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di Giansandro Merli

Il Manifesto, 25 marzo 2026

Discussi i rinvii pendenti. La Commissione Ue si contraddice. La prima sentenza potrebbe arrivare entro giugno, quando entrerà in vigore il Patto Ue. Mentre in Italia le urne referendarie restituivano un’imponente vittoria del No, in Lussemburgo iniziava la prima udienza sui rinvii pregiudiziali pendenti davanti alla Corte Ue per i centri in Albania. In un significativo uno-due, i giudici europei hanno piazzato lunedì la discussione del procedimento partito dalla Corte d’appello di Roma nel novembre scorso e martedì quella sul procedimento trasmesso dalla Cassazione a maggio 2025.

Il primo solleva dubbi sulla stessa possibilità dell’Italia, o di un qualsiasi paese membro, di siglare con uno Stato terzo un accordo che rischia di minare l’uniformità di una materia come il diritto d’asilo. A questo procedimento la Corte aveva riconosciuto la procedura accelerata. La domanda posta con chiarezza dai giudici d’appello della capitale, radicata nel Trattato sul funzionamento dell’Unione, è se il protocollo nella sua interezza sia o meno legittimo visto che crea diversi punti di contrasto con il sistema comune d’asilo. Una materia “in gran parte regolata” da Bruxelles e dunque a competenza esclusiva. Secondo la giurisprudenza della Corte di Lussemburgo basta anche un solo contrasto per sancire l’illegittimità, la Corte d’appello di Roma ne ha sottolineati almeno quattro. Il suo ragionamento, però, non è stato approfondito fino in fondo durante l’udienza dell’altro ieri.

Le domande si sono concentrate su altri profili, a partire dalla compatibilità dei centri con la direttiva rimpatri. Secondo l’avvocata Piazza, che difende un migrante coinvolto nel processo originario, il problema del protocollo non è solo creare un’eccezione alla gestione comune dell’asilo ma innescare un meccanismo di “erosione competitiva di tutti gli standard Ue in materia”. La tesi sostenuta dall’avvocatura dello Stato è che l’accordo “non prevede norme sostanziali o procedurali, ma solo logistiche”. In pratica riguarderebbe più i pavimenti delle strutture di Shengjin e Gjader, colorati di verde per ottenere un “effetto rilassante”, che i diritti fondamentali dei cittadini stranieri lì deportati. Alla domanda come si fa a liberare “senza ritardi” chi ottiene un provvedimento di non convalida, però, l’avvocatura ha sostenuto una tesi ancora più ardita: appena arriva la decisione la persona esce dal Cpr ed è trasferita in “un’area sterile” (sempre dentro le mura del centro). Poi viene accompagnata a Durazzo per prendere il primo traghetto utile, che arriva a Bari alle 8 del mattino seguente. Il tempo trascorso nel frattempo sarebbe solo “tecnico”, anche perché sulla nave i migranti “viaggiano da uomini liberi”. Gli agenti di polizia sono lì “solo per facilitare l’attraversamento della frontiera albanese e l’ingresso in Italia”. Dal canto suo la Commissione ha affermato che il protocollo estende la giurisdizione italiana ma non le regole comunitarie e che la competenza in materia di asilo “è concorrente, non esclusiva. Altrimenti l’accordo avrebbe comunque avuto l’obiettivo di applicare le norme Ue”. Questa posizione, però, non ha trovato riscontri significativi.

Anche nella seconda udienza, quella di ieri, alla Commissione sono mancate argomentazioni forti. In alcuni momenti sembrava proprio arrampicarsi sugli specchi. Il rinvio della Cassazione chiede se il trasferimento dei migranti dall’Italia all’Albania violi la direttiva rimpatri e se dopo che una persona fa domanda d’asilo a Gjader la sua permanenza oltre Adriatico contrasti con la direttiva accoglienza. Per la Commissione lo spostamento fisico da un paese all’altro non può essere inquadrato nella categoria giuridica dell’”allontanamento” dal territorio nazionale perché la giurisdizione resta italiana. E anche perché, ma questo non è stato sottolineato, per il rimpatrio si ripassa comunque da Fiumicino. In pratica il Cpr di Gjader è uguale a quelli ubicati in Italia. Se però a quel punto una persona fa domanda di protezione siccome è fuori dal perimetro Ue non varrebbe la direttiva accoglienza. Una posizione contraddittoria su cui i giudici hanno insistito con varie domande. In questo rinvio a difendere i due migranti coinvolti c’era l’avvocata Cristina Durigon, che ha sottolineato la mancanza di garanzie uniformi in tema di diritto alla salute e alla difesa tra le due sponde dell’Adriatico.

SIA lunedì che martedì è venuto fuori anche un altro tema decisamente importante, sollecitato a più riprese dalla Corte. I centri di Shengjin e Gjader possono essere considerati una zona di transito? Qui i pareri di governo italiano e Commissione Ue divergono. La seconda risponde in maniera negativa: non è possibile perché secondo la definizione comunitaria quelle aree vanno individuate all’interno dello Stato membro o a ridosso delle sue frontiere. Il governo italiano, invece, sostiene esattamente il contrario.

La questione è decisiva perché se prevalesse la prima argomentazione le strutture albanesi non sarebbero utilizzabili nemmeno dopo l’entrata in vigore del nuovo Patto Ue su migrazione e asilo, a giugno, la data su cui Meloni e Piantedosi hanno scommesso tutto. Inevitabilmente le richieste di convalida, che riguarderebbero richiedenti asilo come nella prima fase del protocollo e non più “irregolari” come nella seconda, sarebbero respinte. Si tornerebbe punto e a capo. Con la differenza che stavolta l’esecutivo non potrebbe usare le sentenze sgradite per aizzare il voto popolare contro la magistratura. Nel referendum non ha funzionato. La bastonata l’ha presa il governo, nonostante la propaganda su Shengjin e su Gjader. Per il rinvio della Corte d’appello le conclusioni dell’avvocato generale saranno l’11 giugno. Per quello della Cassazione il 23 aprile. Poi resterà solo da attendere le sentenze.