areadg.it, 19 luglio 2026
L’8 luglio scorso il Csm ha deliberato il parere sul decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri in data 4 giugno 2026, recante “Misure urgenti in materia di giustizia e per l’attuazione del Patto dell’Unione europea sulla migrazione e l’asilo del 14 maggio 2024” (d.l. 12 giugno 2026, n. 100). Si tratta di una serie di norme licenziate mentre era in corso la discussione sul disegno di legge n. 1869, recante disposizioni in materia di immigrazione e protezione internazionale nonché per l’attuazione del Patto dell’Unione europea sulla migrazione e l’asilo del 14 maggio 2024, che hanno parzialmente assorbito quelle di cui al capo secondo del disegno di legge.
Il decreto legge, oltre ad alcune interventi opportuni e condivisibili, che prevedono differimenti dei termini per l’entrata a regime di talune innovazioni ordinamentali e organizzative, in particolare in materia di decennalità, tutela cautelare civile, funzionalità dell’ufficio per il processo, nonché la proroga dell’entrata in vigore del Tribunale persone minori e famiglia e del GIP collegiale, incide in modo preponderante della materia della protezione internazionale emanando le disposizioni attuative del Patto dell’Unione Europea sulla migrazione e l’asilo.
Si fa infatti riferimento all’ampia regolamentazione adottata a livello eurounitario e diretta alla riorganizzazione della materia della protezione internazionale. Si tratta, in particolare, della direttiva UE 2024/1346 (relativa all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale), del regolamento (UE) 2024/1348 (sulla procedura comune di protezione internazionale), del regolamento (UE) 2024/1356 (sugli accertamenti nei confronti di cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne), del regolamento (UE) 2024/1349 (sulla procedura di rimpatrio alla frontiera) e del regolamento UE 2024/1358 (sull’Eurodac per il confronto dei dati biometrici). Il complessivo “pacchetto” di modifiche, emanato nel 2024, ma entrato in vigore il primo luglio 2026, comportava la necessità di una rivisitazione delle norme nazionali per adeguarle al nuovo assetto europeo, la cui portata era nota da anni, circostanza che avrebbe dovuto suggerire al legislatore italiano un adeguamento con strumenti meno affrettati di un decreto legge varato il giorno dell’entrata in vigore della nuova regolamentazione.
Una delle principali novità del Patto è rappresentato dalle procedure di frontiera obbligatorie. Procedure di frontiera erano già previste dall’ordinamento italiano; la loro attuazione era per lo più basata sul concetto di richiedente protezione internazionale proveniente da Paese terzo di origine sicuro. Con il nuovo regolamento, le procedure di frontiera diventano obbligatorie sulla base di tre nuovi presupposti, che non includono il Paese terzo di origine sicuro. I requisiti per l’applicazione delle procedure di frontiera sono tali da renderle applicabili alla stragrande maggioranza delle domande d’asilo. Considerato che l’Italia nel 2025 ha ricevuto 133.520 domande di asilo, le procedure di frontiera attese saranno verosimilmente decine di migliaia.
Giova al riguardo ricordare che la Commissione europea nel 2024 ha assegnato all’Italia una “capacità adeguata” di 8.016 procedure di frontiera che il nostro paese deve essere in grado “in ogni tempo” di svolgere, cifra destinata a crescere in virtù del moltiplicatore previsto dalla normativa che porterà tali procedure a 32.064 a regime, cioè a partire dal 2028. Si tratta del 26,7% per cento di tutte le procedure di frontiera dell’Unione europea. Solo all’Ungheria è stata attribuita una percentuale paragonabile, pari al 25,7%, ma parliamo di un Paese che nel 2025 aveva ricevuto 113 domande di asilo, contro le oltre 133.000 dell’Italia; per converso, alla Francia è stato assegnato il 2,1% delle procedure, alla Germania l’1,2%.
