di Marcello Bortolato
Il Dubbio, 5 ottobre 2022
Oggi un ambizioso senso di onnipotenza scientifico-tecnologico sembra aver pervaso anche i territori del diritto (efficienza, celerità, processi telematici, giustizia predittiva) ma non dobbiamo dimenticare che il diritto è sempre intriso di eticità sociale e il clima sociale di un’epoca è alimentato dal coinvolgimento culturale ed etico di ciascuno di noi. In questo quadro si colloca l’idea di giustizia riparativa che oggi riprende fiato riaffiorando da un antico passato sempre presente.
Ai critici bisogna rispondere che la giustizia riparativa, in forme varie, esiste già, è un fatto sociale e dunque si trattava solo di regolamentarne gli effetti giuridici nel processo anche e soprattutto a garanzia delle parti. L’idea di una giustizia della riparazione, nella sua contrapposizione sostanziale alla tradizionale giustizia punitiva, ha un che di indubitabilmente rivoluzionario in quanto modello di giustizia fondato essenzialmente sull’ascolto e sul riconoscimento dell’altro.
Il punto è delicato e per alcuni ‘ indigesto’: come si può attribuire pari dignità a reo e vittima? Innanzitutto perché lo impone la Costituzione che non distingue (art. 3) i cittadini tra colpevoli e innocenti. Poi perché lo stesso processo, assistito dal garantismo, non attribuisce minore dignità all’imputato, né al condannato, tant’è che esistono il giudice terzo e il ruolo costituzionale del difensore. Sappiamo invece quanto la giustizia tradizionale sia spersonalizzata perché molto lontana da quel groviglio di sentimenti, paure e angosce originate dal reato, si pensi proprio alla vittima marginalizzata nel processo in quanto costretta nel ruolo unico di testimone o di parte civile che richiede un risarcimento economico.
La giustizia riparativa non ‘restituisce il colpo’ come la giustizia tradizionale che è sì giusta (quando lo è) ma nel contempo è dura, punitiva (raffigurata, come sappiamo, con la spada), raramente risolve il conflitto anzi lo alimenta col meccanismo del ‘ raddoppio del male’, ma offre uno spazio di dialogo rigorosamente volontario. La norma è chiara: ai programmi di giustizia riparativa si accede solo con il consenso. Si introduce nel sistema una dialettica ‘ tripolare’: non c’è più solo lo Stato che punisce e l’autore che subisce la pena, c’è anche la vittima, sparita dal processo per la tradizione del garantismo che impedisce sì la vendetta privata ma neutralizza la vittima, spettatrice e spesso vittima due volte.
Merito della giustizia riparativa è dunque recuperare la vittima e renderla partecipe della possibile riparazione che non si esaurisce nel risarcimento pecuniario. È una giustizia orientata alle vittime pur non una giustizia che abbia solo quelle al centro: non toglie il ‘reo’ dallo sguardo della vittima che lungi da essere ‘pietra di inciampo’ diventa protagonista. La riparazione può anche far ripensare la pena, cioè la risposta punitiva, ma l’Italia ha scelto la complementarietà, una scelta coerente con lo schema bipolare del processo di parti, col garantismo processuale e tutti i suoi corollari (primo fra tutti la presunzione di innocenza) e col fine rieducativo della pena. Un percorso ‘ parallelo’ dunque, volto alla ricomposizione del conflitto: compito dello Stato è anche quello di promuovere la pacificazione sociale richiedendo a tutti (art. 2 Cost.), l’adempimento dei doveri inderogabili di ‘solidarietà politica, economica e sociale’.
Non dunque una giustizia alternativa che rinunci alla pretesa sanzionatoria e nemmeno un modello sussidiario (la pena si applica solo se non si raggiunge l’esito riparativo, paradigma peraltro disseminato qua e là già nel codice con gli effetti estintivi di innumerevoli istituti ‘riparatori’, giammai ‘riparativi’, già esistenti). Chi pensa che con questa legge avremo meno carcere e più premi per i colpevoli, peggio ancora il perdono, non è sulla buona strada.
Il sistema punitivo tradizionale continuerà a costituire il presupposto dei programmi riparativi che, in quanto facoltativi e peraltro processualmente già poco appetibili, non soppiantano il sistema tradizionale. Cambia il ruolo del giudice? Certamente: egli si mette non sopra il conflitto ma dentro di esso, non si limita ad assolvere o a condannare. E questo dà una speranza nuova anche al suo lavoro quotidiano. La legge non richiede che l’accesso sia spontaneo e solo in questo va letto il potere officioso del giudice di ‘invio’ ai Centri che tanto spaventa i processualisti arroccati ad una difesa ad oltranza del cognitivismo del processo accusatorio.
Il giudice non perde la sua neutralità ma anzi la rafforza riconoscendo pari dignità ai protagonisti del conflitto, un conflitto che esiste (il processo lo è già) tra chi è “indicato come autore dell’offesa” (scelta lessicale che contempera il doveroso rispetto della presunzione di innocenza) e la vittima ma la riparazione ‘ interpersonale’ (cioè senza giudice, senza PM, senza difensore), promossa ma non imposta, si svolge fuori dal processo. Nulla che non sia aderente alla libera scelta volontaria degli interessati. Il Giudice all’esito ne raccoglierà gli effetti, solo se positivi. Infine, non è una giustizia di classe: se il risarcimento del danno lo può attuare solo chi ha mezzi economici sufficienti, la riparazione invece la può attuare chiunque.










