di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 28 luglio 2020
Corte di cassazione - Sezione VI - Sentenza 27 luglio 2020 n. 22523. Non può essere applicata la norma sulla particolare tenuità del fatto, al padre che non versa il mantenimento per il figlio, nella misura e nei tempi stabiliti dal tribunale, per più mensilità. La Corte di cassazione (sentenza 22523) esclude, infatti, l'applicazione della norma che consente la non punibilità, prevista dall'articolo 131-bis del Codice penale, in caso di condotte reiterate.
I giudici della sesta sezione penale, accolgono così il ricorso della pubblica accusa e della madre del ragazzo, parte civile, contro la decisione del tribunale di riconoscere la causa di non punibilità, malgrado l'omesso versamento avesse riguardato quattro mensilità, mentre in altre occasioni era stata versata una somma minore.
Per il Pm come per la parte civile, l'articolo 131-bis era stato applicato, nonostante l'abitualità del comportamento, incorrendo così nella violazione della legge penale, che ammette il beneficio solo in caso di azioni isolate. La Suprema corte accoglie i ricorsi ricordando che è irrilevante la particolare tenuità di ogni singola omissione, valorizzata invece dal tribunale. L'omesso versamento dell'assegno - precisano i giudici di legittimità - integra un reato a consumazione prolungata "caratterizzato da fatto che ogni singolo inadempimento aggrava l'offesa al bene giuridico tutelato".