Per fronteggiare tali gravosi impegni, il d.l. n. 100/2026 ha stabilito di potenziare le Commissione territoriali, con l’assunzione di oltre 300 unità di personale, senza prevedere invece alcun rafforzamento delle sezioni specializzate dei tribunali. E’ dunque molto dubbia la possibilità per la magistratura di gestire i nuovi carichi di lavoro, al cui incremento concorrerà anche l’aumento del personale nelle Commissioni territoriali.
La situazione appare in tutta la sua gravità se si considera che a ogni procedura di frontiera sono ordinariamente connesse forme di limitazione della libertà di circolazione (sub specie dell’autorizzazione a risiedere in un luogo determinato, che, al di là dell’utilizzo della parola “autorizzazione”, ha la sostanza precettiva di un obbligo di dimora) o della libertà personale (nelle forme del trattenimento o del fermo disposto per il compimento di accertamenti). Ciò implica, per un verso, la necessità di trattare tali procedure nei termini perentori indicati e, per altro verso, un incremento del contenzioso giudiziario derivante dalla moltiplicazione dei conseguenti procedimenti di controllo giurisdizionale in fase di merito e di legittimità.
Fonte di preoccupazione è anche la nuova disciplina in tema di fermo, adottabile nei confronti degli stranieri rintracciati in posizione di irregolarità o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare o che non soddisfano le condizioni di ingresso, e di trattenimento compreso quello legato al rifiuto reiterato di sottoporsi agli accertamenti, istituti che pongono una serie di problemi di coordinamento tra autorità giudiziarie, e la necessità di controlli a vari livelli
Il legislatore d’urgenza ha optato per rendere monocratica l’intera materia, interamente restituita, pertanto, ai tribunali distrettuali con la competenza sulla convalida dei provvedimenti di trattenimento. La gravosità di questo stato è destinata ad acuirsi sia quantitativamente sia qualitativamente per il fatto che diventeranno più frequenti i casi in cui entrerà in gioco la libertà personale dei richiedenti protezione nonché per i ristrettissimi tempi in cui i loro diritti potranno essere fatti valere: l’autorità giudiziaria dovrà svolgere un ruolo di rigoroso controllo del rispetto dei principi costituzionali e degli stessi regolamenti UE, in base ai quali il rimedio giurisdizionale deve essere effettivo (il che comporta l’esame adeguato e completo di ogni singola domanda) adottato in un tempo adeguato.
Le misure messe in campo per potenziare la struttura giudiziaria, oltre alla monocraticità (con ampliamento della capacità di risposta, ma riduzione delle garanzie che vengono dalla collegialità in una materia tanto delicata) sono:
1) l’istituzione, presso ciascuna sezione specializzata, di un ufficio per il processo stralcio, composto da almeno tre GOP, al quale viene demandata la definizione del contenzioso pendente, in tema di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, alla data di entrata in vigore del decreto-legge;
2) la proroga di tre mesi dei contratti di lavoro a tempo determinato, in scadenza al 30 giugno 2026, degli addetti all’ufficio del processo che non sono stati stabilizzati.
Il parere espresso dal CSM evidenzia l’insufficienza delle misure messe in campo per affrontare l’emergenza che si è venuta a creare con l’emanazione di tali norme di attuazione, sottolinea il cambio di passo adottato dal legislatore (che nel disegno di legge ipotizzava l’istituzione di sezioni stralcio, mentre nel decreto-legge istituisce gli uffici del processo stralcio con facoltà di delega anche decisoria al giudice onorario di procedimenti che però restano in carico al giudice togato) e rileva la scarsa capacità, in termini di resa, della proroga degli addetti all’ufficio per il processo non stabilizzati.
All’indomani dell’emergenza del PNRR, nella quale sono stati raggiunti ambiziosi obiettivi - concordati a suo tempo tra il governo italiano e l’Unione europea senza che il Consiglio fosse stato coinvolto - v’è dunque una nuova emergenza per la giurisdizione, che richiederà ancora una volta a magistrati e personale amministrativo di gettare nuovamente il cuore oltre l’ostacolo, per offrire una risposta di giustizia adeguata in una materia complessa, nella quale si agitano diritti fondamentali dell’individuo.









