di Gennaro Grimolizzi
Il Dubbio, 28 novembre 2022
Il Codice Rocco non è più quello del 1930. Ci sono state riforme nel corso degli anni che lo hanno modificato in modo significativo. Non solo le riforme del legislatore ma anche alle prese di posizione della Corte costituzionale, che è intervenuta dichiarando l’incostituzionalità di diverse disposizioni.
Professor Pelissero, il Codice penale del 1930 sopravvive a quasi un secolo dalla sua entrata in vigore. Non subisce il logorio del tempo e dei cambiamenti storici?
Il Codice porta ancora la firma di Benito Mussolini, ma le norme sono, per fortuna, anche profondamente cambiate. Ci troviamo di fronte a una struttura codicistica che avrebbe bisogno di essere rivista integralmente. Gli interventi del legislatore e della Corte costituzionale hanno reso alcune parti del Codice penale di difficile lettura. Penso in particolare a due ambiti. Mi riferisco non tanto alla parte generale ma alla parte del sistema sanzionatorio, che si è sviluppato essenzialmente fuori del Codice penale. La maggior parte delle disposizioni che oggi toccano il sistema sanzionatorio non sono nel Codice penale, ma le troviamo fuori. Bisognerebbe rivedere complessivamente la disciplina.
Nel corso degli anni si sono susseguiti diversi interventi?
Certo. Abbiamo avuto diverse commissioni che hanno proposto delle revisioni complessive del Codice penale. A cominciare dalla Commissione Pagliaro, poi c’è stata la Commissione presieduta dal professor Grosso, poi la Commissione Ritz, la Commissione Nordio e la Commissione Pisapia nel 2007. Con quest’ultima si è interrotta l’idea di riformare nel suo complesso tutto il Codice penale, parte generale e parte speciale. La parte sul sistema sanzionatorio è quella, secondo me, che merita maggiori attenzioni. La parte speciale, nella quale troviamo le diverse fattispecie incriminatrici, richiede pure degli interventi organici. È bene, però, precisare che molte disposizioni non sono più quelle del Codice del 1930. Sono cambiate le esigenze di tutela, come le sensibilità. Quando leggiamo oggi le disposizioni di parte speciale, troviamo delle fattispecie incriminatrici completamente diverse rispetto a quelle del 1930.
Quali sono gli interventi da fare?
Riterrei che le parti sulle quali intervenire con più urgenza sono soprattutto quelle sul sistema sanzionatorio e di riorganizzazione e revisione delle disposizioni di parte speciale. Poi ci sono anche delle regole generali sul reato e sui criteri di imputazione che richiedono interventi. Va detto che grazie a una giurisprudenza, che è molto attenta a rileggere le norme penali alla luce dei principi costituzionali, alcune delle disposizioni più discutibili del Codice penale Rocco sono state superate sul piano interpretativo. Prendiamo ad esempio la responsabilità oggettiva. Il Codice prevedeva alcuni casi in cui si poteva rispondere anche se non c’era dolo o non c’era colpa. Abbiamo assistito ad un superamento di tali casi in via interpretativa con l’intervento della giurisprudenza. Ciò non toglie che se ci fosse una disposizione che elimina espressamente quel riferimento alla responsabilità oggettiva sarebbe meglio.
Nella nostra legislazione sono ancora presenti i retaggi del Codice Rocco?
Il riferimento di poco fa alla responsabilità oggettiva andrebbe superato. Sul piano sanzionatorio trovo che sia ancora molto pesante che siano applicate le misure di sicurezza per i soggetti imputabili e pericolosi, che hanno scontato la pena e poi vengono sottoposti a una misura di sicurezza detentiva fino a quando perdura la pericolosità sociale. Questa è una disciplina che considero un forte retaggio del Codice Rocco anche se ci sono diversi sistemi europei analoghi al nostro. Non è, quindi, una questione tutta italiana. Ci sono, inoltre, alcune disposizioni nell’ambito dei delitti contro la personalità dello Stato che andrebbero riviste. Secondo me, inoltre, non ha nessun senso che ci sia il delitto di associazione sovversiva. Stiamo parlando di disposizioni che hanno un ambito di applicazione oramai del tutto residuale. Non mi convincono nemmeno i delitti per vilipendio, che, comunque, sono molto depotenziati. Nel 2006 il legislatore ha deciso di punire i delitti di vilipendio solamente con la pena pecuniaria. Noto che c’è una difficoltà per il legislatore di mettere mano al Codice per riformarlo. Per usare una metafora abbiamo un edificio, quello originale, con una serie di inserti che ne hanno cambiato la fisionomia. Nel nostro caso la fisionomia del Codice.
Dunque, ci sarebbe bisogno di un restyling?
