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di Giovanbattista Tona

 

Il Sole 24 Ore, 4 maggio 2020

 

Tribunale di Milano, decreto del 1° aprile 2020. Il pericolo di diffusione del Covid-19 è motivo di sospensione degli effetti del diniego della protezione internazionale allo straniero, che non potrà essere espulso fino a che il giudizio sulla fondatezza della sua richiesta di asilo non sia definito dalla Corte di cassazione.

Mentre giuristi e politici si interrogano su come disciplinare la condizione degli immigrati irregolari in tempo di emergenza epidemiologica, con un decreto dello scorso 1° aprile il Tribunale di Milano (presidente Tragni, relatore Condino) si è pronunciato su una questione sollevata da uno straniero che aveva avanzato senza successo domanda di riconoscimento dello status di rifugiato alla Commissione territoriale per il diritto di asilo, aveva poi impugnato il provvedimento negativo dinanzi al Tribunale e, dopo che anche questo ricorso era stato respinto, aveva impugnato la decisione del Tribunale dinanzi alla Corte di cassazione. Lo straniero al quale viene respinta la domanda di protezione internazionale non avrebbe titolo a rimanere nel territorio nazionale, proprio per effetto della bocciatura del ricorso da parte del Tribunale.

Le disposizioni - In base all'articolo 7 del decreto legislativo 25 del 2008, al richiedente asilo è consentito rimanere in Italia fino alla decisione della Commissione. Ottiene infatti un permesso di soggiorno a questo titolo, che tra l'altro comporta d'ufficio la sua iscrizione nel Servizio sanitario nazionale.

Se la Commissione respinge la domanda di asilo, l'immigrato ha la facoltà, in base all'articolo 35 dello stesso decreto legislativo 25 del 2008, di impugnare dinanzi al Tribunale il provvedimento a lui sfavorevole. In tal caso, in base al successivo articolo 35-bis, la presentazione del ricorso, di norma, sospende l'efficacia della decisione della Commissione.

Pertanto il permesso di soggiorno rimane valido fino alla decisione del Tribunale. La sospensione degli effetti del provvedimento di diniego viene meno se il Tribunale respinge il ricorso. Ma allo straniero il comma 13 dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 25 del 2008 dà un'ultima chance fino alla definizione dell'ultimo grado di giudizio. Dopo aver presentato il ricorso per Cassazione, egli può chiedere al Tribunale di sospendere il proprio decreto e conseguentemente di ripristinare la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento della Commissione. Deve però allegare "fondati motivi".

La giurisprudenza sinora ha ritenuto che questo presupposto ricorresse in presenza di una positiva delibazione sommaria dei motivi di ricorso (come ha affermato la Cassazione con la sentenza 32319/2018) e al più anche in presenza di un danno grave e irreparabile al richiedente asilo.

L'impatto del Covid-19 - La pandemia ha invece introdotto una prospettiva nuova e il "fondato motivo" per sospendere gli effetti del provvedimento può prescindere dal pregiudizio del singolo straniero e può invece derivare dal pericolo per la salute pubblica.

Il Tribunale di Milano ricorda che i Dpcm susseguitisi nel mese di marzo hanno vietato a chiunque di allontanarsi dalla dimora attuale e che il ministero della Salute il 9 marzo ha impartito specifiche prescrizioni per le persone che presentino sintomi di malattia, tra le quali la permanenza in casa, la consultazione continua con il medico di famiglia o con la guardia medica e il divieto di recarsi in ospedali o ambulatori.

Se non venissero sospesi gli effetti del decreto che rigetta il ricorso del migrante, il permesso di soggiorno dovrebbe essere immediatamente revocato con conseguente cancellazione dal Servizio sanitario nazionale. Ai cittadini stranieri irregolari, secondo l'articolo 35 del decreto legislativo 286 del 1998, sono assicurate cure ambulatoriali e ospedaliere anche per le malattie infettive, ma solo nei presidi pubblici e per attività urgenti.

Sicché, senza permesso di soggiorno, allo straniero sarebbe impedito di osservare le prescrizioni di rivolgersi al medico di famiglia e di non accedere al circuito ospedaliero, con conseguente incremento del rischio per la salute pubblica che le misure vigenti mirano a prevenire. Per evitare questi pregiudizi, quindi, gli effetti del decreto di rigetto sono stati sospesi.