di Alessandra Algostino
Il Manifesto, 10 luglio 2025
Preoccupa l’abdicazione della Corte nella garanzia della Costituzione. Lascia sopravvivere la norma anche e se incostituzionale: gli stranieri sono esseri umani un po’ meno umani? Trattenere, alias detenere, uno straniero in un centro di permanenza per il rimpatrio determina un “assoggettamento fisico all’altrui potere”, con conseguente mortificazione della dignità umana: comprime la libertà personale. La Corte costituzionale è limpida nell’affermarlo, come nel sostenere che ne consegue la necessità di rispettare le garanzie dell’articolo 13 della Costituzione: riserva di giurisdizione e riserva assoluta di legge. Sono garanzie che non subiscono attenuazioni riguardo agli stranieri e concernono sia i casi sia i modi del trattenimento (come chiarito anche dalle corti di Lussemburgo e Strasburgo).
I modi - prosegue la Consulta - non sono adeguatamente disciplinati con fonte primaria né vi sono le condizioni per colmare la lacuna attraverso il riferimento ad altre discipline; manca anche una “efficace tutela processuale”. Un percorso argomentativo ineccepibile, bruscamente interrotto - contraddittoriamente - da una dichiarazione di inammissibilità, con monito al legislatore perché intervenga.
Senza cedere alle sirene di salvifiche oligarchie giudiziarie, a detrimento dello spazio del Parlamento, resta che dichiarare l’incostituzionalità di una norma è compito della Corte in quanto garante della Costituzione. Tanto più stridente la mancata incostituzionalità laddove - sono le parole della stessa Consulta - si consideri “la centralità della libertà personale nel disegno costituzionale”.
Perché non dichiarare, coerentemente e semplicemente, l’illegittimità costituzionale? Forse “gli interessi pubblici incidenti sulla materia dell’immigrazione” che non possono scalfire il carattere universale della libertà personale - che “spetta ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani” - hanno inciso sulla determinazione della Consulta?
L’incostituzionalità della norma avrebbe condotto alla chiusura dei Cpr? Sarebbe un atto di civiltà non un attentato alla Repubblica. Preoccupa l’abdicazione della Corte nella garanzia della Costituzione. E preoccupa il monito al legislatore. Debole, perché deboli sono i moniti - non si contano quelli inevasi (per tutti, l’eutanasia) - e debole perché lascia sopravvivere la norma anche se incostituzionale: forse che gli stranieri siano sì esseri umani ma… un poco meno umani?
Ancora. Il monito è debole perché non si può trascurare il contesto e, dunque, il rischio che il legislatore, ovvero facilmente il governo con decreto legge, si limiti a dare una base legale a detenzioni che, di fatto, non rispettano i diritti. Sarà ritenuto sufficiente un retorico riferimento alla dignità umana e al rispetto di standard formali? Il precedente di una convalida che è già pura forma, rimessa ad un “visto” del giudice di pace, non lascia ben sperare. E allora, è opportuno ricordare l’articolo 3 della Costituzione, l’eguaglianza sostanziale, la considerazione dell’effettività: è sul piano del fatto che i modi devono rispettare la dignità; i diritti, come insiste, con costante giurisprudenza, la Corte europea dei diritti dell’uomo, devono essere non teorici ed illusori ma pratici ed effettivi (la Corte oggetto delle critiche nella lettera promossa da Italia e Danimarca).
I giudici che ora dovranno decidere sulla convalida dei trattenimenti non possono disapplicare la legge, ma nemmeno possono ignorare la sua incostituzionalità: l’auspicio è che ogni convalida divenga una questione di legittimità costituzionale. Non solo. È ora di rimettere in discussione anche i casi della detenzione: è legittimo restringere la libertà personale perché sono violate norme sull’ingresso e il soggiorno nel territorio? È un bilanciamento ragionevole tra libertà personale e controllo dell’immigrazione? Questo, anche se la detenzione fosse efficace ai fini del rimpatrio: e non lo è mai stata, nei quasi trent’anni (era il 1998) dalla sua nefasta introduzione con la legge Turco-Napolitano, nell’altalena di nomi e tempi. Certo, il discorso cambia se l’intento effettivo è, da un lato, contribuire alla criminalizzazione e disumanizzazione dei migranti; dall’altro, costituire laboratorio di sperimentazione di un diritto speciale, connotato da un alto tasso di arbitrarietà e da tutele, per usare un eufemismo, stemperate. Nell’era dell’autoritarismo che avanza, e, come mostra tragicamente Israele, la detenzione amministrativa è uno strumento utile contro tutti i nemici, in chiave razzista e politica.
Negli occhi ho il Cpr di Torino, gabbie d’acciaio, mani aggrappate, occhi spenti e Moussa Balde, morto suicida (o è omicidio di Stato?). I modi di detenzione sono costituzionalmente illegittimi, mettiamo in discussione anche la legittimità dei casi. Nel nome dei diritti inviolabili della persona (articolo 2), i Cpr devono essere chiusi.











