di Vitalba Azzollini*
Il Domani, 30 agosto 2025
È vero che i soccorsi dei migranti in mare da parte delle navi ong sono coordinati dallo stato, per cui Piantedosi evoca punizioni nei riguardi di chi non obbedisce. Ma è il comandante della nave che, caso per caso, valuta quale sia l’interesse prevalente tra il rispetto dell’ordine ministeriale e la tutela della salute dei migranti, anche decidendo di sbarcare in un luogo più vicino. È lo stato che “gestisce e coordina i soccorsi in mare”, ha scritto su X il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, riferendosi al fermo dell’imbarcazione di Mediterranea Saving Humans. La nave aveva disobbedito al Viminale - che, com’è ormai uso, aveva indicato un luogo di sbarco lontano da quello di soccorso - portando i naufraghi a Trapani, anziché a Genova. Piantedosi ha aggiunto che “chi non rispetta la legge sull’assegnazione del porto sicuro continuerà a essere punito”. Peccato il ministro ometta di dire che la legge non si esaurisce in quella nazionale, ma - in forza dei rimandi costituzionali - comprende anche le convenzioni internazionali. E le convenzioni affermano principi ulteriori, nonché di rango superiore, rispetto a quelli interni cui Piantedosi attribuisce valore assoluto.
Cosa dicono le convenzioni - Le convenzioni marittime più rilevanti (Solas, Sar e Unclos) impongono ai comandanti di prestare soccorso, non appena ragionevolmente possibile, a persone in pericolo in mare e di condurle in un posto sicuro sulla terraferma (place of safety, Pos), concludendo così le operazioni di salvataggio. Le linee guida dell’Organizzazione marittima internazionale chiariscono che il Pos è un luogo, raggiungibile senza ritardi, ove possono essere garantite cure, assistenza e l’esercizio dei diritti.
È vero che la convenzione Sar attribuisce agli stati il coordinamento del soccorso, ma tutte le convenzioni citate valorizzano il ruolo del comandante della nave, che ha il dovere di tutelare la vita delle persone a bordo. E se tra queste ci sono minori, feriti o individui stremati, che non potrebbero reggere ulteriori giorni di navigazione per raggiungere il porto deciso dall’autorità amministrativa, il comandante è tenuto a salvaguardarne le esigenze di salute, anche recandosi in un luogo più vicino.
I responsabili della nave della ong hanno dichiarato di aver disatteso le istruzioni di sbarco perché le onde erano “alte più di due metri e mezzo” e le “condizioni psico-fisiche” dei naufraghi stavano peggiorando - come attestato da certificazioni dei sanitari a bordo - per cui erano necessarie “cure mediche e psicologiche a terra”.
Il Viminale continua a indicare porti lontani dal luogo del soccorso, forte della sentenza con cui il Consiglio di stato, nel 2025, ha confermato la decisione del Tar del Lazio del 2023 sul caso della nave Geo Barents di Medici senza frontiere. Per i giudici amministrativi, l’autorità statale ha un ampio potere discrezionale di decidere il posto di approdo in base a esigenze organizzative e di distribuzione dell’accoglienza. Ma c’è un passaggio della sentenza che forse sfugge al ministero dell’Interno: il luogo di sbarco e la relativa tempestività vanno valutati considerando “le condizioni di salute dei soccorsi, le condizioni metereologiche, la presenza di persone fragili o di minori tra i soccorsi”. La giurisprudenza penale è più netta. Nel 2019, il giudice di Agrigento ha ritenuto che Carola Rackete, comandante della Sea Watch 3, non ha commesso un illecito quando è entrata a Lampedusa senza autorizzazione, poiché ha agito in adempimento di un dovere. Nel 2020 Cassazione ha confermato la decisione: le operazioni di soccorso si concludono con lo sbarco, e il comandante non può essere punito se obbedisce al principio supremo di salvaguardare la vita umana, sancito da convenzioni internazionali, anziché a norme interne e ad ordini amministrativi. Dunque, certe direttive ministeriali non sempre rappresentano una scelta legittima, e quando non appaiono tali compete al comandante il dovere di fare una scelta diversa.
Il “sovranismo giuridico” - In conclusione, è vero che i soccorsi sono coordinati dallo stato. Ma è il comandante della nave che, caso per caso, valuta quale sia l’interesse prevalente tra il rispetto dell’ordine ministeriale e la tutela della salute dei migranti, anche portandoli in un porto più vicino. Un approccio meramente imperniato su questioni logistiche, come quello del Viminale, rischia di creare un cortocircuito, svuotando di senso le convenzioni internazionali.
Al Meeting di Rimini Giorgia Meloni ha affermato che “non c’è giudice, politico o burocrate” che possa impedire “di far rispettare la legge dello Stato italiano” in tema di immigrazione. Analogamente a Piantedosi, Meloni ha omesso di citare le fonti sovraordinate a quelle nazionali, lasciando intuire una certa intolleranza. Un “sovranismo giuridico” che chi elogia la nuova inclinazione europeista e internazionalista della presidente del Consiglio farebbe bene a non trascurare.
*Giurista











