di Luca Masera*
Il Manifesto, 19 luglio 2025
La sentenza del Tribunale di Palermo appare giuridicamente molto debole, e il ricorso della Procura era scontato, oltre che doveroso. Se non fosse ormai scontato l’attacco ai magistrati che prendono posizioni non gradite alla maggioranza, ci sarebbe da stupirsi delle durissime reazioni di diversi esponenti di Governo nei confronti del ricorso della Procura di Palermo contro l’assoluzione del ministro Matteo Salvini.
La sentenza del Tribunale di Palermo appare giuridicamente molto debole, e il ricorso della Procura era scontato, oltre che doveroso. L’assoluzione è motivata da un unico argomento di diritto, che non ha nulla a che vedere con il dovere di tutelare la sicurezza delle frontiere, evocato anche nelle ultime dichiarazioni di Salvini e Piantedosi. Il Tribunale ritiene che, secondo la normativa internazionale in materia di soccorsi in mare, non fosse ragionevolmente certo che il ministro dell’Interno avesse il dovere di fare sbarcare in Italia i naufraghi-migranti trattenuti sulla Open Arms. Si tratterebbe di una normativa farraginosa e poco adatta a regolare situazioni come quella oggetto del processo, rispetto alla quale non sarebbe ricavabile in termini inequivoci il dovere giuridico di consentire lo sbarco in Italia e, in mancanza di un sicuro obbligo giuridico, verrebbe meno il presupposto fondamentale per configurare la responsabilità a titolo omissivo contestata al ministro. Si tratta di un argomento molto fragile, anzitutto perché la Cassazione civile, a Sezioni unite, ha già affermato il contrario. Ci riferiamo alla decisione, passata quasi sotto silenzio, con cui nel marzo di quest’anno la Cassazione ha annullato la pronuncia della Corte d’appello di Roma che aveva respinto la richiesta di risarcimento del danno avanzata da alcuni tra gli stranieri trattenuti dal ministro Salvini sulla nave Diciotti nell’agosto 2018. In sede penale il processo richiesto dal Tribunale dei ministri di Catania era stato impedito dal rifiuto del Senato di concedere l’autorizzazione a procedere, ma in sede civile la Cassazione ha detto a chiare lettere che il rifiuto del ministro di concedere lo sbarco aveva provocato una illegittima privazione di libertà dei naufraghi (che hanno per questo diritto a ottenere dallo Stato il risarcimento del danno), stabilendo la sussistenza di un ben preciso obbligo giuridico del Viminale di consentire la conclusione delle operazioni di soccorso e lo sbarco dei migranti. La Cassazione, quindi, ha già stabilito che la pratica dei “porti chiusi” nel 2018 e 2019, con il trattenimento dei naufraghi sulle navi soccorritrici, era illegittima perché contraria alla normativa sui soccorsi in mare.
Il Tribunale di Palermo neppure si confronta con tale decisione, e ritiene che la circostanza che la nave battesse bandiera spagnola e il soccorso fosse stato operato in zona Sar maltese esonerasse le autorità italiane dal dovere di concedere lo sbarco, anche se la nave si trovava ormai a pochi metri da Lampedusa e le difficili condizioni igienico-sanitarie a bordo rendevano concretamente impossibile che l’Open Arms iniziasse un viaggio verso le coste spagnole o maltesi. Una conclusione che correttamente la Procura contesta, essendoci diverse norme di diritto internazionale che impongono agli Stati obblighi di cooperazione in materia di soccorsi in mare e che, in caso di mancato intervento degli altri Stati obbligati, pongono il dovere di sbarco in capo allo Stato che può offrire un luogo sicuro ai soccorsi. La Procura di Palermo, con una scelta inusuale ma condivisibile considerate le peculiarità del caso, ha deciso di proporre ricorso per saltum, cioè ha deciso di non impugnare la sentenza davanti alla Corte d’appello, ma di interrogare direttamente la Cassazione, trattandosi di una questione di diritto, il fatto storico risultando accertato dal Tribunale in termini conformi all’imputazione. Vedremo dunque se la Cassazione penale confermerà i principi di diritto affermati dalla Cassazione civile, ma non ci pare in effetti che ci siano ragioni per cui dovrebbe discostarsene. La strategia di trattenere per giorni i soccorsi prima di concedere lo sbarco non aveva nulla a che vedere con la legittima tutela delle frontiere, ma era una pratica odiosa e inumana, oltre che inutile (tanto che non è più stata praticata, né viene praticata dall’attuale governo che pure la difende), che violava una pluralità di norme in tema di diritto del mare e di tutela dei diritti fondamentali. Sostenere che, di fronte a una sentenza di assoluzione così motivata, la Procura avrebbe dovuto rinunciare a fare ricorso significa richiedere un atteggiamento di supina e acritica acquiescenza della magistratura ai desiderata governativi: visto il clima, non c’è da stupirsi.
*Ordinario di diritto penale presso l’Università di Brescia











