di Graziella Romeo*
Avvenire, 11 marzo 2025
La designazione dei “Paesi sicuri” è un nodo centrale nel dibattito italiano ed europeo sull’immigrazione, soprattutto ora che la Corte di giustizia dell’Unione Europea è chiamata a rispondere ai quesiti posti dai Tribunali di Roma, Bologna, Firenze e Palermo su un punto fondamentale: l’Italia può dichiarare un Paese sicuro escludendo alcune categorie di persone per le quali la presunzione di sicurezza non si applica? Oppure, se esistono eccezioni rilevanti e di difficile accertamento, il Paese nel suo complesso non dovrebbe essere considerato sicuro? La questione è complicata dalle strategie adottate dal governo italiano, come il protocollo con l’Albania, che prevede il trasferimento di migranti in centri fuori dai confini nazionali per la gestione delle richieste di protezione.
Questo modello, simile a quello immaginato dal Regno Unito in Ruanda e poi naufragato in Parlamento, porta con sé una serie di interrogativi, primo fra tutti il rispetto del diritto di difesa e, in fin dei conti, del diritto di asilo. Un primo chiarimento è arrivato dalla Corte di cassazione che ha stabilito che, se la gestione del fenomeno migratorio è di competenza del governo, al giudice ordinario spetta comunque la verifica in concreto dell’esistenza delle condizioni di sicurezza rispetto al caso specifico della persona che chiede protezione.
Al contempo, la Suprema Corte ha precisato che la valutazione di sicurezza di un Paese non ha carattere assoluto, non implica, cioè, che ogni porzione di territorio sia generalmente sicura per qualsiasi gruppo di persone. Si tratta, piuttosto, di un giudizio basato sulla prevalenza delle condizioni di sicurezza rispetto a quelle di insicurezza. Di conseguenza, un Paese può essere considerato sicuro in generale, ma non lo è necessariamente in situazioni eccezionali che riguardano specifici individui o categorie di persone.
In questi casi, spetta alla persona dimostrare che la sua condizione rientra in un’eccezione alla presunzione di sicurezza. Con il criterio della prevalenza, la Cassazione non ha chiuso la partita in quanto l’ultima parola rispetto alla conformità al diritto europeo della designazione del paese sicuro spetta alla Corte di giustizia. Non è improbabile che il giudice europeo condivida la posizione della Cassazione italiana. Tuttavia, ciò che emerge sinora, sia dal dibattito che dal confronto giudiziale, è l’esistenza di una spiccata sensibilità dei giudici italiani ordinari verso la posizione del migrante in cerca di protezione.
Non sono poche le voci che riconducono questa sensibilità a un atteggiamento polemico nei confronti della politica dell’immigrazione dell’attuale governo. Ma è davvero così? Ebbene, la sensibilità verso il migrante ha una motivazione ben radicata nel diritto dell’immigrazione che, da ormai diversi anni, interpreta il diritto di asilo non solo come garanzia costituzionale che esprime l’identità italiana, ma soprattutto come un diritto la cui tutela effettiva comporta assicurare al migrante la chance di avere la propria condizione particolare esaminata dalle autorità del Paese al quale si chiede protezione.
Questo diritto è nei fatti negato tutte le volte in cui il caso concreto non riesce a raggiungere, in tempo congruo, una fase di effettiva valutazione individuale del merito della protezione richiesta. Così assegnare un migrante a un Paese terzo e trattenerlo viola nell’immediato il suo diritto alla libertà e alla difesa e, nel tempo, offre minori garanzie per il diritto di asilo. Senza considerare che uno degli obiettivi del sistema europeo comune di asilo è proprio evitare i movimenti secondari e, dunque, creare condizioni equivalenti per la tutela dei diritti dei migranti.
Se letto da questo punto di vista, l’orientamento dei giudici italiani appare in linea con una visione costituzionale del diritto d’asilo. Esistono, certo, interpretazioni più restrittive, secondo cui il luogo in cui viene esaminata la domanda (Italia o Albania) non influenzerebbe i diritti in gioco. Ma queste visioni si basano su un’interpretazione puramente giuridica, senza considerare il contesto concreto.
Anche se la decisione finale sulla compatibilità della designazione dei Paesi sicuri con il diritto europeo spetta alla Corte di giustizia, non bisogna dimenticare che il contributo dei giudici italiani è fondamentale nella costruzione di un diritto europeo della migrazione. Sostenere che questo contributo è motivato dalla volontà di ostacolare le scelte del governo significa ignorare il ruolo che la giurisprudenza (non solo italiana) ha avuto negli anni nel plasmare il diritto europeo dell’immigrazione in tutti i momenti in cui attori politici di orientamento molto diverso hanno insistito su un’ossessiva tutela dei confini.
*Professoressa Associata di Diritto costituzionale comparato - Università Bocconi











