di Alessandro Galimberti
Il Sole 24 Ore, 1 settembre 2020
Maggiori difficoltà di accesso alle proverbiali "carte". La riforma delle intercettazioni che entra in vigore oggi, dopo una lunga teoria di stop-and-go, per i giornalisti vede la luce con uno scenario molto diverso da quello più volte ipotizzato (e temuto) negli ultimi 15 anni.
"Saltato" in corsa il divieto di trasmissione al Pm - da parte della polizia giudiziaria - di ogni informazione non pertinente al reato che emerga dalle intercettazioni telefoniche/informatiche, rimossa dal campo di gioco anche la versione sintetica delle ordinanze di custodia cautelare ambìta dall'ex ministro Orlando (tomi che rappresentano la vera manna informativa per i cronisti da Mani pulite in poi) la riforma Bonafede alla fine ha messo il "contagocce" solo alla produzione di carte, appunto.
Carte che sarà più difficile avere in sala stampa perché se ne produrrà meno, molto meno, e soprattutto perché sarà molto posticipato anche il momento di acquisizione da parte dei difensori stessi, autorizzati ad ascoltare le captazioni ma non ad estrarne copia - di fatto - sino alla fine dell'indagine preliminare. "Il senso della riforma, sotto questo aspetto - dice il procuratore di Brescia, Francesco Prete - è di rendere digitale, cioè tracciabile, ogni accesso ai file informatici".
Se la scelta del legislatore è stata quella di (soc)chiudere alla fonte il rubinetto delle informazioni disponibili - e perciò appetibili per la stampa - lo strumento utilizzato è solo il cosiddetto "archivio riservato" delle intercettazioni, di cui è custode il procuratore della Repubblica. Di fatto il giornalista non vi può accedere (ed era ovviamente così anche prima) ma non è detto che in qualche modo non riesca ad attingervi. Siccome la riforma sul punto è chiara, e cioè le intercettazioni dichiarate non pertinenti non devono uscire da quella stanza e devono essere distrutte, il problema è che cosa accadrebbe al bravo cronista capace di aggirare lucchetti e digitalizzazione tracciata.
Perché se si qualificasse la pubblicazione di questi file come pubblicazione di intercettazioni illegali, scatterebbero i rigori della legge 281/2006: "Chiunque consapevolmente detiene gli atti, i supporti o i documenti di cui sia stata disposta la distruzione" rischia fino a quattro anni, ma soprattutto rischia di sottostare alla scure della "riparazione pecuniaria" ("cinquanta centesimi per ogni copia stampata, ovvero da 50.000 a 1.000.000 di euro secondo l'entità del bacino di utenza ove la diffusione sia avvenuta con mezzo radiofonico, televisivo o telematico").
Ma per fortuna di cronisti, direttori ed editori, chiamabili in solido tra loro, pare che non sia così: il giornalista che mai riuscisse a violare lo scrigno riservato delle intercettazioni soggiacerebbe (almeno fino a prova contraria) alla sanzione blanda e collaudata dell'articolo 684 del codice penale: arresto fino a trenta giorni o ammenda da euro 51 a euro 258.










