di Mario Di Vito
Il Manifesto, 15 maggio 2026
La Corte costituzionale ha detto no alla costituzione in giudizio di Lam Magok Biel Ruei, una delle vittime del generale libico Osama Almasri, per la camera di consiglio prevista lunedì in cui si discuterà della norma secondo cui il procuratore generale deve necessariamente attendere il parere del ministro della Giustizia prima di dare seguito alla Corte Penale internazionale. Il dettaglio, per il caso del torturatore di Tripoli arrestato in Italia il 19 gennaio dell’anno scorso e liberato due giorni dopo, è decisivo: la mancata convalida del suo fermo, infatti, arrivò proprio perché via Arenula non ha mai fatto arrivare il suo parere al pg della Corte d’appello di Roma.
Nell’ordinanza che respinge l’istanza di Lam Magok, i giudici affermano che non è “decisiva l’asserita qualità di persona danneggiata dalla mancata attivazione nella collaborazione e consegna di Almasri, che si affianca al rilievo sull’impossibilità di far valere in giudizio tale ‘status giuridico sostanziale e processuale” e che “non intercorre alcun nesso di immediata inerenza tra l’oggetto del giudizio, che verte sulla richiesta di cooperazione formulata dalla Corte penale internazionale, e la posizione soggettiva dell’interveniente, che prefigura un’azione risarcitoria per i danni cagionati dalla mancata collaborazione con la Corte penale internazionale”. La Consulta, nel motivare l’inammissibilità della richiesta, aggiunge che “la pronuncia di questa Corte non è idonea ad arrecare un pregiudizio immediato e irreparabile alla posizione soggettiva dell’interveniente, che potrà ottenere piena tutela giurisdizionale nelle sedi appropriate, con il vaglio degli autonomi e peculiari presupposti della domanda risarcitoria delineata nell’atto di intervento”. La questione era stata discussa lo scorso 13 aprile, la presidenza del consiglio e l’avvocatura dello Stato si erano opposte.
“L’ordinanza della Corte Costituzionale sostiene che la decisione finale non pregiudicherà in modo immediato ed irreparabile la posizione di Lam che potrà rivolgersi al giudice civile per chiedere un risarcimento economico - dicono in una nota gli avvocati di Baobab Experience Francesco Romeo e Antonello Ciervo, che hanno assistito Magok -. Al contrario, l’interesse qualificato di Lam a stare in giudizio è condizione necessaria, che dipende dall’esito del giudizio costituzionale, per potere ottenere un risarcimento del danno derivante dalla mancata consegna di Almasri alla Cpi, in quanto se la Corte dovesse giudicare incostituzionale la legge di attuazione dello statuto Cpi non ci sarebbe più alcuno spazio per Lam per poter chiedere giustizia sia pure sotto forma di risarcimento economico”. E ancora: “Il voto della maggioranza parlamentare ha precluso la celebrazione del processo penale a carico di Nordio, Piantedosi e Mantovano per il ricorrere di un ipotetico “superiore interesse dello stato”. Non condividiamo la decisione odierna della Corte Costituzionale che sembra allinearsi a quella “ragion di stato” emersa dal voto della maggioranza parlamentare del 9 ottobre 2025”. NEI PROSSIMI MESI, davanti alla Consulta, finirà un altro caso legato alla vicenda di Almasri: il conflitto d’attribuzione sollevato dalla Camera per concedere l’immunità parlamentare alla ex capa di gabinetto del ministero della giustizia Giusi Bartolozzi, accusata di false informazioni ai pm.









