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di Patrizia Maciocchi


Il Sole 24 Ore, 18 marzo 2020

 

Corte di cassazione - Sezione III - sentenza 16 marzo 2020 n. 10084. Il giudice non può escludere a priori uno sconto ulteriore di pena per l'imprenditore che, a causa della crisi economica, non versa le ritenute certificate per salvare posti di lavoro. Ma deve valutare la possibilità di applicare l'attenuante per aver agito per ragioni di particolare valore sociale.

La Cassazione, con la sentenza 10084, accoglie il ricorso di un amministratore di società, condannato per aver violato l'articolo 10-bis del Dlgs 74/2000. Ad avviso della Suprema corte, i giudici di appello hanno correttamente affermato l'esistenza del reato. Perché la crisi di impresa, pur se non addebitabile all'imprenditore, non esclude il dolo nel reato tributario, specialmente quando, come nel caso esaminato, si protrae per anni, senza che le iniziative adottate abbiano effetto.

La corte territoriale ha però sbagliato a non considerare gli argomenti della difesa, ai fini dell'applicazione dell'attenuante generica, che stava nell'aver tentato di salvare l'occupazione di 55 dipendenti. Ad avviso della Cassazione poteva scattare l'articolo 62 bis del Codice penale, che prevede la possibilità di far concorrere le attenuanti generiche con le comuni.

A far pendere il piatto della bilancia a favore del manager c'erano le azioni messe in atto per evitare il fallimento e garantire il lavoro ai dipendenti. Dopo la marcia indietro di una finanziaria, che si era detta pronta a intervenire per il risanamento, la società di famiglia dell'imputato aveva messo in gioco tutto il suo patrimonio fino ad arrivare alla liquidazione. L'amministratore aveva rinunciato al suo compenso e offerto garanzie personali alle banche per ottenere un nuovo credito. Il tutto sperando che la congiuntura economica sfavorevole avesse una fine. La Corte d'Appello dovrà dare un peso a queste condotte, per valutare un maggiore sconto di pena, rispetto a quello concesso riconoscendo le attenuanti specifiche.