di Vitalba Azzolini*
Il Domani, 26 marzo 2026
Gli eventi delle ultime settimane hanno fatto passare quasi sotto silenzio l’esame da parte dei giudici europei su alcune questioni pregiudiziali che determineranno la sorte dei centri italiani oltre Adriatico, uno dei cardini della politica migratoria del governo Meloni. Dovranno valutare se l’Italia avesse il potere di stipulare l’intesa e se le strutture possano essere utilizzate come centri per il rimpatrio. Tra le guerre che infiammano il mondo e gli eventi che agitano la politica interna, è passata quasi sotto silenzio la prima udienza della Corte di Giustizia dell’Unione europea su alcune questioni pregiudiziali che determineranno la sorte dei centri italiani in Albania, uno dei cardini della politica migratoria di Giorgia Meloni.
La Corte di Lussemburgo già il 1° agosto scorso ha posto un limite rilevante a questa politica, affermando che la qualificazione di un paese come sicuro resta sottoposta al controllo dei giudici. Le prossime pronunce saranno forse ancora più importanti: riguarderanno, in sintesi, la stessa competenza dell’Italia a stipulare l’accordo con Tirana, nonché l’utilizzabilità delle strutture albanesi come centri per il rimpatrio (Cpr). Una premessa: il Patto europeo per la migrazione e l’asilo, in vigore dal 12 giugno 2026, non farà venire meno i principi che saranno posti dalla Corte Ue. I centri in Albania Il protocollo firmato nel novembre 2023 da Giorgia Meloni ed Edi Rama riguardava originariamente persone imbarcate su mezzi delle autorità italiane fuori dal mare territoriale italiano o di altri Stati membri dell’Ue, anche dopo operazioni di soccorso.
Si prevedeva il loro trasferimento nei centri di Shëngjin e Gjadër, sottoposti alla legge e alla giurisdizione italiana, per l’esame delle domande di protezione internazionale mediante procedure di frontiera, accelerate rispetto a quelle ordinarie. Siccome, a causa delle mancate convalide dei trattenimenti dei migranti da parte dei giudici, i due centri rimanevano inutilizzati, nella primavera del 2025 il governo ha destinato Gjadër a Cpr per stranieri già destinatari di espulsione.
Scarpa (Pd): “Hanno riempito i Cpr in Albania per attaccare i giudici prima del referendum” I dubbi sul Protocollo La Corte di giustizia dell’Ue, a seguito di rinvii pregiudiziali della Corte d’appello di Roma, è ora chiamata a valutare se l’Italia potesse legittimamente stipulare il protocollo con l’Albania. In base al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, quando un accordo con un paese terzo incide su norme comuni dell’Unione o ne modifica la portata, la competenza a concluderlo spetta in via esclusiva all’Unione stessa. In materia di asilo e immigrazione l’Unione europea ha regole comuni su procedure, accoglienza, trattenimento, ricorsi, salute e garanzie individuali, e il protocollo interviene proprio su questi aspetti, disciplinandoli per le strutture albanesi.
I giudici europei potrebbero, quindi, attestare che l’Italia non aveva alcun potere di concludere l’accordo con l’Albania. La Corte d’appello pone anche un secondo problema: se il diritto dell’Unione consenta la conduzione e la permanenza del cittadino di paese terzo, anche richiedente asilo, in aree situate fuori dal territorio dell’Unione, nelle quali non è pienamente assicurato il rispetto di una serie di garanzie previste dal diritto dell’Unione (difesa, salute, visite e altro). Altro colpo al modello Albania: la Corte Ue affossa la strategia di Meloni I centri albanesi come CPR C’è anche un’ulteriore questione pregiudiziale, sollevata invece dalla Corte di cassazione: la domanda è se l’Italia possa trasferire in Albania persone già trattenute in un Cpr italiano quando non esista una prospettiva concreta e determinata di rimpatrio.
La giurisprudenza della Corte europea, infatti, reputa legittimo il trattenimento in un Cpr solo quando sussista tale prospettiva. Si chiede, dunque, alla Corte se il trasferimento pre-rimpatrio in Albania, in assenza di una “predeterminata e individuabile prospettiva di rimpatrio”, sia compatibile con il diritto dell’Unione. La Cassazione aggiunge una domanda ulteriore: se debba restare trattenuta in una delle aree previste dal protocollo la persona che, dopo esservi stata trasferita, presenti una domanda di protezione internazionale che le autorità nazionali giudichino come strumentale.
Questo caso si è verificato anche di recente e, per inciso, è stato utilizzato nella campagna referendaria per il Sì. Se la Corte di giustizia affermasse che il trasferimento in Albania non è compatibile con le regole europee quando manca una prospettiva concreta di rimpatrio, verrebbe meno l’uso dei centri come Cpr; e se escludesse anche la possibilità di trattenimento dopo una domanda di asilo, pure se strumentale, il margine operativo delle strutture albanesi si restringerebbe ancora. In conclusione, le prossime pronunce della Corte Ue potrebbero infliggere un duro colpo a uno dei pilastri della politica migratoria di Giorgia Meloni. Non potendo qualificare i giudici europei come “toghe rosse” che cavalcano il No al referendum, a quali alibi ricorrerà la presidente del Consiglio? Perché i Cpr in Albania non “funzioneranno”
*Giurista










