di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 25 ottobre 2019
La sentenza della Corte costituzionale tocca esclusivamente l'articolo 4bis, comma 1, dell'Ordinamento penitenziario nella parte in cui non prevede la concessione di permessi premio in assenza di collaborazione con la giustizia, anche se sono stati acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità della partecipazione all'associazione criminale sia, più in generale, il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata. Riguarda esclusivamente gli ergastolani ostativi.
Quest'ultimo è una tipologia di pena nata dal combinato disposto tra la norma codicistica, che contempla l'ergastolo ordinario e la norma del 4bis dell'ordinamento penitenziario introdotta dal decreto - modificando il decreto di Falcone - emanato dopo la strage di via Capaci.
Al contario di certe dichiarazioni improvvide di politici al governo e all'opposizione, la sentenza della Corte costituzionale non c'entra assolutamente nulla con il 41bis che è un particolare regime carcerario, dove possono esserci sia gli ergastolani che quelli con fine pena. L'ergastolano ostativo al 41bis rimane con tutte le regole ferree e quindi - finché è nel regime duro - non può richiedere nessun beneficio. La maggior parte degli ergastolani ostativi non sono al 41bis, ma nelle sezioni di alta o media sicurezza.










