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di Francesco Machina Grifeo


Il Sole 24 Ore, 13 dicembre 2019

 

Tribunale Ue - Sentenza 12 dicembre 2019 nella Causa T-683/18. No alla registrazione come marchio comunitario di un segno che evoca la marijuana. Lo ha stabilito il Tribunale dell'Ue, con la sentenza 12 dicembre 2019 nella Causa T-683/18, chiarendo che un simile segno è contrario all'ordine pubblico in quanto raffigura una sostanza il cui consumo è vietato in numerosi Stati europei. Per il Tribunale infatti il segno in questione sarà percepito dal pubblico di riferimento come un'indicazione che gli alimenti e le bevande menzionati, nonché i relativi servizi, contengono sostanze stupefacenti, illegali in diversi Stati membri, è ciò sufficiente per concludere che detto marchio è contrario all'ordine pubblico.

La vicenda - Nel 2016, una cittadina comunitaria ha presentato all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (Euipo) una domanda di registrazione di un segno figurativo che riproduceva in forma stilizzata delle foglie di marijuana con la dizione "Cannabis Store Amsterdam". L'Euipo però ha respinto la domanda, ritenendo il segno contrario all'ordine pubblico. Contro questa decisione la donna ha proposto ricorso.

La decisione - Per il Tribunale tuttavia la foglia di cannabis, unitamente al riferimento alla città di "Amsterdam", dove la vendita a determinate condizioni è tollerata, ed alla indicazione della parola "store", produceva nel pubblico l'aspettativa che i prodotti e i servizi commercializzati corrispondessero a quelli offerti da un negozio di sostanze stupefacenti. Pertanto il Tribunale, pur riconoscendo che la canapa non è considerata sostanza stupefacente al di sotto di una certa soglia di tetraidrocannabinolo (Thc), ha dichiarato che, nel caso di specie, grazie alla combinazione di tali diversi elementi, il segno attirava l'attenzione dei consumatori che non sono necessariamente in possesso di conoscenze scientifiche o tecniche precise sulla cannabis.

Per quanto riguarda la nozione di "ordine pubblico", poi, il Tribunale osserva che, anche se, attualmente, la questione della legalizzazione della cannabis a fini terapeutici o anche ricreativi è oggetto di dibattito in numerosi Stati membri, allo stato attuale del diritto il suo consumo e il suo utilizzo oltre una certa soglia rimangono illegali nella maggior parte degli Stati membri. In questi ultimi, quindi, la lotta alla diffusione della sostanza stupefacente derivata dalla cannabis risponde ad un obiettivo di sanità pubblica. Il regime applicabile al consumo e all'utilizzo di detta sostanza rientra dunque nella nozione di "ordine pubblico". Peraltro, il Trattato su funzionamento dell'Unione europea (Tfue) dispone che l'Unione completa l'azione degli Stati membri volta a ridurre gli effetti nocivi per la salute umana derivanti dall'uso di stupefacenti.

Il Tribunale sottolinea infine che, dal momento che una delle funzioni di un marchio consiste nell'identificare l'origine commerciale del prodotto o servizio, al fine di consentire così al consumatore di fare la propria scelta, il segno in questione incita all'acquisto di tali prodotti e servizi o, quantomeno, ne banalizza il consumo.