di Valentina Stella
Il Dubbio, 13 febbraio 2025
La commissione parlamentare Antimafia sarebbe dunque al lavoro su una modifica restrittiva in materia di applicazione dell’articolo 41 bis e dell’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario. Come avverrà sul piano normativo, lo vedremo. Ma intanto proprio qualche giorno fa, in merito al cosiddetto “carcere duro”, Mauro Palma, già presidente del Comitato europeo per la prevenzione della tortura, ci aveva detto come già “molte volte è dovuta intervenire la Corte costituzionale per rimuovere singole imposizioni vessatorie non giustificabili sul piano della finalità per cui tale regime è sorto e entro il cui limite deve attenersi”. In merito al fine pena mai, cioè all’ergastolo ostativo, invece, tutti ricorderanno che la Corte costituzionale più volte fu accusata dai giuristi di comportarsi come Ponzio Pilato. Ripercorriamo brevemente quanto accaduto.
Il 15 aprile 2021 la Consulta stabilì che l’ergastolo ostativo è incompatibile con la Costituzione, ma che sarebbe servita una legge che il Parlamento avrebbe dovuto emanare entro un anno. La Corte spiegò che la passata disciplina del cosiddetto ergastolo ostativo precludeva in modo assoluto, a chi non avesse utilmente collaborato con la giustizia, la possibilità di accedere al procedimento per chiedere la liberazione condizionale, anche quando il suo ravvedimento risultava sicuro. Aveva quindi osservato che tale disciplina ostativa, facendo della collaborazione l’unico modo per il condannato di recuperare la libertà, era in contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione e con l’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Tutto era partito dal caso di Salvatore Pezzino, detenuto che, seppur ergastolano ostativo, aveva chiesto l’accesso alla liberazione condizionale: la Corte di Cassazione (relatore il consigliere Giuseppe Santalucia, ex presidente dell’Anm) aveva poi sollevato il dubbio di legittimità costituzionale, sostenendo che il diritto alla speranza non andrebbe negato a nessuno. La politica non si impegnò abbastanza nei tempi previsti dalla Corte, chiese ufficialmente di avere più tempo. La Consulta, criticata da molti giuristi per questo, lo concesse. Poi il 9 novembre 2022 la Corte emanò la seguente nota: “Dopo due rinvii disposti per concedere al legislatore il tempo necessario al fine di intervenire sulla materia (ordinanze n. 97 del 2021 e n. 122 del 2022), la Corte ha nuovamente esaminato, in camera di consiglio, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Cassazione, sulla disciplina del cosiddetto ergastolo ostativo”. La Consulta decise “di restituire gli atti al giudice a quo, a seguito dell’entrata in vigore del decreto- legge 31 ottobre 2022, n. 162, che contiene, fra l’altro, misure urgenti nella materia in esame”. Si trattava del primo decreto legge del governo Meloni presentato in conferenza stampa dalla stessa premier insieme al ministro Nordio e che poneva quella che diversi esperti della materia definirono una “prova diabolica” affinché il detenuto potesse accedere alla liberazione condizionale.
Praticamente è come se l’ergastolo ostativo non fosse stato mai realmente abolito. A marzo 2023 la Cassazione dispose il rinvio al Tribunale di sorveglianza dell’Aquila affinché, alla luce della nuova disciplina, “valutasse con accertamenti di merito preclusi al giudice di legittimità la sussistenza o meno dei presupposti ora richiesti dalla legge per la concessione dei benefici ai detenuti per reati cd. ostativi non collaboranti”. E ad oggi Salvatore Pezzino ancora non riesce a beneficiare della liberazione condizionale, ma solo dei permessi premio.











