro luogo idoneo, salvo eccezioni per i reati più gravi”.

Otto anni significano che il detenuto ha automaticamente diritto ai domiciliari?

“Non è un automatismo, ma devono ricorrere tutti i presupposti stabiliti dalla legge e, soprattutto, deve esserci un programma terapeutico socio-riabilitativo che dovrà essere approvato dal Tribunale di Sorveglianza il quale dovrà verificarne l’idoneità e la sua capacità di recupero della persona e alla prevenzione della recidiva. La finalità non è quindi semplicemente quella di togliere una persona dal carcere, ma ridurre il rischio che torni a delinquere, tutelando sia il singolo che la collettività. In caso di violazione delle prescrizioni, la legge impone l’esecuzione della pena residua in carcere”.

La legge interviene anche sulla fase processuale?

“Sì, attraverso una sorta di “patteggiamento” per pene fino a 8 anni di reclusione, ma non si applica lo scomputo di pena previsto per il patteggiamento ordinario. Tale disposizione si applica anche per i processi in corso già in fase dibattimentale prima della sentenza di primo grado. È una novità significativa perché attraverso un programma terapeutico concordato il percorso di recupero agisce fin da subito e la terapia viene concepita come modalità di esecuzione della pena. La risposta sanzionatoria viene collegata a un percorso concreto di recupero e di prevenzione della recidiva”.

La riforma interviene anche sul processo di esecuzione?

“Sì, la legge modifica anche l’articolo 656 comma 5 del codice di procedura penale, prevedendo la sospensione dell’ordine di esecuzione della pena detentiva fino a 8 anni, previamente la difesa dovrà fornire il programma terapeutico e la certificazione di tossicodipendenza al pubblico ministero. Senza ritardo, il PM poi trasmetterà ordine di esecuzione e decreto di sospensione unitamente al programma terapeutico al magistrato di sorveglianza”.

Qual è allora il principale rischio di questa riforma?

“Che rimanga, almeno in parte, una riforma sulla carta quindi occorre intervenire in modo effettivo sfruttando i finanziamenti previsti dall’art. 6 della nuova legge. Soprattutto nel primo periodo, dato che la riforma è già in vigore a far data dal 21 agosto. Infatti attualmente non abbiamo comunità terapeutiche sufficienti, personale qualificato, servizi per le dipendenze adeguati e risorse per seguire i programmi. Bisogna quindi creare le condizioni perché quella legge possa concretamente trovare applicazione. Una comunità terapeutica non può essere semplicemente un luogo nel quale trasferire un detenuto. Deve essere un luogo nel quale si realizza un percorso serio, individualizzato e verificabile”.

A Lucca questa riflessione assume un significato particolare per la situazione del “San Giorgio”…

“Certamente, la Casa circondariale San Giorgio vive una situazione di significativo sovraffollamento. Gli ultimi dati ufficiali disponibili mostrano una presenza di detenuti superiore alla capienza regolamentare, con una parte dei posti non disponibile. Il sovraffollamento riguarda concretamente i detenuti, ma anche la Polizia penitenziaria, gli educatori, gli operatori sanitari e tutti coloro che lavorano quotidianamente all’interno dell’istituto. Se una parte delle moltissime persone tossicodipendenti ivi detenute può, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, seguire un percorso terapeutico fuori dal carcere, questo può rappresentare anche uno strumento per affrontare il sovraffollamento del San Giorgio”.

Una legge svuota-carceri?

“Non dobbiamo commettere l’errore di pensare che la soluzione sia semplicemente “svuotare le carceri”, ma capire quali modalità di esecuzione della pena siano più efficaci nel ridurre la recidiva e risolvere in radice la genesi dei molti crimini che derivano dallo stato di tossicodipendenza”.

Perché non riflettere anche sui non tossicodipendenti?

“Sì. La nuova legge apre, a mio avviso, una riflessione più generale, dobbiamo effettivamente chiederci se una riflessione analoga non possa essere fatta anche per altri condannati superando il limite dei due anni per la detenzione domiciliare con programmi di recupero personalizzati”.

Qual è quindi il suo giudizio complessivo sulla nuova legge?

“È una riforma che considero molto positiva per il principio che la ispira, ma ora bisogna renderla effettiva in concreto. Servono, infatti, comunità terapeutiche, risorse, personale qualificato, servizi per le dipendenze, Uepe e personale adeguatamente strutturati e una magistratura di sorveglianza posta nelle condizioni di lavorare efficacemente anche in considerazione del ruolo centrale che sta assumendo”.