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di Simona Musco

Il Dubbio, 8 agosto 2026

Il maxi risarcimento non poteva essere chiesto. Dopo l’archiviazione penale arriva il proscioglimento davanti alla Corte dei Conti: cade anche l’impianto che aveva coinvolto Lucano e decine di amministratori calabresi. L’azione era già prescritta da anni e non c’è prova di accordi illeciti e tentativi di occultamento. La Procura di Catanzaro aveva chiesto e ottenuto dal gip l’archiviazione, escludendo reati. La Corte dei Conti della Calabria, invece, aveva presentato un conto da oltre 5 milioni di euro, con ben 780 mila euro attribuiti al solo Mimmo Lucano, sindaco di Riace, chiamato a rispondere del presunto danno insieme ad altri amministratori locali.

Ma l’ultimo capitolo della lunga vicenda giudiziaria sull’accoglienza si è chiuso con un totale ribaltamento: l’azione erariale è stata dichiarata prescritta e nel merito è stata smontata la tesi dell’occultamento doloso e dell’accordo illecito. Che non c’era, come già sancito dalla giustizia penale. Non è stata trovata nessuna prova di una “intesa truffaldina” con il funzionario regionale considerato l’ideatore del presunto sistema. Cosa evidenziata perfino nella sentenza di condanna.

Oggetto del contendere, le supposte irregolarità contabili legate alla gestione dell’Emergenza Nord Africa negli anni 2011 e 2012 in Calabria, che in primo grado avevano condotto a pesanti condanne risarcitorie. Al centro della vicenda Salvatore Mazzeo, ai tempi dirigente della Protezione civile della Regione Calabria, delegato alla gestione dell’emergenza profughi. Insieme a lui, diversi sindaci e assessori di comuni come Acquaformosa, Caulonia e, appunto, Riace. Il procedimento contabile traeva origine da un’inchiesta della procura di Catanzaro avviata nel 2017, che partendo da Amantea aveva portato la Guardia di Finanza a scandagliare i conti dell’intera gestione delle convenzioni stipulate durante lo stato di emergenza. Di reati, però, nessuna traccia, da qui la richiesta di archiviazione in sede penale.

La magistratura contabile ha invece attivato il secondo binario, contestando una serie di irregolarità nell’affidamento e nell’esecuzione dei servizi: dall’assenza delle previste ricerche di mercato al riconoscimento di corrispettivi ritenuti maggiorati, fino all’erogazione di compensi per posti letto mai occupati. Da qui la citazione in giudizio di tutti i soggetti coinvolti, notificata nell’ottobre 2021, con la richiesta di risarcimento di oltre 5 milioni di euro in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La sentenza di primo grado della Sezione Territoriale aveva ritenuto Lucano e gli altri parte del cosiddetto “sistema Mazzeo”, pur dovendo prendere atto che le indagini penali avessero smentito qualsiasi “intesa truffaldina”. I giudici contabili avevano comunque attribuito agli amministratori la responsabilità per danno erariale. “L’emergenza migranti in Calabria - si leggeva in quella sentenza - era stata oggetto di un accordo illecito tra Mazzeo e i rappresentanti dei soggetti privati o pubblici che - senza effettuare una gara anche informale e senza avere i requisiti a garantire le prestazioni stabilite nei provvedimenti emergenziali - avevano ottenuto l’affidamento del servizio di assistenza ed avevano percepito compensi e remunerazioni non dovuti ed esorbitanti rispetto ai servizi offerti e alle condizioni previste nei diversi provvedimenti emanati per regolamentare la materia”. In questo “sistema”, Lucano, “anche se non c’è prova di una intesa truffaldina”, nella qualità di sindaco “ha fatto parte di questa condotta illecita” in quanto il paese della Locride era il simbolo dell’accoglienza e dell’integrazione. Insomma, una sorta di “colpa morale”, del tutto inammissibile sul piano del diritto.

La decisione di secondo grado, tuttavia, spazza via l’impianto d’accusa. Nel merito, come evidenziato dalle difese, era stata la stessa Corte dei Conti a livello centrale a riconoscere e giustificare i maggiori costi connessi ai flussi straordinari. La relazione della Sezione Centrale di Controllo sulla gestione dei fondi d’accoglienza rileva infatti che “lo stanziamento 2017 è notevolmente cresciuto in ragione del consistente aumento di presenze registrato nel Paese e del conseguente incremento degli oneri a carico dei comuni e degli altri enti locali”.

Come fatto notare negli atti d’appello dai legali di Lucano, gli avvocati Andrea Daqua e Giuliano Saitta, la Sezione Centrale ha preso atto, senza muovere alcun rilievo, di rimborsi ordinari fino a 45 euro pro-capite/pro-die (e perfino superiori per le categorie protette), a dimostrazione che il compenso di 46 euro applicato nell’Emergenza Nord-Africa a Riace fosse perfettamente in linea con i costi di mercato nazionali legati al contesto emergenziale.

Dagli atti emerge con evidenza la contraddittorietà della condanna iniziale: se il corrispettivo di 46 euro al giorno dovesse costituire un danno erariale per il solo fatto di aver toccato il tetto previsto dall’ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3948/2011, la procura avrebbe dovuto contestare il danno contabile a qualsiasi ente locale o progetto di accoglienza d’Italia attivo durante l’Emergenza Nord-Africa. L’aver perseguito in via del tutto isolata le amministrazioni calabresi, e Riace in particolare, ha rivelato l’infondatezza di una contestazione che ha inteso trattare in modo disuguale situazioni del tutto identiche a livello nazionale.

“In definitiva - osservano i due legali - i convenuti hanno fissato un prezzo normativamente previsto, senza “sforarlo”, sicché - in assenza di criteri idonei alla determinazione di un corrispettivo di minore importo e della previsione di oneri motivazionali o della necessità di autorizzazioni preventive - non si comprende in cosa consista l’illiceità della condotta dedotta nella sentenza appellata”. I legali hanno inoltre aggiunto che confrontare la tariffa della gestione emergenziale di Riace con quella di regimi ordinari privi di afflusso straordinario (come lo Sprar a 35 euro) rappresenta un evidente travisamento dei fatti.

Ma al netto del merito, la pretesa sanzionatoria non poteva nemmeno proseguire per intervenuta prescrizione dell’azione contabile: in primo grado si era tentato di superare lo scoglio del quinquennio sostenendo che la Presidenza del Consiglio si trovasse nell’impossibilità obiettiva di conoscere le presunte irregolarità e ipotizzando un occultamento doloso. In appello questa ricostruzione è caduta radicalmente.

I fatti risalivano al biennio 2011-2012 ed erano stati già ampiamente esteriorizzati ed esaminati dalla Sezione di Controllo della Corte dei Conti della Calabria nelle deliberazioni nn. 119, 120, 141 e 144 del 2012. Richiamando il chiaro orientamento espresso dalla Sezione Centrale d’Appello (sentenza n. 104/2024), la conoscibilità obiettiva delle condotte sussisteva già dal 2012. Poiché le prime notifiche degli inviti a dedurre da parte della procura regionale sono arrivate soltanto nel 2021, ben oltre il limite quinquennale maturato nel 2017, la pretesa creditoria si è irrimediabilmente sgretolata, mettendo la parola fine alla vicenda.