di Giuseppe Maria Berruti
La Stampa, 10 marzo 2025
La Corte rammenta che ai fini della cosiddetta giustiziabilità dell’atto occorre guardare alla dimensione sostanziale della legalità nella vicenda. Non accade tutti i giorni che la Corte suprema di cassazione, peraltro a sezioni unite, ovverosia nella composizione che rappresenta la più maggiore autorevolezza giudiziaria che l’ordinamento italiano conosca, venga accusata di aver fatto politica. Io credo si tratti di una sciocchezza. Ma credo che essa debba essere discussa seriamente. Le sezioni unite si sono occupate di una vicenda nata dalla protesta di un rifugiato in Italia, dopo che era stato trattenuto un certo tempo sulla nave che lo aveva soccorso.
Lamentava l’illegittimità di questo trattamento, e, per conseguenza la violazione di leggi e principi accettati in Italia come gran parte del mondo. La difesa del Governo ha sostanzialmente sostenuto, la natura di atto di governo, rivestita dal provvedimento che ha vietato lo sbarco. Dunque la sua natura non sindacabile dal giudice in quanto per l’appunto espressione di una volontà politica, soggetta alla sovranità del Parlamento e del Governo.
Pertanto il trattenimento a bordo della nave non avrebbe rappresentato una violazione dei diritti del rifugiato perché nella specie non sarebbero configurabili posizioni protette della persona, ma invece la pura esplicazione del potere politico di governare. Il tema comporta la valutazione del limite alla sovranità politica. Un limite alla stessa sovranità democratica, che non può travolgere i diritti fondamentali della persona.
La Corte di cassazione ha chiarito anzitutto che l’atto con il quale si è rifiutato lo sbarco al soggetto salvato dall’annegamento, seppur proviene da un organo preposto all’indirizzo e alla direzione della cosa pubblica in quanto componente del governo, non è, come dicono i giuristi, un atto libero nel fine. Esso insomma non richiama la propria legittimità a scelte supreme politiche, legittimate, in democrazia, dall’elezione. Né riguarda la salvaguardia oppure il funzionamento dei poteri pubblici. È evidente, osserva la corte, che l’identificazione caso per caso dell’atto amministrativo come tale sindacabile ovvero dell’atto politico di governo, come tale esente da ogni valutazione che non sia quella del potere legislativo o comunque, attraverso di esso, del popolo, lascia il posto, nel caso in cui questo carattere manchi, alla libera giustiziabilità dell’atto stesso. Gli atti del pubblico potere in una democrazia parlamentare sono per loro natura ordinariamente giustiziabili, ricorda la Cassazione, e l’esistenza di aree sottratte al sindacato giurisdizionale è confinata dentro limiti rigorosi.
Tuttavia gli atti che non sono soggetti a controllo giurisdizionale, e quindi non possono essere oggetto della doglianza del cittadino, sono un numero rigorosamente ristretto di atti perché realizzano scelte di specifico rilievo costituzionale e politico. Questo rilievo, con la conseguente intoccabilità dell’atto, la Corte non ha ravvisato nella ingiunzione con la quale un ministro della Repubblica ha ordinato ai soccorsi in mare di non mettere piede sul territorio italiano. Afferma la Corte che ci si trova in presenza di un atto che esprime esclusivamente la sua funzione amministrativa, e che se pure contempera gli interessi in gioco non è in grado di escludere determinati atti o comportamenti, come appunto quello lo sbarco nel porto più vicino.
La Corte rammenta che ai fini della cosiddetta giustiziabilità dell’atto ovvero della soggezione dell’atto del governo al controllo di legalità del giudice, occorre guardare alla dimensione sostanziale della legalità nella vicenda. Il sindacato del giudice deve arrestarsi laddove l’eventuale decisione giudiziaria costituisca essa scelta politica. Non è scelta politica, ancorché la sua ricaduta possa avere un effetto politico sulla vicenda che riguarda l’atto amministrativo in questione, quella che il giudice deve prendere per ripristinare il diritto del soggetto che la legge difende.
La questione non è facilissima per chi non abbia davvero voglia di capire. Tuttavia mi pare esemplare. Il diritto al quale occorre far riferimento, ricorda la Cassazione, è quello di stabilire se all’obbligo del soccorso in mare corrisponda o meno ad una regola vincolante per gli Stati. Se esso è riconosciuto da convenzioni internazionali alle quali l’Italia ha aderito. Se l’obbligo di soccorso in mare significhi il mero ripescaggio dell’uomo che rischia di annegare, ovvero il suo salvamento e l sua consegna a chi di lui e del suo dolore dovrà occuparsi.
La convenzione di Amburgo, ricorda tra l’altro la sentenza, obbliga gli Stati costieri ad assicurare un servizio che definita in italiano significa di salvezza ovvero di salvataggio e di messa in sicurezza. E che tutto debba essere organizzato dagli Stati costieri al fine di garantire che venga prestata ogni assistenza alle persone in pericolo in mare senza distinzione relativa a nazionalità o status. Insomma la vicenda non ha esaminato la sperimentazione da parte del rifugiato di un percorso ignoto, o peggio ancora vietato. Essa invece ha rappresentato il ripetersi del dolore degli abbandonati. Della loro impotenza. E della loro richiesta di aiuto. Per uscire dalla povertà e dall’orrore della guerra.
Ecco, su questo si discute. Ma questo è il tessuto giuridico che circonda e costituisce il mondo al quale appartiene l’Italia. Essa può uscire da questo mondo. Ma la Cassazione fa la sua parte, che è quella di dire cosa è il diritto. A quali approdi culturali e sociali ha portato. Questo diritto si può cambiare, abbandonare, ed i popoli possono legittimamente scegliere altre strade. La Corte ha rammentato il diritto che oggi vincola l’Italia. Ha di fatto rammentato i principii che un cammino faticoso ha portato anche l’Italia a riconoscere, distinguendo la forza della civiltà dalla debolezza di girare lo sguardo. Io mi auguro che la saggezza politica, la prudenza, e la consapevolezza della grande conquista fatta dai diritti moderni che è consistita anche nel mettere quote di umanità dentro i ragionamenti giuridici, facciano passare queste ore concitate che, a mio avviso, hanno visto a poca riflessione.











