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di Lorenzo D’Avack

Il Dubbio, 23 marzo 2026

L’ordinanza del tribunale dei minori dell’Aquila, emessa in occasione della tragica vicenda della “casa nel bosco”, ha scatenato un ampio dibattito pubblico e politico sulla tutela dei minori, sul ruolo dei genitori e sul ruolo del diritto. La finalità della decisione giudiziaria, che trasferisce i figli in altra casa famiglia, allontanandoli dalla madre, è definita dal tribunale dei minori “protettiva”, con l’obiettivo di garantire il superiore interesse dei bambini. A Catherin Birmingam i magistrati contestano di violare l’obbligo scolastico dei figli e di avere un atteggiamento oppositivo, con contrasti crescenti, nei confronti del personale della struttura e degli assistenti sociali.

L’ordinanza ha suscitato una condanna politica e sociale del provvedimento, tant’è che Giorgia Meloni ha richiesto di mandare un’ispezione al tribunale dei minori dell’Aquila, dato che, secondo la premier, “la decisione di allontanare la madre dalla Struttura protetta, allontanandola dai propri figli, può infliggere ai bambini un altro pesantissimo trauma”.

In discussione è, dunque, il miglior interesse dei minori che, nella fattispecie, vede contrapporsi un giudizio culturale e giuridico sullo stile di vita della famiglia e la valutazione degli effetti negativi causati dalla separazione della madre dai figli e di un padre che, fino a poco tempo fa ai margini della vicenda, potrebbe ora essere recuperato dal tribunale come unico gestore della potestà genitoriale. È difficile nell’ambito di questo confronto dimenticare che questi bambini finora hanno sempre vissuto con i propri genitori, peraltro con una vita sociale poco sviluppata. Il che, se non è un bene, vuole anche dire, come osserva Massimo Ammaniti (Corriere della Sera, 9 marzo 2026), che se già quotidianamente si crea un legame intenso dei figli con i propri genitori, nel loro caso questo legame è sostanziale, unico, non avendo i bimbi altri adulti a cui far riferimento. Certo è che tutta la psichiatria infantile e il diritto di questi ultimi decenni hanno insegnato che l’allontanamento dei genitori dai propri figli può essere eticamente e giuridicamente una ultima ratio, giustificata in situazioni estreme, quando il genitore compie atti che cagionano un grave pregiudizio per il figlio (art. 330 c.c.).

La stessa norma afferma che solo “per gravi motivi” può essere disposto l’allontanamento del figlio dalla casa familiare. Certamente è anche possibile richiamarsi agli stessi precedenti della Cassazione, che afferma che la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale costituisce un provvedimento eccezionale quando altri non siano idonei a tutelare l’interesse prevalente del minore a crescere nel contesto familiare d’origine. La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ebbe ad affermare (2007) che “laddove vi sia un legame familiare, lo Stato deve agire in modo tale da permettere che questo legame si consolidi e si sviluppi e deve assumere misure adatte a riunire i genitori e figli”.

A parte le “scelte di vita” (la scuola, la inidoneità dell’abitazione e l’assenza di socializzazione) in cui vivevano i minori, nell’ordinanza non si riscontrano motivazioni tali da suscitare irreversibili pericoli per i bambini e consigliare il loro allontanamento dai propri genitori. Questa vicenda ricorda, forse più di altre, che la protezione dell’infanzia non può essere piegata al racconto pubblico del momento o ad un braccio di ferro fra politici e tribunali. Richiede, invece, un’autentica capacità di interpretare, far convivere fra loro norme che tutelano il benessere dei minori, che ancora non hanno voce.

Forse non tutti si rendono conto quanto sia eticamente e giuridicamente complesso individuare il migliore interesse del minore, sebbene più volte menzionato da Convenzioni, Carte, regole giuridiche nazionali e internazionali. Quando intendiamo parlarne, gli interessi richiamati sono definiti in “astratto” e variano nei diversi contesti ambientali e culturali. È difficile definire in modo attendibile questo concetto, considerato che l’interesse del minore può essere valutato solo a posteriori.

È bene tenere presente che definire con assoluta certezza il contenuto della nozione di favor minoris rischia di far perdere qualcosa della sua attinenza alla realtà sociale ed etica di quel momento storico e non consentire alla nozione l’arricchimento con nuove letture non contemplate nelle concezioni tradizionali di quel momento. Queste difficoltà possono solo condurre in caso di conflitto all’ideologia del giudice e a una giurisprudenza casistica che manipola e adatta norme vigenti, mai pensate alle necessità del momento.