di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 30 aprile 2021
La misura deflattiva potrebbe essere efficace contro il sovraffollamento. La liberazione anticipata speciale non viene contemplata nemmeno nell'occasione della proroga delle misure deflattive anti- Covid. Quella "classica" consiste in uno sconto di pena a favore del detenuto che dà prova di buona condotta durante l'esecuzione della pena. Per la precisione, al condannato a pena detentiva che abbia dato prove di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa una riduzione della pena.
Secondo la legge, al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. Al fine del computo del semestre che dà diritto alla riduzione si tiene conto anche del periodo trascorso in stato di custodia cautelare (ad esempio, agli arresti domiciliari) o di detenzione domiciliare. In sintesi: per ogni 6 mesi di pena scontata, spettano 45 giorni di detrazione dalla pena totale, purché si sia data prova di buona condotta. La funzione della liberazione anticipata è duplice: da un lato, premia il detenuto che abbia dimostrato buona condotta, invogliandolo a comportarsi bene per ottenere uno sconto della pena; dall'altro, si tratta di misura volta a combattere il sovraffollamento.
Mentre la liberazione anticipata speciale, già varata a suo tempo nel 2013 dopo la sentenza Torreggiani che condannò l'Italia per il sovraffollamento, si tratta di una detrazione di 75 giorni (anziché 45) per ogni singolo semestre di pena scontata interamente in carcere. La liberazione anticipata speciale ha avuto effetti solamente dal primo gennaio 2010 al 23 dicembre 2015, periodo di tempo durante il quale il detenuto che ha mostrato di mantenere una buona condotta ha potuto ottenere uno sconto di 75 giorni ogni semestre anziché 45 giorni.
Il deputato di Italia Viva, Roberto Giachetti, ricordiamo, ha depositato un ordine del giorno proprio su tale misura. Impegna il governo ad introdurre, in via temporanea e per un periodo di due anni, dell'istituto della liberazione anticipata pari a 75 giorni per ogni semestre di pena, non applicabile ai condannati ammessi all'affidamento in prova, alla detenzione domiciliare o a quelli che siano stati ammessi all'esecuzione della pena presso il proprio domicilio. Ovvero - si legge nell'ordine del giorno - "per quanto riguarda i condannati che, a decorrere da dicembre 2015, abbiano già usufruito della liberazione anticipata, del riconoscimento per ogni singolo semestre della maggiore detrazione di trenta giorni, sempre che nel corso dell'esecuzione successivamente alla concezione del beneficio abbiano continuato a dare prova di partecipazione all'opera di rieducazione".











