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di Patrizia Maciocchi

 

Il Sole 24 Ore, 28 novembre 2019

 

Obbligo di motivazione rafforzata per il giudice che integra il programma di messa alla prova elaborato, d'intesa con l'imputato, dall'ufficio esecuzione penale esterna (Uepe). La sentenza 48258/2019 di Cassazione, in considerazione della inevitabile componente afflittiva dell'istituto, fissa dei rigidi paletti per il giudice che inserisce nel programma la durata del lavoro di pubblica utilità, nello specifico fissato nella misura massima di due anni.

La decisione non può essere presa senza una puntuale motivazione. Non basta dunque un generico richiamo ai criteri fissati dall'articolo 133 del Codice penale che, per la valutazione della congruità della pena, fa riferimento alla gravità del reato considerando più variabili. La giustificazione deve tenere in debito conto le particolarità del singolo caso. La Suprema corte ricorda che nell'elaborazione dell'Uepe ci sono indicazioni piuttosto dettagliate sulle modalità di coinvolgimento dell'imputato e dei suoi familiari nel processo di reinserimento sociale, così come sui comportamenti da tenere anche rispetto al lavoro di pubblica utilità o di volontariato.

Nelle norme del codice di procedura penale che regolano la messa alla prova c'è però una vistosa lacuna: al giudice non vengono indicati i criteri da seguire per valutare durata e intensità della pena. Dagli articoli si evince la durata: dai 10 giorni a un tetto che coincide con i termini massimi di sospensione del processo, uno o due anni a seconda della pena edittale.

Restano dunque da individuare indici di commisurazione sufficientemente certi. E allo scopo non sono utili i criteri dettati per il lavoro gratuito sostitutivo della pena detentiva, sia perché la messa alla prova scatta anche per i reati puniti con sanzione esclusivamente pecuniaria, sia perché manca una condanna da usare come parametro.

Per la Suprema corte la via più affidabile, e in linea con le indicazioni della Consulta, sta nell'applicazione analogica degli indici dettati dall'articolo 133 del Codice penale, "con una prospettiva che tenga conto ad un tempo: della valutazione virtuale della gravità concreta del reato e del quantum di colpevolezza dell'imputato, nonché della sua necessità di risocializzazione".

A queste considerazioni va aggiunto che il quadro normativo non fissa un confine rigido tra il programma di trattamento Uepe e il provvedimento con il quale il giudice dispone la messa alla prova. Non si precisa se la durata del lavoro di pubblica utilità debba essere fissata nel primo o nel secondo atto.

Una differenza che comporta un diverso obbligo di motivazione. Se il programma, accettato dall'imputato, indica la durata del lavoro, il giudice si può limitare a un giudizio di congruità. Ma se la durata non c'è ed è il giudice a stabilirla, l'obbligo di motivazione è rafforzato: non può essere un richiamo generico alla gravità del reato ma deve tenere conto delle peculiarità del caso. Nello specifico i due anni sono stati fissati nel massimo senza adeguata motivazione e senza considerare il risarcimento del danno e le attenuanti generiche. L'ordinanza è annullata e il giudice del rinvio dovrà tenere conto dei principi dettati dalla Cassazione.