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di Emilio Minervini

Il Dubbio, 4 giugno 2025

La Corte Ue ribalta le accuse a carico di una donna che aveva cercato di portare con sé due bambine in fuga. “Il cittadino di un paese terzo che entra illegalmente nell’Unione europea non può essere sanzionato per favoreggiamento dell’ingresso illegale per il solo fatto di essere accompagnato dal figlio minorenne”. Ha deciso così la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza C- 460/ 23. La parola spetta ora ai giudici del Tribunale di Bologna, che dovranno decidere rispettando l’interpretazione della Corte. Ventisette agosto 2019, Bologna, il sole batte sulla rovente pista di atterraggio dell’aeroporto Guglielmo Marconi. Una donna, accompagnata dalla figlia di 8 anni e dalla nipote di 13, scende lentamente la scaletta dell’aereo che da Casablanca le ha condotte al capoluogo emiliano.

Arrivata allo sportello di frontiera per i non residenti Ue la donna viene arrestata. I passaporti senegalesi presentati alla frontiera sono falsi. O. B. (queste le iniziali della donna, il cui nome era stato inizialmente reso noto) viene arrestata con l’accusa di favoreggiamento all’ingresso illegale di due minori, reato punito ai sensi dell’articolo 12 del Tui (Testo unico sull’immigrazione) con la reclusione da 2 a 6 anni.

Le vengono inoltre contestate le aggravanti d’utilizzo di servizi internazionali di trasporto o documenti falsi, che le avrebbero comportato un aumento della pena fino a un totale di 15 anni di reclusione. O. B. dichiara di essere fuggita dal Congo a causa delle minacce di morte subite da lei e dalla sua famiglia da parte dell’ex compagno. Temendo per la sua sicurezza, quella della figlia e della nipote, affidatale a seguito della morte della madre di quest’ultima, decide di lasciare il Paese e portare con sé le due bambine. Poco tempo dopo O. B. presenta una domanda di protezione internazionale.

Su istanza della difesa di O. B., il Tribunale di Bologna solleva la questione di legittimità costituzionale. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 63 del 10 marzo 2022, dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 12 comma 3 lett. d) del D. lgs. 25 luglio 1998 n. 286, limitatamente alle parole “o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti”, stabilendo l’illegittimità delle aggravanti contestate a O. B. per violazione del principio di proporzionalità della pena. A seguito della pronuncia della Consulta, il Tribunale di Bologna accoglie l’istanza di rinvio pregiudiziale, avanzata dalla difesa dell’imputata, sottoponendo così allo scrutinio della Corte di giustizia dell’Unione europea la condotta di O. B., chiedendo se la stessa possa rientrare nella fattispecie di comportamenti illeciti di favoreggiamento dell’ingresso illegale, ai sensi della Direttiva 2002/ 90/ Ce, e possa essere perseguita penalmente. Ieri la corte ha risposto in senso negativo. La decisione dei giudici del Lussemburgo stabilisce che “la condotta di una persona che, in violazione del regime di attraversamento delle frontiere, fa entrare nel territorio di uno Stato membro minori cittadini di paesi terzi che l’accompagnano e di cui è effettivamente affidataria, non rientra nei comportamenti illeciti di favoreggiamento dell’ingresso illegale ai sensi del diritto dell’Unione”.

La condotta in esame costituisce infatti l’esercizio della responsabilità della persona nei confronti dei minori, in virtù del legame genitoriale e dell’affidamento effettivo degli stessi. Un’interpretazione in senso contrario pregiudicherebbe il diritto al rispetto della vita familiare e dei diritti fondamentali del minore, sanciti rispettivamente dagli articoli 7 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. “La Corte risponde, in secondo luogo, che il diritto dell’Unione osta a una normativa nazionale che sanziona penalmente tale condotta”. La portata dell’illecito di favoreggiamento all’ingresso illegale, secondo la definizione del diritto dell’Ue, non può essere estesa dai singoli Stati membri con l’inclusione di comportamenti non previsti nella definizione, l’eventuale estensione sarebbe in violazione della Carta.

Il rinvio pregiudiziale ha permesso ai giudici del Tribunale di Bologna d’interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione. La decisione della Corte però non risolve la controversia nazionale, non discende come un deus ex machina sullo scranno del giudice, esautorandolo del suo potere giudicante. Sarà il giudice nazionale, alla luce dell’interpretazione offerta dalla Corte e in conformità di questa, a dover risolvere la causa.

La decisione vincola allo stesso modo gli altri giudici nazionali cui venga sottoposta una controversia simile. La decisione della Corte costituisce un importante precedente e mette in discussione l’impianto normativo del Facilitors’ Package, l’insieme di norme composto dalla Direttiva 2002/90/Ce e dalla Decisione Quadro 2002/ 946/ Gai, che offrono la definizione del reato di favoreggiamento dell’ingresso, transito e soggiorno illegale e fornisce orientamenti sulle sanzioni applicabili. Impianto che potrebbe essere oggetto di una profonda revisione.