di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 8 agosto 2019
Corte di cassazione - Sezione VI -Sentenza 7 agosto 2019 n. 35812. Nell'ambito del mandato d'arresto europeo, la gravità dei reati non basta per l'arresto dell'estradando e per la sua custodia in carcere, in assenza di un concreto pericolo di fuga.
Partendo da questo principio la Cassazione (sentenza 35812) ha accolto il ricorso di un Italiano, contro l'ordinanza con la quale la Corte d'Appello aveva convalidato l'arresto provvisorio, eseguito dalla polizia penitenziaria della casa circondariale dove il ricorrente si trovava già detenuto, e applicato la misura della custodia in carcere.
Il tutto in forza di un mandato d'arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria svizzera, per tre rapine a mano armata, commesse tra il 2017 e il 2018. Il presidente della corte d'Appello aveva dato il via libera alla convalida dell'arresto e delle misure cautelari, considerando esistenti le condizioni per: la gravità del reato, il reale pericolo di fuga e l'assenza di ostacoli all'estradizione.
Per la Cassazione però l'urgenza non era motivata, specialmente, riguardo al presupposto rilevante del rischio di fuga, condizione fissata dal Codice di procedura penale. Elementi che mancano nell'ordinanza, annullata con rinvio, dalla Suprema corte, nella quale la Corte territoriale aveva valorizzato la gravità del reato commesso e la necessità di assicurare l'eventuale consegna allo stato richiedente.









