di Paola Rossi
Il Sole 24 Ore, 27 marzo 2021
Procedimenti pendenti o condanne definitive non impediscono la consegna ma giustificano rinvio, consegna temporanea o esecuzione nello Stato richiedente. In materia di estradizione la Cassazione, con la sentenza n. 11649/2021, ha chiarito che non è competenza della Corte di appello, bensì del ministro della Giustizia, la scelta di consegnare o meno allo Stato richiedente chi sia sottoposto a processo o stia scontando una pena in Italia.
La Cassazione ha respinto il ricorso di un cittadino straniero colpito da mandato di arresto europeo, per un reato in materia di stupefacenti, che si opponeva alla propria estradizione verso la richiedente Confederazione svizzera. Sosteneva il ricorrente che, essendo stato ammesso a una misura alternativa per scontare una condanna passata in giudicato in Italia, la Corte di appello non poteva legittimamente affermare l'esistenza dei presupposti per l'estradizione, ma avrebbe dovuto prendere atto della sospensione della consegna, a norma dell'articolo 709 del Codice di procedura penale. La norma di procedura in effetti, nel caso di condanna da eseguire in Italia, affida espressamente al ministro della Giustizia la possibilità di optare per un rinvio temporale o per una consegna in via temporanea dell'estradato o anche di disporre che questo sia sottoposto all'esecuzione della pena nello stesso Stato estero richiedente. Il Ministro decide sentito il giudice procedente o quello dell'esecuzione.











