di Giansandro Merli
Il Manifesto, 3 dicembre 2024
Domani l’udienza sui ricorsi del Viminale contro le non convalide dei primi trasferimenti. “Bisogna attendere la decisione della Corte Ue”. In Lussemburgo si dibatte dei rinvii pregiudiziali il 25 febbraio. Sentenza attesa per la primavera. Sospendere il giudizio in attesa della decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea. È questa la richiesta avanzata dalla procura generale della Cassazione rispetto ai ricorsi di Viminale e questura di Roma contro le non convalide dei trattenimenti in Albania decise dal tribunale capitolino a metà ottobre. L’udienza si terrà domani alle 10 davanti alla prima sezione civile, dove finiscono le cause che riguardano l’immigrazione. Difficilmente la decisione arriverà lo stesso giorno.
I procedimenti nascono dai primi trasferimenti nei centri di Shengjin e Gjader e sono stati accorpati al rinvio del tribunale civile di Roma dello scorso luglio sul potere dei magistrati di controllare d’ufficio la classificazione governativa dei “paesi di origine sicuri”. In pratica è stato chiesto se è legittimo che la magistratura valuti, indipendentemente dalle dichiarazioni dei migranti, se quella definizione rispetta la normativa Ue.
In entrambi i casi era in vigore il decreto interministeriale - di Esteri, Interni, Giustizia - contenente la lista degli Stati considerati “sicuri” dall’Italia. Le cose sono cambiate con il decreto legge, norma di rango primario a differenza della precedente, varato il 23 ottobre e poi confluito nel dl flussi che tra il 3 e il 5 dicembre sarà convertito dal Senato. Su questo provvedimento i tribunali di Bologna, Roma e Palermo hanno disposto dei rinvii pregiudiziali alla Corte del Lussemburgo. Sebbene il riferimento normativo della causa in Cassazione sia quindi diverso da quello delle domande pendenti davanti ai giudici europei la materia è la stessa. Da qui la richiesta della procura generale.
Nelle sue motivazioni questa ha di fatto ripreso le posizioni del ministero degli Interni. Vertono su due argomenti. Il primo è che la ormai nota sentenza della Corte Ue datata 4 ottobre, base delle decisioni del tribunale di Roma, afferma che non sono “sicuri” i paesi in cui esistono eccezioni per porzioni di territorio ma non dice nulla sull’esclusione di categorie di persone. Ovvero sul fatto che nelle schede relative ai singoli Stati è specificato che la presunzione di sicurezza non può applicarsi a determinati gruppi sociali: oppositori politici, persone lgbtqia+, giornalisti, avvocati e altri. Per questo il ragionamento dei giudici capitolini non sarebbe “convincente”. Non avrebbero dovuto estendere alle eccezioni per gruppi sociali una sentenza che riguarda soltanto le esclusioni territoriali.
L’altro punto, collegato, è che i cittadini originari di Bangladesh, Egitto, Tunisia e degli altri “paesi sicuri” dovrebbero dimostrare singolarmente la loro appartenenza a una delle categorie per cui permangono situazioni di pericolo. Questo punto potrebbe risultare controverso perché se è vero che anche una persona in possesso della cittadinanza di uno degli Stati presenti nella lista governativa può vedersi negato l’asilo nel caso in cui la sua condizione soggettiva non ponga rischi per un eventuale rimpatrio, è anche vero che le non convalide dei trattenimenti in Albania si pongono su piano diverso. Ovvero quello del tipo di procedura da applicare per l’esame della domanda di protezione.
Se il paese è “sicuro” l’iter è quello “accelerato di frontiera” che prevede, oltre a un esame rapido della richiesta d’asilo che comunque presenta vari problemi per l’effettività del diritto di difesa, la privazione della libertà personale fino alla decisione del giudice. Si tratta quindi di un presupposto generale rispetto alla procedura da applicare che non ha nulla a che fare con l’esito concreto della singola domanda. Questo può essere in ogni caso positivo per il richiedente, con il riconoscimento della protezione, oppure negativo, con il diniego e l’ordine di rimpatrio.
Domani la Cassazione potrà entrare nel merito della questione oppure sospendere in attesa delle decisioni dei giudici europei. In questo secondo caso dai centri di Shengjin e Gjader non transiterà nessuno per qualche mese. I giudici del Lussemburgo hanno disposto l’applicazione dell’iter accelerato per due procedimenti rinviati dal tribunale di Roma, mentre ha sospeso tutti gli altri. L’udienza è stata fissata al 25 febbraio. La sentenza dovrebbe arrivare durante la prossima primavera e segnerà il futuro del progetto Albania.
Meloni insiste: il modello funziona - “L’Albania funzionerà, non prendo impegni che non ritengo di non poter mantenere. Ci sono delle soluzioni e ci sto lavorando. Il progetto dell’Albania deve funzionare e farò tutto il necessario perché ciò avvenga. Si tratta di un progetto innovativo e non è un caso che sia attenzionato dalla quasi totalità dei Paesi Ue”. Meloni ieri è tornata a insistere sul “modello” messo in piedi con l’amico Edi Rama. “Sapevo che avrei incontrato molti ostacoli - ha aggiunto - che ci sarebbero stati ambienti che non sarebbero stati d’accordo. Ma il progetto andrà avanti”.









