di Vitalba Azzollini*
Il Domani, 8 agosto 2025
La nota diffusa da Palazzo Chigi dopo la sentenza della Corte di Giustizia Ue in tema di paesi sicuri e un’intervista del professore sollevano alcune perplessità. Può essere utile chiarirle. Tra i molti commenti sulla sentenza con cui la Corte di giustizia dell’Unione europea ha sancito che un paese può dirsi “sicuro” solo quando lo sia per ogni categoria di persone, quelli contenuti in una nota diffusa da Palazzo Chigi e in un’intervista rilasciata dal professor Sabino Cassese sollevano alcune perplessità. Può essere utile chiarirle.
Il primato del diritto Ue - Secondo la Presidenza del Consiglio, “la giurisdizione, questa volta europea, rivendica spazi che non le competono, a fronte di responsabilità che sono politiche”, riducendo così i “margini di autonomia dei Governi e dei Parlamenti” nell’affrontare il fenomeno migratorio. Parallelamente, il professor Sabino Cassese interpreta il testo della normativa applicabile, cioè la direttiva Procedure, nel senso di escludere che i giudici possano intromettersi nelle scelte del legislatore. Queste affermazioni paiono non considerare il principio del primato del diritto dell’Ue, che porta a conclusioni opposte: ogni giudice nazionale deve verificare la conformità della normativa interna con quella dell’Unione, “disapplicando all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione” in contrasto.
In tema di protezione internazionale, la sicurezza di un Paese - presupposto della procedura accelerata di esame delle domande di asilo - deve basarsi sui criteri fissati dalla normativa europea, e il giudice è tenuto a valutare se essi siano rispettati da quella interna in tema di Paesi sicuri. Inoltre, l’ordinamento Ue sancisce il principio del diritto a un “ricorso effettivo”. Quando un richiedente si veda negare l’asilo a esito di una procedura accelerata, il suo ricorso deve poter riguardare anche il presupposto dell’applicazione di tale procedura, vale a dire la sicurezza del paese di provenienza.
La procedura accelerata offre meno garanzie rispetto a quella ordinaria, e perciò ne vanno vagliate le condizioni a monte. Pertanto, dice la Corte Ue, i richiedenti protezione e i giudici devono poter, “rispettivamente, contestare e sindacare l’inserimento del paese di origine (…) nella lista di quelli sicuri”.
Palazzo Chigi critica la Corte Ue anche perché, nell’individuazione dei paesi sicuri, fa “prevalere la decisione del giudice nazionale, fondata perfino su fonti private, rispetto agli esiti delle complesse istruttorie condotte dai ministeri interessati e valutate dal Parlamento sovrano”. In realtà, la sentenza dice qualcosa di diverso. Le fonti del giudice acquistano rilievo rispetto a quelle del governo quando quest’ultimo abbia omesso di verificarne alcune, reperite dal giudice, o se la situazione del paese si sia modificata dopo la sua designazione come sicuro. Inoltre, le fonti del giudice non sono insindacabili: esse vanno rese note alle parti, che possono vagliarle, e anche contestarle, nel corso del giudizio. Il professor Cassese lamenta pure che la Corte di giustizia, obbligando il governo a indicare le fonti di informazione usate per stabilire la sicurezza di un paese, chiederebbe di introdurre in Italia il principio costituzionale di motivazione delle leggi. Anche su questo punto servono alcuni chiarimenti.
La trasparenza pretesa dalla Corte è il fondamento del diritto al ricorso effettivo sopra richiamato: solo conoscendo tutti gli elementi su cui si fonda la qualificazione di un paese come sicuro il migrante può decidere, “con piena cognizione di causa, se gli sia utile adire il giudice competente”, e quest’ultimo può esercitare “pienamente” un “controllo di legittimità della decisione nazionale”. Peraltro, il principio di trasparenza delle leggi non l’ha introdotto la Corte Ue, ma esiste in Italia da quando è stata prevista l’analisi di impatto della regolazione (2005), con il dovere per il governo di rendere note le valutazioni alla base delle normative che adotta.
Il nuovo Regolamento Ue - Sia Meloni che Cassese osservano, al di là di quanto dispone la sentenza della Corte Ue del 1° agosto scorso, che dal 2026 entrerà in vigore un nuovo Regolamento europeo (2024/1348), in base a cui la designazione di paese sicuro potrà essere fatta anche con eccezioni per categorie di persone. Essi, tuttavia, omettono di dire che, secondo lo stesso Regolamento, un paese sarà qualificabile come sicuro solo se “sulla base della situazione giuridica, dell’applicazione della legge all’interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che non ci sono persecuzioni (…) né alcun rischio di danno grave”. Dunque, i giudici potranno comunque sindacare l’inserimento di un paese nella lista di quelli sicuri in base a questi criteri. E non potrebbe essere diversamente. Un governo non può sottrarsi ai limiti di legge e ai relativi controlli giurisdizionali, se lo stato di diritto ha ancora un senso.
*Giurista











