di Pietro Alessio Palumbo
Il Sole 24 Ore, 2 luglio 2019
Corte di Cassazione - Sezione III -Sentenza 17 aprile 2019 n. 16755. Il sentimento di umana empatia verso l'altro uomo, base strutturale della tutela penale della persona, è naturalmente più mitigato verso gli animali. Tuttavia si affaccia nell'Ordinamento un gradino intermedio occupato dagli animali integrati nel gruppo umano: gli animali antropizzati, sorta di "quasi-umani". La recente sentenza n° 16755 della Corte di Cassazione Penale rappresenta un ulteriore tassello della evoluzione esponenziale che sta avendo nel diritto vivente, giurisprudenziale, la tutela degli animali nel nostro Paese.
La più recente "propulsione" giurisprudenziale - Nella recente giurisprudenza sul maltrattamento degli animali è possibile assistere a un fenomeno evolutivo sia di plesso penale che amministrativo, per il quale ai fini della condanna per maltrattamento degli animali assumono rilievo non più soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà verso gli animali, ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità psico-fisica dell'animale stesso procurandogli dolore e afflizione, anche interiori.
Si evidenzia sempre più chiara la scelta di considerare gli animali come esseri suscettibili di tutela diretta e non mediata dalla pietà degli esseri umani. Dal verso di questa veduta, il concetto di sofferenza animale non risponde più a una visione antropocentrica, ma a un'esigenza biocentrica e di emancipazione dalla sensibilità dello stesso giudice. Una spinta interpretativa verso la tutela dell'animale quale essere autonomamente senziente in grado di percepire dolore fisico e afflizione al pari delle amorevoli cure dell'uomo.
A ben vedere, in tale prospettiva assume rilievo la "disumanità" della persona umana che si presta a condotte di "insensibilità" verso l'animale. Si inseriscono in questo contesto: la sentenza n. 14734/2019, in cui la Cassazione Penale affronta una vicenda riguardante il maltrattamento degli animali da soma; la sentenza n. 5892/2019 in cui il Tar Lazio affronta il tema dell'utilizzo dei cetacei per le pratiche di interventi assistiti con gli animali, altrimenti definite di pet therapy; la sentenza n. 17691/2019 in cui la Cassazione Penale affronta il tema dell'utilizzo dei volatili vivi per alcune tipologie di pesca sportiva.
La vicenda all'esame della Cassazione - Nel caso in esame la Cassazione affronta la vicenda di 41 cani stipati in un furgone e trasportati per un lungo viaggio per fortuna interrotto dall'intervento degli agenti della Polizia stradale. Gli animali erano stati stipati nel piccolo mezzo di trasporto senz'aria e senza possibilità di protezione dalle proprie stesse deiezioni. La persona responsabile aveva sostenuto di aver deciso di "salvare" i cani, in quanto prelevati in pessime condizioni generali. Dal che ancor più grave si presentava la condotta perseguita, atteso che le condizioni di trasporto oltremodo penose per i cani, sarebbero state imposte deliberatamente ad animali già in difficoltà, le cui condizioni di malattia e sofferenza erano indubbie. Responsabilità quindi dolosa della persona coinvolta, tanto più che il comportamento era stato posto in essere da un soggetto che per la sua attività commerciale e professionale era perfettamente in grado di comprendere esigenze e bisogni degli animali coinvolti.
Gli animali antropizzati: i quasi-umani - Nel provvedimento in esame la Cassazione ha osservato che in tema di delitti contro gli animali, le nuove fattispecie di maltrattamento si differenziano dalle più vecchie fattispecie per la diversità del bene oggetto di tutela penale: l'animale era tutelato come un oggetto, spesso come una proprietà privata, mentre le nuove fattispecie tutelano il "sentimento" per gli animali. L'Ordinamento oggi sanziona colui che, per crudeltà, senza necessità o per incuria, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche. Una normativa profondamente innovata, indotta dalla necessità di adeguare la disciplina penale alla mutata sensibilità sociale nei confronti del mondo animale.
L'odierna Cassazione si spinge oltre. A ben vedere nelle nuove fattispecie il bene offeso è la "pietà": sentimento umano che induce alla "ribellione" nei confronti di coloro che incrudeliscono ovvero infliggono sofferenze agli animali, invocando la tutela penale. Ebbene tale tutela è secondo la Cassazione di maggiore forza e potenza nei confronti degli animali che definisce "antropizzati".
Tra questi vi è per eccellenza il cane, rimarca la Cassazione quasi a voler intendere che il sentimento di umana capacità di "mettersi nei panni" dell'altro, per natura più mitigato verso gli animali, ha per vero uno scalino intermedio nei "quasi-umani", gli animali che condividono con l'uomo spazi comunicativi e familiari, e per ciò stesso sentimenti e dunque tutele anche penali, prima riservati alla sola specie umana.










