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di Dario Ferrara

Italia Oggi, 26 novembre 2022

La messa alla prova può scattare anche alla fine delle indagini preliminari. E può essere il pm a proporre all’indiziato il programma di lavori di pubblica utilità realizzato dall’ufficio esecuzione penale esterna. Ora che vi rientrano reati puniti con il carcere fino a sei anni, la probation assume “un’importanza strategica” per gli obiettivi del Pnrr: anzitutto tagliare i tempi dei processi, ma anche ridurre il numero di procedimenti in cui si arriva a dibattimento. È quanto emerge dalla circolare 3/2022 emessa dal dipartimento per la giustizia di comunità del ministero della giustizia che interviene sulle novità introdotte dal decreto legislativo 150/22, in vista dell’entrata in vigore differita al 30 dicembre.

Programma congiunto. Pesa anche la necessità di decongestionare le carceri nell’introduzione del nuovo articolo 464 ter.1 Cpp. Quando le indagini sono concluse, il pm può formulare la proposta di lavoro di pubblica utilità più utile al reato per cui si procede; anche servendosi dell’Uepe, che è tenuto a fornire entro trenta giorni il suo contributo al programma di trattamento.

L’indagato deve decidere entro venti giorni se aderire: può farlo personalmente o tramite l’avvocato depositando la dichiarazione alla segreteria del pm, pure via Pec (se non accetta, può in seguito sottoporre al giudice una sua proposta di sospensione del procedimento). Il magistrato inquirente formula l’imputazione e trasmette gli atti al gip, avvisando la persona offesa dal reato, che non ha un potere di veto ma la facoltà di esprimere la sua opinione, depositando entro dieci giorni memorie alla cancelleria del giudice. Il gip vaglia la proposta e, se la ritiene conforme ai requisiti, chiede all’ufficio esecuzione penale esterna di elaborare il programma di trattamento insieme all’interessato, se non ci sono gli estremi per pronunciare la sentenza di proscioglimento.

Udienza residuale. L’ufficio esecuzione va coinvolto soltanto se ci sono buone probabilità che scatti la messa alla prova: entro novanta giorni il progetto dei lavori di pubblica utilità deve essere trasmesso al gip, senza la necessità di svolgere le indagini sociali. Ricevuto il programma, il giudice dispone con ordinanza lo stop del procedimento con probation: l’esito sarà valutato come sempre nelle forme previste dagli articoli 464 quater e seguenti Cpp. La procedura è del tutto cartolare: il gip fissa l’udienza camerale soltanto se ritiene necessario chiarire alcuni aspetti della proposta avanzata insieme dalle parti o elaborata dall’Uepe con l’interessato; la celebrazione serve ad acquisire informazioni utili ai fini della decisione o ad acquisire il consenso dell’imputato a integrare alcuni contenuti del programma. Se dopo l’approfondimento il giudice non è convinto, può restituire gli atti al pm per l’ulteriore corso del procedimento. Il pm ha facoltà di proporre la probation anche nella fase processuale, ma nell’udienza preliminare o nella fase predibattimenale l’imputato ormai conosce bene gli elementi che l’accusa ha contro di lui.