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di Paola Rossi

Il Sole 24 Ore, 19 marzo 2026

Scatta il perimetro della norma incriminatrice quando sia intercorsa una relazione affettiva stabile anche se non connotata dalla scelta di condividere l’abitazione. La Corte di cassazione penale - con la sentenza n. 10255/2026 - ha respinto il ricorso di un uomo che condannato per maltrattamenti in famiglia contestava la sussistenza del presupposto del reato che è se non la convivenza in senso stretto la condivisione di vita. La condanna si fondava sul presupposto che le sistematiche violenze erano state perpetrate nell’ambito di uno stabile rapporto di coppia, essendo irrilevante - ai fini della sussistenza della convivenza - la mancata condivisione della stessa abitazione. Di fatto l’approdo raggiunto dall’interpretazione è che il convivente - al di là della coabitazione - è la persona legata da “un rapporto affettivo stabile”.

Il reato previsto dall’articolo 572 del Codice penale, nella formulazione vigente ratione temporis, punisce “chiunque maltratta una persona di famiglia o comunque convivente…”, cioè non solo il famigliare o il convivente nella stessa casa, ma anche la persona con cui sussiste un legame affettivo con affidamento morale sull’altro.

La Cassazione penale, al fine di inquadrare la nozione di persona comunque convivente, offre nella sentenza un excursus delle norme e della giurisprudenza rilevanti a tal fine. Si va dalla sentenza n. 237/1986 della Corte costituzionale che ha ritenuto il rapporto di convivenza rientrare tra le formazioni sociali ove si svolge la personalità del singolo alla riforma Cartabia (articolo 42 lettera b), del Dlgs 150/2022) che, nel richiamare la direttiva 2012/29/Ue, definisce il convivente come persona legata da “un rapporto affettivo stabile”.

La convivenza supera il concetto di coabitazione - Spiega puntualmente la Corte di cassazione che il rapporto di convivenza “prescinde dalla condivisione della stessa abitazione”. Ciò al netto del fatto che al contrario la coabitazione è uno degli elementi più significativi da valutare affinché il giudice possa “accertare se tra due persone si stringa un legame affettivo, idoneo a proiettarsi in una dimensione futura di impegno e di progetto di comunione materiale e spirituale di vita, anche senza l’adesione a vincoli giuridici quali il matrimonio o l’unione civile”.

Dalla giurisprudenza di legittimità è possibile distillare i vari indicatori sintomatici della convivenza:

a) nella stabile condivisione di una abitazione;

b) nella condivisione di un’intimità, espressiva di un legame sentimentale stabile;

c) nella riconoscibilità come coppia in contesti sociali e familiari;

d) nella scelta di avere figli con una situazione di condivisa genitorialità;

e) nella reciproca assistenza economica, realizzata mettendo a disposizione un patrimonio comune, beni o servizi;

f) nello svolgimento di un’attività lavorativa comune.

L’elemento base del reato è questione di fatto - L’inquadramento del rapporto familiare anche inteso come relazione sentimentale stabile è valutazione di fatto rimessa all’apprezzamento dei giudici di merito. Che, nel caso concreto, non si presta a critiche in sede di legittimità. In effetti, il ricorrente non contesta quanto affermato dalla parte offesa e su cui poggia la condanna per maltrattamenti in famiglia. Affermazioni da cui emergeva che l’imputato e la vittima erano stati sentimentalmente legati per circa un anno e che da subito - pur senza condividere la stessa abitazione - avevano manifestato la stabilità del rapporto dato che la giovane donna frequentava ogni giorno l’abitazione dell’uomo dove talvolta si fermava la notte. Vi erano rapporti anche con i vicini genitori di lui. Inoltre, la donna durante la relazione era rimasta incinta per due volte e alla seconda gravidanza che intendeva portare a termine si era addirittura trasferita in via definitiva a casa del compagno. Fino alla separazione tra loro cui era conseguita anche la scelta della donna di interrompere la gravidanza proprio a causa del ripetersi delle condotte violente e vessatorie da parte dell’uomo nei suoi confronti. Quindi al di là delle vicende conclusive della relazione e della mancanza del “dato formale” della coabitazione era comunque emerso come sussistesse il “dato sostanziale” di una progettualità familiare (come l’avvio anche della coabitazione o il progetto di una comune filiazione).

Infine, conclude la sentenza che il ricorso è inammissibile per carenza dell’interesse ad agire in giudizio. Interesse che deve essere concreto e attuale e che non sussiste nel caso concreto dove di fatto il ricorrente contestava la riqualificazione operata dai giudici di appello della propria condotta illecita da stalking, aggravato dallo stato di gravidanza della vittima, in maltrattamenti in famiglia con condanna ridotta rispetto a quella elevata in primo grado. Mancava, quindi la concretezza e l’attualità dell’interesse ad agire che - secondo la Cassazione - non si concretizza nell’interesse definito letteralmente “astratto” dalla sentenza, di ottenere la corretta qualificazione giuridica della propria condotta.