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di Giovanni Negri

Il Sole 24 Ore, 25 giugno 2025

Prima pronuncia sul punto da parte del giudice di sorveglianza di Bologna. Non sono retroattive alcune delle misure più controverse e contestate del decreto sicurezza, quelle che aprono le porte di strutture detentive anche alle madri di figli fino a un anno e alle donne incinte. In una delle primissime applicazioni delle novità del Codice penale il magistrato di sorveglianza di Bologna ne ha affermato la natura sostanziale e non processuale, sottraendole quindi al principio del tempus regit actum e ritenendo invece applicabile il principio costituzionale dell’irretroattività della legge penale più sfavorevole.

Le disposizioni così si applicheranno solo per fatti commessi successivamente all’entrata in vigore del decreto sicurezza. Nel caso esaminato il magistrato di sorveglianza ha ritenuto allora di continuare a fare riferimento alla precedente disposizione cristallizzata nell’articolo 146 del Codice penale: a venire prorogato è stato così il rinvio dell’esecuzione della pena (nella forma della detenzione domiciliare) disposto nei confronti di una donna che, in sede di primo differimento, era incinta e che, attualmente, è madre di un bambino di età inferiore a un anno.

La riforma prevista dal decreto legge n. 48, sottolinea il provvedimento datato 3 giugno, ha modificato in maniera significativa la disciplina del rapporto tra maternità ed esecuzione penale in termini certamente peggiorativi. Sino al 12 aprile, data di entrata in vigore della novità, il rinvio dell’esecuzione della pena a favore delle madri di neonati e delle donne incinte era obbligatorio: si tratta, infatti, di un istituto, ricorda il giudice di Bologna, che punta a coniugare le esigenze di tutela della salute e di dignità del detenuto o di persona che si trova in condizioni di grave vulnerabilità (per esempio una grave malattia) con quelle dell’esecuzione penale e di tutela della collettività.

La norma del Codice non lasciava margini di discrezionalità all’autorità giudiziaria, chiamata solo a verificare l’esistenza dei presupposti previsti, imponendo, in caso di accertamento positivo, il rinvio dell’esecuzione della pena. Con la riforma, le due condizioni che in precedenza rendevano obbligatorio il rinvio, maternità di figlio fino a un anno e gravidanza, sono state stralciate e fatte confluire nel perimetro dell’articolo 147, che prevede l’espansione del potere discrezionale della magistratura.

Tocca infatti ora al giudice una considerazione da fare caso per caso sul bilanciamento degli interessi in campo, aprendo all’ipotesi di differimento della pena solo se ritiene che non ci sia pericolo di reiterazione del reato. In caso di accertata pericolosità sociale la detenzione andrà scontata presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri. E dunque “assiologicamente e concretamente, il rendere facoltativo ciò che prima era obbligatorio modifica sensibilmente i termini della questione, introducendo una inedita alternativa tra esecuzione esterna carcerazione, rispetto alle donne incinte o madri puerpere, impossibile nel sistema previgente”.

Così, ancorandosi anche alla giurisprudenza della Corte costituzionale, sentenza 32 del 2020, il giudice di sorveglianza di Bologna ritiene applicabile anche a questi istituti il divieto di retroattività della norma penale più sfavorevole.