di Glauco Giostra
Corriere della Sera - La Lettura, 13 febbraio 2023
Il decreto del 2021 che regola l’accesso dei giornalisti agli atti giudiziari consegna agli organi inquirenti una discrezionalità assoluta nella comunicazione di notizie sui procedimenti in corso. È necessario cambiare rotta.
Nel comune sentire l’imputato è presunto colpevole sin dall’inizio del procedimento penale, talvolta anche dopo che questo si sia concluso con un proscioglimento o addirittura con un’assoluzione: il solo fatto di essere risucchiato negli ingranaggi della giustizia è percepito come inequivoco indizio di colpevolezza.
Persino quando gli sgherri di Augusto Pinochet trascinarono via, i polsi legati con filo spinato, i ragazzi della guardia del corpo di Salvador Allende per torturarli e ucciderli, “i testimoni che non avevano visto nulla mormorarono: “Qualcosa avranno fatto, non per niente li portano via”“ (Luis Sepúlveda, Il generale e il giudice).
Ogni volta che la “tv del dolore” va morbosamente a frugare nella disperazione delle vittime alla ricerca di qualche dichiarazione, la risposta più frequente e scontata è “vogliamo giustizia”, ma in realtà si vuole soltanto un colpevole e subito. L’individuazione di un accusato appaga nell’opinione pubblica la comprensibile ansia di dare un responsabile all’azione criminale: un sollievo che difficilmente si lascia turbare da distinguo, precisazioni e cautele, dovute all’estrema provvisorietà degli elementi a carico.
È significativo, d’altra parte, che l’esclamazione “giustizia è fatta” sia riservata all’esito di un processo conclusosi con la condanna. Non a molto è valso finora il “contro-istintivo” principio enunciato nell’articolo 27 comma 2 della Costituzione secondo cui “l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva”.
Da ciò il proposito di imporre regole alla rappresentazione delle vicende giudiziarie, perseguito, poco più di un anno fa, dal decreto legislativo 188/2021 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza (d’ora in poi, Decreto). Un proposito meritorio e di pregnante significato culturale, ma che ha avuto una traduzione normativa largamente inadeguata. Basterebbe pensare al suo limite, per così dire, “genetico”, di rivolgersi inopinatamente solo alle autorità pubbliche e non anche agli operatori dell’informazione.
Ma a preoccupare ancor di più sono le sue deleterie “ricadute” sulle modalità con cui il giornalista può prendere conoscenza delle vicende giudiziarie in corso: cioè, da chi e come può informarsi per poter informare. Il Decreto prefigura, infatti, un sistema in cui l’autorità giudiziaria inquirente è messa in grado di manovrare a piacimento il rubinetto delle notizie riguardanti i “propri” procedimenti penali.
E pur vero che nei suoi confronti usa toni ostentatamente perentori - “la diffusione di informazioni sui procedimenti penali” è consentita “solo quando è strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o ricorrono altre specifiche ragioni di interesse pubblico” - ma le prescrizioni sono di plastilina normativa.
Di fatto, la “somministrazione” della notizia processuale è sostanzialmente affidata all’arbitrio del detentore della stessa. Ad essere rimessa all’insindacabile valutazione dell’autorità inquirente, infatti, non è soltanto - come è ovvio - la sussistenza del primo dei due presupposti, legato com’è alle esigenze investigative.
Anche la presenza di specifiche ragioni di interesse pubblico può essere asserita praticamente ad libitum, specie se si considera che ricorre sempre un interesse pubblico alla conoscenza di ogni processo penale (Raccomandazione 13 del 2003 del Consiglio di Europa). Ma soprattutto, poi, l’eventuale sussistenza dei presupposti richiesti dalla nuova normativa, consente, non impone al magistrato di fornire informazioni.
Ne deriva, ad esempio, che l’autorità giudiziaria potrà legittimamente omettere qualsiasi comunicazione, benché ritenga il “proprio” procedimento di rilevante interesse pubblico. È come se la norma gridasse al pubblico ministero: ti ordino di comunicare ciò che vuoi! Prospettiva preoccupante se si considera che queste arbitrarie intermittenze informative rischiano di costituire l’unica legittima fonte di approvvigionamento delle notizie per gli organi di stampa.
Infatti, l’orientamento che già in passato disconosceva al giornalista il diritto ad ottenere il rilascio di copie di atti non più segreti, potrebbe uscirne rafforzato dal fatto che il Decreto aggiunge oggi che i rapporti della Procura della Repubblica con gli organi di informazione devono essere mantenuti “esclusivamente tramite comunicati ufficiali o conferenze stampa”.
Ne scaturirebbe un sistema in cui il controllato - cioè l’autorità giudiziaria - decide quando e cosa sottoporre all’attenzione pubblica affinché la collettività possa controllare come viene amministrata la giustizia in suo nome. Una stampa già oggi sin troppo appiattita sulle prospettazioni offerte dalle proprie fonti, non potrebbe fare altro che limitarsi a riportare notizie selezionate arbitrariamente dall’autorità inquirente.
Dimostrando consapevolezza della inaccettabilità democratica e costituzionale di un siffatto rapporto con gli organi di informazione, alcune Procure per la verità hanno riconosciuto il diritto dei giornalisti di accedere agli atti non segreti e non segretati. Non è tuttavia tollerabile che in un settore democraticamente così delicato si registri una realtà a macchia di leopardo. È necessario ed urgente rimettere mano alla disciplina in questione, non solo come è ovvio estendendo anche ai giornalisti il dovere di non rappresentare mai l’inquisito come colpevole, ma anche attribuendo agli operatori dell’informazione maggiori diritti e maggiori responsabilità.
Le notizie non più segrete dovrebbero essere patrimonio di una stampa libera e pluralistica, rendendo infruttuose le deleterie compiacenze tra autorità inquirente e informazione. Una volta riconosciuto espressamente il diritto di accesso del giornalista agli atti non segreti, si dovrebbe predispone una risposta sanzionatoria alla violazione del divieto di pubblicazione dell’atto coperto da segreto meno risibile dell’attuale, in grado di garantire un’effettiva persecuzione delle indebite rivelazioni e di scoraggiare fortemente il traffico sotterraneo di tali ghiotte e perniciose indiscrezioni. Un analogo divieto dovrebbe essere introdotto rispetto alla pubblicazione di dati sensibili processualmente irrilevanti, salvo che la loro conoscenza non rivesta eccezionalmente interesse pubblico; interesse, la Cui sussistenza nel caso concreto deve rimanere diritto ed onere del giornalista, rispettivamente, accertare e dimostrare.










