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di Paola Rossi

Il Sole 24 Ore, 22 dicembre 2023

La Corte Ue in tema di mandato di arresto europeo chiarisce quando lo Stato si può rifiutare di procedere alla consegna in ragione del motivo fondato sull’interesse del minore figlio della persona ricercata. Con la sentenza sulla causa C-261/22 la Cgue risolve il rinvio pregiudiziale sottoposto ai giudici europei dalla Corte di cassazione italiana, affermando in primis che la consegna di una persona ricercata in base a un mandato d’arresto europeo non può essere rifiutata per il solo motivo che si tratta della madre di minori in tenera età. È, infatti, soltanto in caso di carenze sistemiche o generalizzate nello Stato membro emittente e qualora i diritti fondamentali degli interessati rischino di essere violati che tale consegna può essere “eccezionalmente” rifiutata.

Il caso a quo - La vicenda riguarda una donna condannata in Belgio in un procedimento in assenza per gravi reati: tratta di esseri umani e agevolazione dell’immigrazione clandestina. Il giudice belga ha emesso un Mae nei suoi confronti ai fini dell’esecuzione di una pena superiore a 5 anni. La donna venne successivamente arrestata in Italia, quando era incinta e accompagnata dal figlio di quasi tre anni. Il giudice italiano incaricato dell’esecuzione del mandato non avendo ottenuto, da parte del giudice belga, informazioni relative alle modalità di esecuzione in Belgio di pene a carico di madri conviventi con figli minorenni, ha rifiutato la consegna. La Corte di cassazione italiana chiamata a risolvere la questione della legittimità o meno del rifiuto ha rinviato alla Corte Ue la questione interpretativa: se e a quali condizioni, il giudice italiano possa rifiutare l’esecuzione del Mae in una simile ipotesi. Facendo, in particolare, rilevare che una tale situazione non è espressamente indicata nella decisione quadro sul Mae fra i motivi che ne giustificano la mancata esecuzione.

Il principio di reciproca fiducia - La Corte di giustizia risponde che il giudice non può rifiutarsi di dare esecuzione a un Mae per il solo motivo che la persona ricercata sia madre di minori in tenera età con lei conviventi. Tenuto conto del principio di fiducia reciproca tra gli Stati membri, sussiste, infatti, una presunzione secondo la quale le condizioni di detenzione di una madre di minori in tenera età nello Stato membro emittente siano adeguate a una situazione di questo tipo. Quindi il giudice non può, di regola, rifiutare l’esecuzione in base a tale unica circostanza, ma in via eccezionale può farlo se ricorrono due condizioni:

1) un rischio concreto di violazione del diritto fondamentale della madre al rispetto della sua vita privata e familiare e dell’interesse superiore dei figli minori, fondato su carenze sistemiche o generalizzate in ordine alle condizioni di detenzione di madri di minori in tenera età e di cura di tali minori nello Stato membro emittente;

2) motivi seri e comprovati di ritenere che nella specifica situazione personale gli interessati corrano il suddetto rischio.