di Giansandro Merli
Il Manifesto, 30 marzo 2025
Con l’ultimo decreto il Governo italiano smentisce quanto aveva garantito a Tirana, parlamento e Corte costituzionale spiazzati. La sentenza dei giudici di Tirana svela il bluff di Piantedosi: nei Centri c’è doppia giurisdizione. “La Corte, riferendosi alle discussioni in seno alle Commissioni parlamentari per la ratifica del Protocollo sulle migrazioni, osserva che i rappresentanti del governo (il ministro della Difesa e il ministro dell’Interno) hanno sottolineato che nessuno dei migranti, in caso di rigetto della domanda di asilo da parte delle autorità italiane, o anche di ammissione, potrà rimanere nel nostro Paese oltre il periodo di 28 giorni previsto a tal fine dalla legislazione italiana. Ognuno di loro sarà inviato in Italia per procedere con ulteriori procedure di asilo o sarà rimpatriato nel suo Paese d’origine”. È scritto nella sentenza con cui il 29 gennaio 2024 la Corte costituzionale albanese ha respinto il ricorso contro il protocollo Roma-Tirana presentato da 30 deputati d’opposizione.
Nella discussione parlamentare d’oltre Adriatico si è sempre parlato di destinare i centri ai richiedenti asilo sottoposti alle procedure accelerate di frontiera, quelli originari di un “paese sicuro” e, da un punto di vista giuridico, non ancora entrati in Italia. Per loro, dicono le norme Ue, il massimo di trattenimento è appunto 28 giorni. Invece con il cambio di destinazione d’uso decretato dal governo Meloni, il dl è stato firmato dal Capo dello Stato Mattarella ed è in vigore da ieri, in Albania potranno essere trasferiti anche cittadini “irregolari” dall’Italia. Questi sono sottoposti a tutt’altra normativa e per loro la detenzione in Cpr dura fino a 18 mesi.
L’esecutivo ha ritenuto di poter introdurre la novità modificando solo la legge di ratifica, senza toccare il protocollo. Ha così eliminato l’avverbio “esclusivamente” che limitava i trasferimenti alle “persone imbarcate su mezzi delle autorità italiane all’esterno del mare territoriale”. Il ragionamento poggia sul terzo comma dell’articolo 4 dell’accordo Meloni-Rama che consente ingresso e permanenza dei migranti “al solo fine di effettuare le procedure di frontiera o di rimpatrio previste dalla normativa italiana ed europea”. Il trattenimento degli irregolari in vista del rimpatrio sarebbe quindi già previsto da quel testo.
Di diverso avviso è Marash Logu, consulente giuridico del gruppo parlamentare del Partito democratico albanese, principale forza d’opposizione di centro destra, e avvocato nel ricorso alla Corte costituzionale. Per il legale è evidente che la frase sulle procedure “di frontiera o di rimpatrio” si riferisca agli stessi migranti e non a due diverse casistiche. “In ogni caso c’è un problema di procedura: ogni cambiamento deve seguire l’iter del protocollo passando prima dal governo e poi dal parlamento, che lo ha ratificato con la legge 20/2024. Altrimenti non può produrre effetti”, afferma. È verosimile che Rama sia stato informato dall’Italia, ma ai deputati “non è arrivata alcuna comunicazione ufficiale”.
Logu sottolinea poi un’altra questione: “Capisco che il governo italiano non voglia perdere la faccia su questo progetto, ma non deve perderla nemmeno il nostro paese e le nostre istituzioni. Al parlamento e ai cittadini era stato detto che sarebbero arrivati migranti per svolgere l’iter dell’asilo, con al termine rimpatrio o trasferimento in Italia. È stato ripetuto che ciò avrebbe ridotto le traversate del Mediterraneo. Ma la recente modifica cancella tale motivazione”.
Anche la difensora civica Erinda Ballanca, che specifica di offrire “un’opinione preliminare e non esaustiva”, ritiene che “il cambiamento, o ampliamento, dello scopo dell’accordo dovrà essere accompagnato da una modifica dell’accordo tra i due paesi” con un necessario passaggio parlamentare. Ma in Albania l’11 maggio si terranno le elezioni e fino a quel momento è difficile si torni a parlare del protocollo. Ballanca guida un’istituzione a tutela dei diritti umani introdotta dalla Costituzione albanese del 1998. “A prima vista, non vedo incompatibilità dal punto di vista costituzionale, fermo restando l’interpretazione della nostra Corte costituzionale che riconosce la giurisdizione dell’Albania in relazione ai diritti costituzionali di questi emigranti”, aggiunge.
In effetti la sentenza afferma chiaramente che per i centri di Shengjin e Gjader non c’è una cessione di territorio all’Italia, ma solo di giurisdizione. Cessione non esclusiva perché i giudici ritengono “sia applicabile una doppia giurisdizione per i diritti e le libertà fondamentali dei migranti coperti dal Protocollo sulle migrazioni, il che significa che l’applicazione della giurisdizione italiana nelle due aree in questione non esclude la giurisdizione albanese, per cui esiste una protezione estesa”.
Non è vero quindi, come affermato venerdì dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che il Cpr di Gjader sia perfettamente equiparabile a quelli di Milano o Trapani. E questo potrebbe creare controversie giuridiche, a partire dalla direttiva rimpatri che rischia di essere violata dal trasferimento in un paese terzo di un cittadino straniero irregolare già entrato in Italia e quindi in Europa.