A quasi cento anni dall’approvazione del Codice Rocco sarebbe opportuno mettere mano e cercare di esprimere, attraverso un dettato normativo, certe posizioni portate avanti dalla giurisprudenza della Corte costituzionale. Bisogna fare in modo che ci sia un dettato normativo in grado di rispecchiare nella maniera più ampia possibile tutti i principi costituzionali.
La mole normativa imponente che riguarda il Codice Rocco trasferisce anche un po’ di soggezione al legislatore, bloccando alcuni suoi interventi?
Ogni lavoro di codificazione e ricodificazione richiede due elementi forti. Il primo: una stabilità politica che consenta di portare avanti un progetto articolato e complesso. L’altro elemento riguarda la condivisione delle linee di fondo che stanno alla base di un Codice penale. Se non c’è una condivisione di fondo sui principi, sulle direzioni nelle quali si vuole incanalare il sistema penale, diventa molto difficile rimettere mano a un apparato così complesso e che crea soggezione. Un conto è pensare di intervenire sulla disciplina dell’ergastolo ostativo. Un altro conto è rimettere mano complessivamente al sistema sanzionatorio e ripensare il rapporto tra le pene principali e le pene accessorie. Sono richieste una riflessione complessiva ed idee molto chiare. Ritorniamo alla metafora della casa. Se dobbiamo ristrutturare una camera, parliamo di un intervento minimo. Se, invece, la casa va abbattuta e ricostruita c’è bisogno di ingegneri e architetti che abbiamo redatto un progetto preciso da seguire e da realizzare. Ci vogliono linee di fondo chiare, culturalmente definite, e una stabilità, da un punto di vista politico, che consenta di arrivare ad una meta determinata. Nel 1930 riuscirono, anche per la situazione storica del momento, ad approvare il Codice penale, il Codice di procedura penale e il Testo unico di pubblica sicurezza.
Il Codice Rocco sopravvive, ma stride con l’attuale sistema carcerario?
Il sistema carcerario oramai non è più il frutto del Codice del 1930. È frutto di una sovrapposizione di testi che vanno dalle scelte fatte nel 1975 a quelle fatte negli anni successivi, che si sono articolate ora nel senso di un ampliamento dei percorsi alternativi al carcere ora nella direzione della contrazione dei percorsi alternativi. Il sistema sanzionatorio oggi non riusciamo più a leggerlo attraverso le disposizioni della parte del Codice penale. Un altro esempio. Prendiamo in considerazione le misure di sicurezza. Notiamo uno scollamento tra Codice penale e l’evoluzione normativa. Nella parte del Codice penale, dedicata alle misure di sicurezza, troviamo ancora gli ospedali psichiatrici giudiziari. Troviamo ancora scritto che la misura di sicurezza deve essere applicata. Ora le misure di sicurezza non devono più essere applicate, perché non c’è più l’obbligatorietà. Inoltre, non ci sono più gli Opg, sostituiti dalle Rems. Assistiamo a uno scollamento tra le disposizioni del Codice penale e le disposizioni di legislazione complementare che hanno modificato le prime. Dovrebbe essere recuperato lo scollamento tra le disposizioni del Codice penale e l’evoluzione sul piano della legislazione extra-codicistica.
Benno Neumair, autore dell’omicidio dei genitori, è stato condannato all’ergastolo dalla Corte d’assise di Bolzano. La sentenza “fine pena mai” è stata affissa negli uffici del Comune. C’è ancora bisogno di questo tipo di pubblicazione della sentenza?
Direi di no. I processi trovano oggi un grande risalto mediatico. Se quella sentenza fosse stata semplicemente pubblicata nell’albo comunale, nessuno di noi avrebbe mai parlato. Ne stiamo invece parlando perché la giustizia viene fatta conoscere attraverso i diversi canali di comunicazione. E nella comunicazione mediatica non mancano nemmeno dei rischi. Il riferimento è alla giustizia mediatica. Stiamo commentando qualcosa legato ad un vecchio retaggio. Si pensi allo “splendore dei supplizi”, quando un tempo le pene venivano eseguite sulla pubblica piazza. Adesso le pene vengono eseguite in carcere. C’è però l’esigenza ancestrale di pubblicizzazione della vicenda. Secondo me, la pubblicazione della sentenza Neumair nell’albo comunale è un po’ distonica rispetto al fatto che la sentenza già produce degli effetti negativi per il condannato.
Neumair è stato condannato anche all’isolamento diurno per un anno. È una esasperazione della pena?
Proprio così. La qualificherei come una pena all’interno della pena. L’idea dell’isolamento diurno per un anno ha effetti sul piano psicologico molto pesanti e non ha alcuna funzione rieducativa. Stiamo parlando di un rigore punitivo fine a sé stesso.










