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di Giovanni Negri

Il Sole 24 Ore, 4 novembre 2026

La Corte di giustizia ricorda il principio dl fiducia tra gli Stati dell’Unione. La presunta sproporzione tra la pena inflitta e la gravità del reato non è sufficiente, da sola, a giustificare il rifiuto di eseguire un mandato d’arresto. Rifiuto che può tuttavia essere fondato, ma solo eccezionalmente, quando la legislazione dello Stato membro emittente consente, o addirittura impone, pene detentive talmente sproporzionate da equivalere a pene inumane o degradanti o quando questa legislazione non tiene conto della gravità del reato e non consente di considerare le circostanze individuali.

Questo l’approdo cui arriva la Corte di giustizia europea nella causa C-583/24, con la quale i giudici europei ricordano che il principio di fiducia reciproca tra Stati membri ha come conseguenza che l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo costituisce la regola e che il suo rifiuto è possibile solo in casi eccezionali, fatto salvo l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali. Il carattere eventualmente sproporzionato della pena non è considerato, da solo, tra i motivi di non esecuzione di un mandato d’arresto europeo,

In ogni caso, in caso di rischio di violazione dei diritti fondamentali garantiti dal diritto dell’Unione, un rifiuto da parte dello Stato membro di esecuzione può essere eccezionalmente giustificato dopo un esame che deve essere articolato in due fasi. L’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve innanzitutto verificare l’esistenza, nello Stato membro emittente, di carenze sistemiche o generalizzate, oppure che colpiscono un gruppo oggettivamente identificabile di persone. Se vengono accertate tali carenze deve poi determinare se, tenuto conto della sua situazione personale, l’interessato corra concretamente un rischio reale di violazione dei suoi diritti fondamentali.

La Corte precisa, tuttavia, che diversità, anche significative, tra le pene previste dalle legislazioni degli Stati membri non sono sufficienti a dimostrare l’esistenza di tali carenze. In assenza di un’armonizzazione completa del diritto penale, le scelte degli Stati membri in materia di politica penale possono, infatti, essere anche assai diverse. Consentire all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di controllare la proporzionalità di una pena significherebbe attribuirle una funzione generale di controllo delle decisioni penali pronunciate negli altri Stati membri, contraria ai principi di fiducia e riconoscimento reciproci.

Criticità possono essere considerate quando la legislazione o la prassi giudiziaria dello Stato membro emittente rivela una violazione manifesta e grave del principio di proporzionalità delle pene, alla quale nessun ricorso giurisdizionale effettivo permette di rimediare. Una situazione che potrebbe verificarsi se l’ordinamento penale sotto esame consentisse, o addirittura imponesse, pene talmente sproporzionate da equivalere a sanzioni inumane o degradanti o se non consentisse al giudice di tener conto della gravità del reato e delle circostanze particolari del caso specifico per adeguare la pena.