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di Luigi Ferrarella

Corriere della Sera, 19 novembre 2024

“Trattamento inumano”. Il caso del 2014: il giovane aveva dato una spinta alla madre, uno schiaffo al padre e un pugno in faccia al medico. È in quel frangente che l’ospedale aveva praticato la “contenzione meccanica”. Italia condannata dalla Corte europea per i diritti dell’Uomo di Strasburgo (Cedu) sul tema delle misure di contenzione meccanica di persone con problemi psichiatrici nei reparti ospedalieri: e cioè per violazione dell’articolo 3 della Convenzione sul divieto di trattamenti inumani o degradanti, e per non avere l’Italia assicurato una soddisfacente indagine sull’accaduto.

Benché la sentenza riguardi la specifica vicenda di un ragazzo da poco maggiorenne nel 2014 nel reparto psichiatrico dell’ospedale di Melzo (oggi confluito in quello di Melegnano), il principio ha impatto su un fenomeno ben più diffuso in Italia, se l’ultima statistica disponibile - relativa al 2022 e basata sui dati nemmeno di tutte le Regioni ma solo di 12 di esse - indicava quell’anno il ricorso alla contenzione meccanica in oltre 7mila casi.

Il 19enne, rendendosi conto di avere bisogno di essere aiutato, nel 2014 aveva accettato di farsi ricoverare, ma dopo una settimana aveva deciso d’andarsene. I genitori e il primario avevano cercato di convincerlo a restare, ma il giovane aveva dato una spinta alla madre, uno schiaffo al padre e un pugno in faccia al medico. È in quel frangente che l’ospedale aveva praticato la contenzione meccanica, cioè lo aveva fatto legare al letto, dove era rimasto trattenuto 8 giorni di fila, per poi subire altri 20 giorni di contenzione invece farmacologica tramite sedativi. Ne era scaturita una denuncia e un procedimento in Procura a Milano, definito solo dopo tre anni con richiesta di archiviazione poi accolta dal gip.

Nella causa davanti alla Corte di Strasburgo i difensori Antonella Calcaterra e Antonella Mascia sono stati “appoggiati”, nella veste di amicus curiae, da professori di diritto costituzionale come Davide Galliani, dall’ufficio del Garante nazionale delle persone private della libertà, da associazioni di settore come L’Altro Diritto-Società della Ragione onlus e Fondazione Franco Basaglia: unanimi nell’argomentare che la contenzione, fisica o farmacologica, non sia atto terapeutico, ma strumento a cui poter far ricorso solo in caso di necessità (di salvare sé o altri da un pericolo di danno grave alla persona), e con criteri di stretta proporzionalità.

Ora la Cedu ravvisa che il mantenimento della misura restrittiva per 8 giorni sia stato non rispettoso della dignità umana del giovane in quanto sproporzionatamente lungo, non strettamente necessario, non giustificabile perché la condizione di pericolo che l’aveva determinata era presto scemata di intensità. In più per la Corte, che si riferisce all’inchiesta per maltrattamenti archiviata a Milano, le autorità statali non hanno poi condotto un’indagine effettiva sulle accuse di maltrattamenti.

Ma oggi quel giovane come sta e dove sta? Bene, e a casa sua. Nel 2014, dopo la contenzione meccanica e quella farmacologica, e dopo un trattamento sanitario obbligatorio, dall’ospedale partì una segnalazione di pericolosità sociale alla Procura, che imboccò la strada della misura provvisoria di sicurezza a Castiglione delle Stiviere. Ma la perizia psichiatrica, bivio decisivo di queste vicende, fu per lui una svolta positiva perché, dopo alcuni mesi, escluse che il giovane fosse socialmente pericoloso. Sono passati dieci anni, oggi e da allora senza più problemi per sé e per gli altri.