di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 12 ottobre 2022
Per reati che si prestano a percorsi riparatori. Attraverso la sospensione del procedimento con messa alla prova, l’imputato è affidato all’Ufficio di esecuzione penale esterna (Uepe), per svolgere un programma che prevede il lavoro di pubblica utilità e l’attuazione di condotte riparatrici.
Al termine del periodo fissato, il giudice valuta l’esito della prova e, in caso positivo, dichiara l’estinzione del reato. Il giudice può revocare anticipatamente la misura, con ripresa del processo, per grave e reiterata trasgressione del programma di trattamento o delle prescrizioni.
La positiva esperienza nei primi anni di applicazione della misura della messa alla prova, introdotta nel 2014, ha convinto il legislatore a estendere l’istituto, oltre ai reati puniti con la pena edittale massima fino a sei anni, a un elenco di fattispecie che non presentino difficoltà di accertamento e che “si prestino a percorsi risocializzanti o riparatori, da parte dell’autore, compatibili con l’istituto”. Si introduce poi la possibilità che la proposta di sospensione del processo con messa alla prova provenga anche dal pubblico ministero, con l’indispensabile consenso dell’imputato.
Le potenzialità deflattive dell’istituto emergono dai dati statistici del ministero della Giustizia. Al 31 dicembre del 2.421 le persone messe alla prova rappresentavano il 35% di quelli in carico all’Uepe per l’esecuzione di misure divario genere. Anche nella prospettiva della deflazione penitenziaria l’istituto si è rivelato efficace.
Basti pensare che sempre al 31 dicembre 2021 il numero di soggetti coinvolti superava quello di quanti, dopo una sentenza definitiva di condanna, erano affidati in prova al servizio sociale, la più ricorrente tra le misure alternative alla detenzione. Sempre a quella data, i detenuti erano 54.134, gli ammessi alla prova rappresentavano il 45% dei detenuti.
I dubbi che restano - Le perplessità nei confronti di questa misura rimangono tuttavia ancora attuali. Complice la particolarità di questa figura, dinanzi a modelli consolidati, e il suo collocarsi ai limiti rispetto all’osservanza di principi fondamentali, primo fra tutti la presunzione di non colpevolezza. Preoccupa in particolare la natura confessoria che la richiesta di messa alla prova rischia, se non ben intesa, di assumere, con effetti negativi sulla posizione dell’imputato nel caso in cui l’ordinanza di sospensione venga revocata per “grave o reiterata” violazione delle prescrizioni o del programma di trattamento.
Difatti, in tali ipotesi, l’imputato si troverebbe nella condizione di essere processato a seguito della richiesta di adesione a un percorso rieducativo, che presuppone, sul piano logico ed empirico, che abbia commesso il fatto contestato.











