di Giuseppe Amato
Il Sole 24 Ore, 3 giugno 2019
Cassazione - Sezione III penale - Sentenza 30 aprile 2019 n. 17869. In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, è illegittimo il provvedimento con cui il giudice modifichi il programma di trattamento in difetto della previa consultazione delle parti e del consenso dell'imputato. Così la sezione terza penale della Cassazione con la sentenza 17869/2019.
In termini, sezione III, 26 ottobre 2017, Tortola, secondo cui, in tema di sospensione del processo e messa alla prova, è illegittima la modifica del programma di trattamento che venga disposta dal giudice senza la consultazione delle parti e in assenza del consenso dell'imputato, in quanto l'articolo 464-quater, comma 4, del Cpp prevede la possibilità per il giudice di integrare o modificare il programma di trattamento ma con il consenso dell'imputato.
Tale consenso, infatti, deve ritenersi vincolante, sia alla luce dell'inequivoco tenore della disposizione, sia in considerazione della struttura dell'istituto, che è rimesso all'iniziativa dell'imputato e nell'ambito del quale il programma di trattamento deve essere elaborato d'intesa con l'ufficio esecuzione penale esterna. Pertanto, in caso di mancanza di consenso alle modifiche o integrazioni, il programma, come elaborato d'intesa tra l'imputato richiedente e l'ufficio esecuzione penale esterna, non può essere modificato, e il giudice dovrà decidere su di esso nella sua originaria formulazione.
Analogamente, sezione V, 27 settembre 2013, Pm in procedimento G., che, relativamente alla sospensione del processo e messa alla prova dell'imputato minorenne, ha parimenti ritenuto illegittimo il provvedimento con cui il giudice, senza la consultazione delle parti e del servizio minorile competente, imponga prescrizioni ulteriori rispetto a quelle stabilite nel progetto di intervento.









