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di Paola Rossi

Il Sole 24 Ore, 8 marzo 2024

Entrerà in vigore il prossimo 15 marzo il nuovo regolamento che definisce i compiti e le attività demandate al ministero del Lavoro per gestire nell’ambito del fenomeno dell’immigrazione e in generale la situazione dei minori stranieri non accompagnati che si trovino sul territorio italiano. È, infatti, stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” di ieri (n. 50) il Dpr 27 dicembre 2023 n. 231 (Regolamento concernente i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400). Il regolamento reca la la nuova disciplina di rango secondario resasi necessaria a seguito dell’abolizione del Comitato stranieri, prima previsto dal Testo unico Immigrazione e poi soppresso dall’articolo 12 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 con il conseguente trasferimento delle competenze in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il testo del Dpr si compone di 17 articoli ed è frutto di un iter di approvazione che ha dovuto tener conto del parere del Consiglio di Stato che aveva appunto definito e indicato al Governo come il decreto del Presidente della Repubblica sia lo strumento normativo adeguato per definire le regole di secondo livello, mentre inizialmente era stato portato all’attenzione di Palazzo Spada un testo veicolato da un Dpcm ritenuto appunto non consono in base alle prescrizioni dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400 che disciplina le “fonti regolamentari” per lo svolgimento dei compiti ministeriali.

Al ministero del Lavoro e delle politiche social compete tra l’altro di esprimere il parere sul percorso di integrazione sociale e civile del minore, finalizzato al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo. Si tratta del parere sul percorso di integrazione sociale e civile svolto dai minori stranieri non accompagnati ai fini del rilascio del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età, come previsto all’articolo 32, comma 1-bis del Testo unico sull’immigrazione. Il permesso di soggiorno viene rilasciato per un periodo massimo di un anno previo accertamento dell’effettiva sussistenza dei presupposti e requisiti previsti dalla normativa vigente, ovvero a seguito dell’ammissione per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato tra quelli indicati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Nella prima parte del Dpr viene definita la platea degli interessati da tali regole con l’espressione già utilizzata dalla legge 47/2017 di “minori stranieri non accompagnati” con la quale s’intende il minore non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell’Unione europea che si trovi per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano.

Dal perimetro sono esclusi i minori di 18 anni che richiedano il riconoscimento dello status di rifugiati per ottenere asilo in Italia. Fondamentali i compiti di censimento e monitoraggio della presenza dei minori stranieri non accompagnati affidati al ministero attraverso l’inserimento e l’aggiornamento dei dati nel sistema informatico dedicato il SIM, vale a dire il Sistema Informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati. Il sistema curato dallo stesso ministero prevede che le forze di polizia diano immediata comunicazione dei minori interessati dalla normativa al fine di inserire i relativi dati nel Sim.

E al ministero è infine attribuito il compito di stipulare convenzioni con organizzazioni internazionali e associazioni umanitarie, per l’attuazione di programmi diretti a rintracciare i familiari dei minori, nei Paesi d’origine o in altri Paesi. Tali attività saranno a carico del Fondo nazionale per le politiche migratorie. Il Ministero è chiamato anche a studiare e promuovere nuove misure mirate comunque a realizzare l’integrazione dei minori stranieri non accompagnati.

Il regolamento ora in Gazzetta si occupa anche di disciplinare il trattamento dei dati personali contenuti nel Sistema informativo nel rispetto del principio del superiore interesse del minore e in conformità ai principi dettati dal regolamento privacy europeo (GDPR). Il trattamento è affidato ai soggetti legittimati ad accedere al SIM nell’ambito delle specifiche attribuzioni.

Il trattamento - in base alla lettera del Dpr - può consistere nelle operazioni di “raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o altre forme di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione di dati personali”. Ma fondamentale è la regola in base alla quale la diffusione dei dati può essere effettuata esclusivamente in forma anonima e aggregata, con modalità che non consentano, neanche indirettamente, l’identificazione degli interessati.

Infine, vengono descritti i compiti del ministero del Lavoro e delle politiche sociali per quanto concerne ingresso e soggiorno dei minori accolti temporaneamente in Italia nell’ambito di programmi solidaristici, dalla concessione del nulla osta per la realizzazione dei programmi stessi compresa la creazione e la cura dell’elenco dei minori coinvolti dalle iniziative.