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di Claudio Bovino


quotidianogiuridico.it, 25 ottobre 2019

 

Corte di giustizia UE, sentenza 15 ottobre 2019, causa C128/18. Al fine di valutare se esistano seri e comprovati motivi di ritenere che il detenuto correrà un rischio reale di essere sottoposto a un trattamento inumano o degradante, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione di un Mandato d'arresto europeo (Mae), ove disponga di elementi oggettivi, attendibili, precisi, attestanti l'esistenza di carenze sistemiche o generalizzate delle condizioni di detenzione negli istituti penitenziari dello Stato membro emittente, deve tener conto dell'insieme degli aspetti materiali pertinenti delle condizioni di detenzione (ad esempio, lo spazio personale disponibile per detenuto in una cella tenendo conto dello spazio occupato dal mobilio, le condizioni sanitarie, l'ampiezza della libertà di movimento del detenuto).

Il principio è stato confermato dai giudici europei con la sentenza Dorobantu del 15 ottobre 2019 (C128/18) la quale precisato che non ci si deve limitare a controllare le insufficienze manifeste e che, ai fini di tale valutazione, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve richiedere all'autorità giudiziaria emittente le informazioni che reputi necessarie e, in linea di principio, in mancanza di prove contrarie, dovrà fidarsi delle sue assicurazioni. Inoltre, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione non può escludere l'esistenza di un rischio reale di trattamento inumano o degradante solo perché la persona interessata dispone, nello Stato membro emittente, di un mezzo di ricorso per contestare le condizioni della propria detenzione.