di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 4 febbraio 2020
Corte di cassazione - Sezione VI - Sentenza 3 febbraio 2020 n. 4534. Dopo la legge di modifica del mandato d'arresto europeo, entrata in vigore il 2 novembre 2019, il giudice non è più obbligato a rifiutare la consegna del cittadino europeo, ma può valutare la possibilità del "rimpatrio", in base alla consistenza del radicamento in Italia. Mentre non ha peso la pericolosità sociale. La Corte di cassazione, con la sentenza 4534, accoglie il ricorso di un cittadino rumeno, contro la decisione della Corte d'Appello di consegnarlo al suo paese, dopo una sentenza di condanna irrevocabile per una serie di truffe commesse in Romania.
La Corte territoriale aveva applicato il nuovo articolo 18-bis, introdotto dalla legge di delegazione europea in vigore dal 2 novembre scorso. Una norma che sostituisce il vecchio articolo 18 della legge 69/05 sul mandato d'arresto europeo, in base al quale il no allo stato richiedente era obbligato quando la domanda riguardava un cittadino europeo dimorante in modo stabile in Italia. Ora il rifiuto alla consegna è solo facoltativo. La Corte d'Appello aveva dato il via libera alla consegna basandosi sulla pericolosità sociale dell'imputato, che aveva commesso numerosi reati contro il patrimonio. Mentre, ad avviso dei giudici territoriali, avrebbe deposto a favore dell'imputato il radicamento in Italia, dimostrato da una casa in comodato gratuito e da un lavoro. Per la Cassazione, che annulla e rinvia, la decisione è sbagliata su tutta la linea. La scelta di consegnare l'uomo allo stato richiedente non poteva essere giustificata dalla sua pericolosità sociale, criterio, non previsto dall'articolo 18-bis, che guarda, in linea con la Consulta, alla finalità rieducativa della pena, che può essere compromessa nel caso in cui la persona sia costretta a subire un detenzione carceraria in luoghi distanti dal proprio contesto sociale, affettivo e familiare.
Considerazioni sulle quali incidono anche l'importanza che per il detenuto possono avere gli incontri con persone di famiglia e conoscenti e le maggiori opportunità di recupero e risocializzazione. Detto questo però per affermare lo stabile radicamento non bastano la casa, per di più in comodato e solo per due anni, né il lavoro. Quello che serve è dimostrare l'esistenza di legami familiari sul territorio, o comunque interessi o affetti più radicati in Italia che nello stato di emissione del Mae. La sentenza va rivista perché il risultato può anche essere lo stesso ma i presupposti sono errati. La Corte d'appello dovrà chiarire se il radicamento ha una consistenza tale da giustificare il no ala consegna in deroga agli obblighi di collaborazione cooperazione giudiziaria esistenti nell'ambito dell'Unione.










