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di Fiorenza Sarzanini

Corriere della Sera, 29 dicembre 2022

Il nuovo regolamento garantisce “transito e sosta in territorio nazionale” per i soccorsi in mare che devono essere “immediatamente comunicati” insieme alla richiesta di un porto di sbarco che deve essere raggiunto senza ritardo. Il governo si appresta ad approvare per decreto il nuovo codice per le Ong che effettuano il soccorso in mare. Regole e sanzioni sono previste sia per il comandante della nave sia per l’armatore. Ma anche norme semplificate per la richiesta di asilo e di permesso di soggiorno o per chi dimostrerà di aver i requisiti. Ecco cosa prevede la bozza portata in consiglio dei ministri. 

Il soccorso - Secondo il nuovo regolamento “il transito e la sosta in territorio nazionale sono comunque garantiti ai soli fini di assicurare il soccorso e l’assistenza a terra delle persone prese a bordo a tutela della loro incolumità”. Le operazioni di soccorso devono essere “immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo nella cui area di responsabilità si svolge l’evento e allo Stato di bandiera ed effettuate nel rispetto delle indicazioni delle predette autorità”. 

I requisiti - Le navi che effettuano “in via non occasionale attività di ricerca e soccorso in mare devono: 

1) avere i requisiti di idoneità tecnico-nautica alla sicurezza della navigazione nelle acque territoriali;

2) aver avviato tempestivamente iniziative volte ad acquisire le intenzioni di richiedere la protezione internazionale; 

3) aver richiesto all’Autorità SAR competente, nell’immediatezza dell’evento, l’assegnazione del porto di sbarco;

4) il porto di sbarco individuato dalle competenti autorità è raggiunto senza ritardo per il completamento dell’intervento di soccorso;

5) devono fornire alle autorità per la ricerca e il soccorso in mare italiane, ovvero, nel caso di assegnazione del porto di sbarco, alle autorità di pubblica sicurezza, le informazioni richieste ai fini dell’acquisizione di elementi relativi alla ricostruzione dettagliata delle fasi dell’operazione di soccorso effettuata;

 6) le modalità di ricerca e soccorso in mare da parte della nave non devono aggravare situazioni di pericolo a bordo né impedire di raggiungere tempestivamente il porto di sbarco;

7) nel caso di operazioni di soccorso plurime, le operazioni successive alla prima devono essere effettuate in conformità agli obblighi di notifica e non devono compromettere l’obbligo di raggiungimento, senza ritardo, del porto di sbarco.

Le sanzioni 

- Se si violano le regole “si applica al comandante della nave la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 50.000. La responsabilità solidale si estende all’armatore e al proprietario della nave”. 

- Alla contestazione “della violazione consegue l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per due mesi della nave utilizzata per commettere la violazione. L’organo accertatore, che applica la sanzione del fermo amministrativo, nomina custode l’armatore o, in sua assenza, il comandante o altro soggetto obbligato in solido, che fa cessare la navigazione e provvede alla custodia della nave a proprie spese”.

- Contro il fermo amministrativo della nave “è ammesso ricorso, entro sessanta giorni dalla notificazione del verbale di contestazione, al Prefetto che provvede nei successivi venti giorni”.

 -In caso di reiterazione della violazione “commessa con l’utilizzo della medesima nave, si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca della nave e l’organo accertatore procede immediatamente a sequestro cautelare”.

- Quando il comandante della nave o l’armatore “non fornisce le informazioni richieste dalla competente autorità nazionale per la ricerca e il soccorso in mare o non si uniforma alle indicazioni della medesima autorità si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 10.000. Alla violazione consegue l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per venti giorni della nave utilizzata per commettere la violazione. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo è di due mesi. 

Lavoratori stranieri - Per semplificare le procedure “il nulla osta è rilasciato in ogni caso qualora, nel termine indicato, non sono state acquisite dalla questura le informazioni relative agli elementi ostativi”. Se poi si dimostra che non ci sono i requisiti viene disposta “la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno”. 

Corsi di formazione - È consentito “il rilascio del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per lavoro subordinato allo straniero che supera un corso di formazione organizzato nei limiti delle richieste, anche nominative, di assunzione comunicate allo sportello unico per l’immigrazione dai datori di lavoro tramite le associazioni di categoria del settore produttivo interessato”. I lavoratori “sono ammessi al corso qualora non sono state acquisite dalla questura le informazioni relative agli elementi ostativi. La domanda di visto di ingresso è presentata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla conclusione del corso ed è corredata dalla conferma della disponibilità ad assumere da parte del datore di lavoro”. Se emergono elementi ostativi “consegue la revoca del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno”.