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di Giuseppe Legato

La Stampa, 6 giugno 2024

L’imbarcazione Sea-Eye 4, Ong battente bandiera tedesca oggetto del più grave e lungo fermo amministrativo (60 giorni) dall’entrata in vigore (e per la presunta violazione) del decreto Piantedosi non doveva essere sanzionata, né - ergo - inibita - nella continuazione della sua attività cioè il salvataggio in mare. Banalmente perché le contestazioni sollevate dall’Italia - per mezzo della capitaneria di porto di Reggio Calabria secondo le quali la nave non avrebbe “ottemperato alle indicazioni dell’autorità libica rifiutando i contatti con la stessa durante il soccorso a un’imbarcazione con 84 migranti (tratti in salvo) il 7 marzo scorso nel Mediterraneo - non sono provate”.

Lo ha deciso, ieri 5 giugno, il tribunale civile di Reggio Calabria di fronte al quale Gorden Isler e Dominik Reisinger, legali rappresentanti della “Sea-Eye 4”, sede in Regensburg, proprietaria della nave omonima hanno citato in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Capitaneria di Porto, la Guardia Costiera di Reggio Calabria, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Guardia di Finanza, sezione operativa navale di Reggio Calabria, il Ministero dell’Interno. I giudici hanno accolto la richiesta di annullamento del provvedimento del fermo redatta dai legali Dario Belluccio, Daniele Valeri e Lidia Vicchio. Da Asgi (Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione) commentano con soddisfazione: “Questa pronuncia fornisce giustizia rispetto alle attività di soccorso in mare messe in campo dalle organizzazioni della società civile, oltre che interessanti spunti di riflessione giuridica e sulle modalità con le quali le autorità italiane utilizzano le informazioni ricevute dalla cd. guardia costiera libica allo scopo di limitare le capacità di soccorso delle persone nel Mare Mediterraneo”.

Ma cosa è davvero successo? “Nel verbale - si legge in sentenza - si contesta (alla Ong ndr) che, nonostante l’Autorità libica avesse inviato nell’area di intervento due pattugliatori, denominati “Marzuq” e “Fezzan” che avevano avvistato la Sea Eye 4 nel mentre procedeva verso un’imbarcazione in distress e mentre inviava una barca veloce per rimorchiare la barca in pericolo, la nave Sea-Eye 4avrebbe risposto alle chiamate effettuate dalle motovedette libiche”. In sostanza: “La contestazione ha ad oggetto operazioni di soccorso che sarebbero avvenute senza l’autorizzazione o il coordinamento delle Autorità libiche, pur presenti in loco e non intervenute al fine di evitare disordini ed il rischio che i migranti si gettassero in mare, all’interno dell’area SAR di responsabilità di queste ultime”. È andata davvero così? È stato violato il decreto Piantedosi?

Il parere dei giudici - Per i giudici no. Scrivono “La tesi, recepita nel verbale di fermo amministrativo si fonda su un unico elemento probatorio, ossia una mail inviata dalle Autorità libiche il 9 marzo 2024 alle 18,38 di sette righe nella quale si spiega che Sea-Eye4 non avrebbe risposto alle richieste di contatto procedendo al salvataggio degli 84 (tra cui 34 bambini). Per i giudici questa mail “non contiene alcun allegato documentale attestante i tentativi di contatto effettuati: non contiene una o più mail inviate all’Ong attestanti i tentativi di contatto e le indicazioni fornite; non contiene l’indicazione di una registrazione audio/video attestante le comunicazioni avute o tentate”. Chiosano i giudici: “All’evidenza, una simile circostanza ha carattere dirimente giacché la tesi libica (esposta in sette righe), recepita dalle Autorità italiane, contrasta con il rimanente materiale probatorio”.

La Ong ha documentato tutto - La Ong ha in realtà prodotto tutta una serie di comunicazioni inviate all’autorità libica (ma anche all’Mrcc di Roma) fin dalle 10 del mattino. Si legge infine in sentenza come nel materiale a supporto del decreto di fermo “non è esplicitata quale sia l’indicazione che l’Autorità libica avrebbe fornito (esempio desistere dalla prosecuzione delle operazioni; trasferire i migranti in un porto libico etc.), né quella che avrebbe tentato di fornire, e che la Sea Eye 4 avrebbe omesso di rispettare; né è provato, come detto, che l’Autorità libica abbia contattato la Sea Eye 4 per fornire delle indicazioni in qualità di Autorità responsabile SAR”.