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di Giansandro Merli

Il Manifesto, 9 luglio 2025

Non fondate le questioni poste dal tribunale di Brindisi. Il caso nato dal fermo della Ocean Viking: 261 salvati disobbedendo ai miliziani libici. La Consulta ha ritenuto infondate tutte e tre le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal tribunale di Brindisi rispetto al decreto Piantedosi di gennaio 2023, quello sulle attività di soccorso delle navi ong. La norma del governo Meloni è salva, da oggi però i suoi margini di applicazione, e dunque i rischi di arbitrio, saranno più contenuti.

Il caso nasce dal fermo della Ocean Viking, di Sos Mediterranée, del 9 febbraio dell’anno scorso. Tre giorni prima l’imbarcazione umanitaria aveva tratto in salvo 261 naufraghi in quattro interventi. Durante uno di questi i libici le avevano ordinato di allontanarsi, cosa che aveva fatto scattare il panico tra i migranti, spingendo il capitano a dare l’ordine di terminare il salvataggio. Per questo la Ocean Viking, dopo lo sbarco nel porto pugliese, è stata multata e sottoposta a un blocco di 20 giorni. Durante il processo la giudice ha deciso di interrogare la Corte costituzionale su tre punti.

I primi due sono tecnici: l’automatismo della sanzione del fermo amministrativo che, a differenza della multa, non permette di graduare la pena; la mancanza di chiarezza per il comandante sul comportamento da seguire, visto che questo dovrebbe dipendere da generiche indicazioni di un’autorità straniera. Il punto iniziale è stato modificato da un decreto successivo, mentre rispetto al secondo la Consulta non vede criticità perché la legge Piantedosi dice che il comandante deve agire all’interno del sistema delle Convenzioni che prevede la cooperazione tra Stati. Tutto corretto in astratto, il problema è che la sentenza evita di considerare la concretezza delle situazioni che si generano nel Mediterraneo centrale. Qui non sono coinvolte autorità qualsiasi, ma le milizie libiche. Anche quando indossano divise ufficiali.

Su di loro verteva la terza questione di legittimità: riconoscerle come soggetti legittimi - ma sarebbe più corretto dire: finanziarle per fare il lavoro sporco - può essere compatibile con gli obblighi assunti dall’Italia? In particolare con il principio di non respingimento di rifugiati e richiedenti asilo: è infatti noto e pacifico che la Libia non può garantire alcun “luogo sicuro di sbarco”, come richiesto dai trattati.

Evidentemente affermare l’evidenza - no, non c’è compatibilità possibile tra gli accordi che tutelano i diritti fondamentali e chi cattura i migranti in mare, poi li tortura, li stupra, li uccide o li vende - avrebbe creato un caso politico molto più grande di quelli esplosi finora nei vari scontri tra giurisdizione ed esecutivo. Così la soluzione, ancora una volta, è scaricare la contraddizione a valle: saranno i giudici di merito nelle diverse cause, che le ong vincono quasi sempre ma solo dopo aver pagato il prezzo di lunghi fermi che ne compromettono l’attività, a dover valutare i singoli eventi.

La Corte stabilisce che “nessuna sanzione, in definitiva, si può irrogare quando l’osservanza del precetto si ponga in contrasto con i principi sovraordinati”: nessuno, per esempio, potrà essere sanzionato per non aver contribuito a rimandare i migranti in Libia. Lo avevano già sancito almeno quattro sentenze della Cassazione (Rackete, Vos Thalassa, Asso28, Diciotti).

Con altrettanta chiarezza la Consulta afferma che “non è vincolante un ordine che conduca a violare il primario ordine di salvataggio della vita umana e che sia idoneo a metterla a repentaglio e non ne può essere sanzionata l’inosservanza”. Per gli avvocati di Sos Mediterranée Francesca Cancellaro e Dario Belluccio significa che “la Corte offre una interpretazione del Decreto Piantedosi che, solo così, può essere ritenuta compatibile con la Costituzione e rende evidente che nessuna indicazione della Guardia costiera libica può ritenersi lecita e legalmente data”. In un comunicato, i legali sottolineano poi che il giudice delle leggi ha “riconosciuto la natura penale e il carattere punitivo della disciplina al punto da rilevare la sua “vocazione marcatamente dissuasiva” rispetto all’attività di soccorso”. È una novità assoluta, a cui dovranno corrispondere le maggiori garanzie che valgono nell’ambito del penale.