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di Gian Luigi Gatta

Il Sole 24 Ore, 14 gennaio 2023

Ladri colti con le mani nel sacco e non arrestati; un trapper, accusato del sequestro e del pestaggio di un collega, viene scarcerato; alcuni malviventi, dopo un regolamento di conti mafioso con sequestro e pestaggio, rischiano la scarcerazione (che però non c’è stata).

Sono casi di cronaca di questi giorni: l’impunità, si è scritto, dipenderebbe dalla riforma della giustizia varata dal Governo Draghi, che ha reso procedibili a querela una dozzina di reati, tra i quali il furto (non in appartamento), il sequestro di persona semplice (non a scopo di estorsione) e le lesioni lievi.

Simili casi fanno notizia e si prestano al dibattito strillato; meno a una meditata riflessione, che metta in rilievo le ragioni della riforma. Procediamo allora per gradi. Perché la riforma Cartabia ha esteso la procedibilità a querela ad alcuni reati?

Perché per raggiungere l’obiettivo del Pnrr - la riduzione del 25% dei tempi medi del processo penale entro il 2026 - occorre ridurre il numero dei procedimenti. La correlazione tra la riduzione delle pendenze e la riduzione del cosiddetto disposition time (l’indice monitorato da Bruxelles ai fini del Pnrr), in tutti i gradi di giudizio (-13,9% rispetto al 2019), è dimostrata da un recente studio del Dipartimento per l’analisi statistica del ministero della Giustizia.

Rendere procedibili a querela reati statisticamente ricorrenti come il furto o le lesioni lievi ha effetti positivi sul carico giudiziario per due ragioni: se la querela non viene presentata non si può procedere; se viene presentata, ma poi ritirata non si procede più. È una deroga al principio di obbligatorietà dell’azione penale, dipendente dalla volontà della persona offesa e relativa, di norma, a reati di medio/ bassa gravità che offendono interessi privati.

È un minus rispetto alla depenalizzazione (tanto difficile da realizzare, come dimostra il dibattito sull’abuso d’ufficio), perché nessun reato viene abolito e nessun condannato definitivo viene scarcerato; solo si chiede, per perseguire quel reato, la volontà della vittima. Lo Stato rinuncia così ad accertare alcuni reati - risparmiando energie che può dedicare alla persecuzione di reati più gravi - se la vittima non è interessata, normalmente perché è stata risarcita. Si dirà: ma furti e sequestri sono reati gravi. In realtà possono esserlo come no.

Si può rubare una fuoriserie come una merendina da un distributore automatico. Si può sequestrare brutalmente una persona oppure limitarsi a trattenerla chiusa su un balcone per pochi minuti. È ragionevole che lo Stato celebri tre gradi di giudizio, impegnando per anni una decina di magistrati, per il furto di una melanzana (è successo anche questo)?

Non lo è, specie quando manca una querela. Richiederla, per alcuni reati, non è una novità: era così già nel codice Rocco del 1930. La riforma Cartabia si è limitata a estendere il numero dei reati procedibili a querela. E i mancati arresti dei ladri? Dipendono da una regola che esiste nel codice di procedura dal 1988 e che a ben vedere sarebbe opportuno correggere: quando il reato è procedibile a querela, si può arrestare l’autore, in flagranza, solo se la querela è presentata nell’immediatezza, anche oralmente.

La legge richiede di fatto che anche la vittima sia presente sulla scena del delitto o, comunque, che sia subito rintracciata. È irragionevole, però, richiedere sempre la presenza della vittima, al momento dell’arresto. Per evitare la fuga del ladro sarebbe ragionevole richiedere la querela non per la validità dell’arresto, ma per disporre una misura cautelare dopo la sua convalida, entro 48 ore. Questo suggeriscono i casi di cronaca di questi giorni: non di rinunciare alla querela per il furto. E il rischio della scarcerazione di mafiosi?

Non si è concretizzato, nel caso che occupa i giornali in questi giorni, perché, come normalmente avviene nei contesti di mafia, gli indagati erano accusati anche di reati procedibili d’ufficio (associazione a delinquere ed estorsione), ben più gravi del sequestro semplice e delle lesioni lievi. Detto ciò, si può senz’altro prevedere la procedibilità d’ufficio per tutti i reati con l’aggravante del metodo mafioso, introdotta nel 1991. Risolverebbe un problema che esisteva molto prima della riforma Cartabia.

E il sequestro del trapper? In quel caso la vittima, risarcita, ha scelto di ritirare la querela. Meglio rinunciare a qualche processo, perché manca o è ritirata la querela, o celebrarli tutti in tempi irragionevoli, destinandone gran parte alla prescrizione, con buona pace del Pnrr?

*Ordinario di Diritto penale, Università degli Studi di Milano, Componente del Comitato direttivo della Scuola Superiore della Magistratura