di Marina Castellaneta
Guida al Diritto, 4 agosto 2018
Corte di giustizia dell'Unione europea - Sezione I - Sentenza 25 luglio 2018 - Causa C-220/18 PPU. Il 25 luglio, con due sentenze, la Corte Ue ha chiarito la portata delle eccezioni alla consegna, mandato di arresto europeo, nel caso in cui nel Paese di emissione vi siano rischi sul rispetto delle regole dell'equo processo.
Giurisdizione - Mandato di arresto europeo - Consegna - Fiducia reciproca - Rispetto dei diritti fondamentali - Divieto di trattamenti inumani o degradanti - Situazione carceraria - Verifica sul caso concreto - Ricorso giurisdizionale interno - Irrilevanza. (Decisione quadro 2002/584/Gai, articoli 1, 5 e 6; Carta dei diritti fondamentali, articolo 4)
Se l'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione ritiene che sussista un rischio di trattamento inumano o degradante nello Stato di emissione non può procedere alla consegna anche se in detto Paese è ammessa la possibilità di un ricorso giurisdizionale per consentire all'interessato di contestare le condizioni di detenzione. L'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione deve effettuare un esame sulle condizioni concrete e precise della persona interessata, non limitata all'esistenza di violazioni sistemiche di carattere generale. Nel compiere tale verifica le autorità nazionali dovranno basarsi su elementi oggettivi, attendibili, precisi e debitamente aggiornati sulle condizioni di detenzione all'interno degli istituti penitenziari dello Stato membro.
Il mandato di arresto europeo continua a porre diversi problemi applicativi soprattutto con riferimento alle possibilità per lo Stato di esecuzione di invocare eccezioni alla consegna in ragione di carenze nel sistema giudiziario e penitenziario nello Stato di emissione. Grazie agli interventi della Corte di giustizia dell'Unione europea e ai chiarimenti da essa forniti le autorità nazionali hanno a disposizione principi utili a garantire la corretta applicazione della decisione quadro n. 2002/584 sul mandato di arresto europeo e sulle procedure di consegna tra Stati membri (recepita in Italia con legge n. 69/2005), come modificata dalla decisione quadro 2008/909, conciliando le esigenze di lotta all'impunità con quelle della tutela dei diritti fondamentali.
In particolare, il 25 luglio, con due sentenze, la Corte Ue ha chiarito la portata delle eccezioni alla consegna nel caso in cui nel Paese di emissione vi siano rischi sul rispetto delle regole dell'equo processo, con specifico riferimento al diritto a un giudice indipendente (causa C-216/18) e all'ipotesi di rischi di trattamenti inumani per le condizioni di detenzione nel Paese (C-220/18), così precisando le condizioni in cui può operare il no alla consegna, nel pieno rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Con la sentenza C-268/17, depositata nello stesso giorno, invece, la Corte ha affrontato una questione di minore rilievo precisando che la decisione di un pubblico ministero che dispone la chiusura delle indagini contro ignoti, in cui la persona richiesta è stata sentita come teste, non può essere invocata per rifiutare l'esecuzione del mandato di arresto nei confronti della persona oggetto del provvedimento. Alla luce di quanto precede conviene soffermarsi sulle prime due sentenze, partendo da quella che appare di più ampia applicazione ossia la C-220/18, incentrata sul rapporto tra esecuzione della consegna e condizioni carcerarie nel Paese di emissione.
Il fatto - A rivolgersi alla Corte Ue è stato il Tribunale superiore del Land di Brema (Germania). La vicenda aveva al centro l'emissione di un mandato di arresto europeo emesso da un tribunale ungherese nei confronti di un connazionale, condannato in contumacia. Il ministero della Giustizia aveva indicato il luogo di detenzione, specificando che l'uomo non sarebbe stato sottoposto a trattamenti inumani o degradanti, assicurando così il pieno rispetto dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Arrestato in Germania e sottoposto a un arresto provvisorio ai fini della consegna, l'uomo si era opposto alla consegna e le autorità tedesche ritenevano di dover approfondire la parte del provvedimento in cui si ipotizzava il trasferimento in un istituto penitenziario diverso da quello indicato nella richiesta. Il Tribunale del Land di Brema, precisato che l'uomo non aveva un interesse meritevole di tutela a scontare la pena in Germania, Paese con il quale non aveva legami e del quale non parlava la lingua, riteneva di dover chiarire la questione circa la situazione di detenzione in Ungheria e si è così rivolto alla Corte Ue per avere un chiarimento sul rapporto tra situazione carceraria nel Paese di emissione ed esecuzione del mandato di arresto.
Le carenze sistemiche nelle condizioni di detenzione e l'attuazione del mandato di arresto - Nodo centrale della vicenda è la corretta lettura dell'articolo 1, paragrafo 3, in base al quale l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici dell'articolo 6 del Trattato Ue prevale, in sostanza, sull'attuazione della decisione quadro. In particolare, si tratta di verificare se, per bloccare la consegna, lo Stato di esecuzione possa basarsi sull'esistenza di una generale situazione di deterioramento delle condizioni di detenzione nel Paese o se debba procedere a un esame caso per caso. Prima di tutto, la Corte di giustizia ha stabilito che la lettura e l'applicazione delle regole della decisione quadro devono avvenire nel pieno rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, applicabile in tutti i casi in cui venga in rilievo il diritto dell'Unione. E invero, l'articolo 4 della Carta, intitolato "Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti" che, come precisato nelle Spiegazioni sulla Carta, corrisponde all'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, impone all'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione "qualora disponga di elementi comprovanti l'esistenza di carenze sistemiche o generalizzate delle condizioni di detenzione all'interno degli istituti penitenziari dello Stato membro emittente" di bloccare l'esecuzione. Questo, però, solo se sussiste un "rischio reale che la persona interessata da un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena privativa della libertà sia oggetto di un trattamento inumano o degradante, ai sensi dell'articolo 4 della Carta". Chiarito il principio generale, però, la questione sollevata dai giudici tedeschi è incentrata sull'accertamento del pericolo e, in particolare, se sia sufficiente l'esistenza di un rischio generale per le strutture carcerarie del Paese o se sia necessario un accertamento specifico.









