di Giovanni Verde
Corriere del Mezzogiorno, 21 giugno 2023
Il ministro della Giustizia ha elaborato un disegno di legge per la riforma di alcuni punti che ritiene essere punti critici del nostro sistema di giustizia. Era ed è del tutto legittimato a farlo secondo la nostra Costituzione, in quanto “l’iniziativa delle leggi appartiene al governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale” (art. 71, che al secondo comma riconosce legittimazione alle proposte sottoscritte da almeno cinquantamila elettori).
La Costituzione non annovera tra gli organi costituzionali legittimati a proporre leggi il Consiglio superiore della magistratura e meno che mai l’Associazione nazionale dei magistrati, nè esiste legge costituzionale che lo preveda. E c’è una ragione. I giudici sono soggetti alla legge, recita l’art. 101, secondo comma; e la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge, ribadisce l’art. 111, primo comma. Nell’equilibrata ripartizione tra i poteri dello Stato voluta dalla nostra Carta, è il Parlamento che detta le regole, così che spetta al governo e ai suoi componenti ed eccezionalmente ad altri organi ed enti di fare le proposte, là dove è riservato ai giudici il compito della applicazione della legge in una situazione di “soggezione”.
Lasciamo da parte che l’evoluzione di questi anni ha eroso il sistema e che c’è stato uno sconfinamento, in quanto alla “soggezione” alla legge si è andata sostituendo (in maniera, direi, inevitabile) la “cooperazione” alla creazione del diritto. Per amore del “bon ton” istituzionale partiamo dall’idea che l’assetto sia quello voluto dai costituenti, secondo i quali ai magistrati può competere soltanto una sorta di “moral suasion”, in quanto, non diversamente dagli accademici o dagli avvocati o da qualsiasi cittadino acculturato e appassionato ai problemi della giustizia, non può essere loro negata la libertà di rappresentare la preoccupazione che le leggi proposte possano avere effetti indesiderati e indesiderabili. Di più. I magistrati godono al riguardo di una posizione privilegiata, perché hanno un Csm che per legge può rendere pareri, con i quali può esprimere per il tramite istituzionale le preoccupazioni della magistratura.
Ai magistrati (così come agli accademici, agli avvocati, agli “opinion makers” e a qualsiasi cittadino) deve essere consentito di segnalare alla pubblica opinione che il provvedimento oggi varato dal governo potrebbe avere costi nella lotta alla corruzione e compromettere la libertà dell’informazione, che è il sale della democrazia; ma dovrebbero usare particolare moderazione, posto che c’è il Csm che può farlo con maggiore forza persuasiva. Toccherà al Parlamento fare le scelte definitive. E se farà scelte sbagliate, viviamo per fortuna in democrazia. Gli elettori sapranno trarne le conseguenze.
Ridotta a questi termini non ci sarebbe ragione per parlare di “scontro” tra governo e magistratura associata. Dovremmo dolerci per la tendenza di costruire artificiosamente contrasti istituzionali, perché le notizie normali non fanno…notizia. Resta, però, il sospetto che se il ministro ha parlato di “indebite interferenze”, ci sia stato qualcosa di più e di diverso; che l’Associazione dei magistrati o i suoi rappresentanti non si siano limitati a segnalare le controindicazioni rispetto alla proposta riforma, ma abbiano in qualche modo preteso di condizionare il Parlamento, chiamato a darle eventualmente veste di legge.
Se così fosse, le critiche non sarebbero espressione della libertà di opinione, ma della pretesa di condizionare il governo nelle sue scelte, attribuendosi la magistratura la veste di una sorta di “contropotere”. Ricostruzione che non appare del tutto fantasiosa, pensando all’evoluzione dei rapporti tra politica e magistratura a partire da tangentopoli. Un’evoluzione pericolosa, perché può costituire la base per riforme di ben altro genere, delle quali abbiamo attualmente qualche esempio in Europa.
La proposta di legge costituisce un indizio di ciò che può accadere. Il governo avrebbe sentito il bisogno di sopprimere il delitto di abuso di atti di ufficio (che nella forma di atto doloso potrebbe anche restare), se l’utilizzazione di questa incriminazione fosse stata prudente e parsimoniosa? E se il ricorso all’indagine e all’incriminazione non fosse giustificato per il fatto che da noi indagini e processo sono sempre doverosi (così che abbiamo trasformato il processo in sanzione)? E la feroce vignetta di Giannelli non disvela l’ipocrisia sottostante alla pretesa di vedere nell’obbligatorietà dell’azione penale un tabù di cui non possiamo fare a meno (tra i pochi nel mondo occidentale)? Il governo avrebbe sentito il bisogno di vietare la divulgazione di atti processuali, se troppo spesso non si fossero rese pubbliche notizie sulle vite private anche se prive di rilevanza penale?










