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di Damiano Aliprandi

Il Dubbio, 23 giugno 2026

Il Ministero degli Affari Esteri ha discriminato gli studenti iraniani ammessi nelle università italiane. Lo ha stabilito il Tribunale di Torino con la sentenza depositata venerdì scorso, che accerta “il carattere discriminatorio della condotta tenuta dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale” per avere chiuso senza preavviso, dopo appena otto giorni di apertura, il sistema di prenotazione degli appuntamenti necessari a chiedere il visto per motivi di studio. Una scelta che ha reso impossibile, a un gran numero di ragazzi già selezionati dagli atenei, perfino fissare la data per presentare la domanda. La pronuncia, firmata dalla giudice Chiara Comune, chiude un caso aperto nell’autunno scorso.

A novembre lo stesso tribunale aveva già ordinato in via d’urgenza alla Farnesina, e per essa all’ambasciata italiana a Teheran, di sbloccare gli appuntamenti, con un provvedimento confermato poi in sede di reclamo. Ora arriva la decisione di merito, che mette nero su bianco l’accaduto e condanna il Ministero a risarcire il danno. Ogni anno oltre tremila studenti e studentesse iraniani vengono ammessi nelle università italiane. Quella iraniana è la comunità studentesca straniera più numerosa nel Paese: nel 2024 erano circa tredicimila gli iscritti, davanti a turchi e cinesi.

Una presenza di cui beneficia anche l’Italia, che resta agli ultimi posti in Europa per numero di laureati. Per arrivare nelle aule, però, questi ragazzi devono prima ottenere il visto d’ingresso entro un termine rigido, e qui si è inceppato. Per l’anno accademico 2025/2026 la prenotazione dell’appuntamento in ambasciata si è svolta soltanto online, attraverso la piattaforma Visametric, unico soggetto autorizzato a operare per la rappresentanza di Teheran. Il portale è rimasto aperto dal 20 al 28 maggio 2025: otto giorni in tutto, “per poi essere definitivamente chiuso”, e “né la data di apertura né la data di chiusura erano state previamente indicate”.

Chi non è riuscito a entrare in quella finestra si è visto comunicare dal sito che non ci sarebbero stati altri appuntamenti prima della scadenza per l’immatricolazione. I numeri li ha forniti lo stesso Ministero. In quegli otto giorni hanno ottenuto un appuntamento 4.500 persone, su 7.915 preiscritte in un ateneo italiano. Più di tremila aspiranti sono rimasti fuori. A novembre, mentre la causa andava avanti, un gruppo di iraniani è tornato a manifestare davanti all’ambasciata italiana a Teheran contro la mancanza di trasparenza e la continua chiusura degli slot. Per molti l’allarme non era solo l’anno perso: senza domanda nei termini saltava anche la borsa di studio, che per gran parte degli studenti iraniani è l’unica via per potersi permettere l’università. E magari sfuggire dalla repressione.

Un trattamento diverso da tutti gli altri - Davanti al giudice il Ministero ha provato a difendersi sostenendo che non ci fosse alcuna prova di una differenza di trattamento tra gli studenti iraniani e quelli di altre nazionalità. Ha prodotto documenti per dimostrarlo, e quei documenti hanno finito per dire il contrario. Dalle carte depositate dalla stessa amministrazione emerge che per gli altri Paesi il sistema funzionava in tutt’altro modo. Per i cittadini indiani il visto si chiede su appuntamento presso uffici fisici di cui viene indicato l’indirizzo, senza alcun limite di tempo. Per i turchi la possibilità di fissare un incontro è ampia, anche per telefono, di nuovo senza scadenze: basta chiamare un call center in qualunque giorno lavorativo.

Stesso discorso per marocchini e degli emirati, anche per loro nessun limite temporale. La prenotazione online, scrive la giudice, “è prevalente, ma non è l’unica”, e altrove resta aperta tutto l’anno. Da qui la conclusione. Gli studenti iraniani sono stati trattati in modo diverso non solo dagli italiani, che il visto non lo chiedono, ma soprattutto dagli aspiranti di altre nazionalità, che potevano contare su tempi e modalità tali da rendere possibile la prenotazione a chiunque ne avesse bisogno. La scelta di tenere il portale aperto solo otto giorni, senza dire quando si sarebbe aperto né quando si sarebbe chiuso, “non è ovviamente una scelta che dipenda dalla oggettiva difficoltà della situazione politica del paese iraniano”.

L’instabilità di Teheran, in altre parole, non c’entra: la finestra si era chiusa il 28 maggio, settimane prima dell’escalation bellica di giugno. In realtà era un problema di organizzazione. Il ragionamento giuridico ruota attorno a due norme del Testo Unico sull’immigrazione. L’articolo 39 garantisce la “parità di trattamento tra lo straniero e il cittadino italiano” nell’accesso ai corsi di istruzione superiore e agli interventi per il diritto allo studio. L’articolo 43 definisce discriminatorio ogni comportamento che produca quell’effetto. C’è poi un terzo passaggio decisivo: quando chi agisce porta elementi di fatto, anche statistici, da cui si può presumere una discriminazione, l’onere di provare il contrario passa a chi è accusato. La Farnesina avrebbe dovuto dimostrare che non c’era stata disparità. Non c’è riuscita.

La condanna - Il Ministero, costituendosi, aveva contestato anche la legittimazione dell’associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione (Asgi) ad agire e la competenza stessa del Tribunale di Torino. Su entrambi i fronti ha perso. Per il giudice l’associazione poteva agire proprio perché rappresenta “una collettività i cui membri non siano individuabili in modo diretto ed immediato”: non era possibile sapere dai dati pubblici quali cittadini iraniani fossero preiscritti, quali avessero i requisiti per il visto, quali fossero riusciti a prenotare. Caduta la prima eccezione, è caduta anche quella sull’incompetenza. La sentenza condanna il Ministero a versare all’ Asgi 7.500 euro a titolo di risarcimento del danno, oltre agli interessi, una cifra calcolata tenendo conto delle migliaia di studenti coinvolti.

A questi si aggiungono le spese di giudizio: 8.991 euro per il procedimento di merito e 10.864 per le due fasi cautelari, oltre il rimborso forfettario. Il giudice ha invece dichiarato cessata la materia su altre domande, perché l’anno accademico ormai si è chiuso e il tempo trascorso impedisce ulteriori provvedimenti utili. Il danno, osserva la sentenza, era già stato in parte ridotto dall’ordinanza d’urgenza: lo studente che aveva fatto ricorso ha poi ottenuto sia l’appuntamento sia il visto, e con lui una parte degli esclusi. L’associazione, che ha sostenuto il contenzioso insieme allo studente ricorrente con gli avvocati Alberto Guariso, Livio Neri, Paola Fierro e Marta Lavanna, legge la decisione come un precedente.

“Una procedura amministrativa apparentemente neutra, quale la prenotazione telematica di un appuntamento, può tradursi in una discriminazione vietata quando è organizzata in modo arbitrario e opaco, tale da precludere a un’intera collettività l’esercizio di un proprio diritto”, spiega l’Asgi. “È inaccettabile che giovani già selezionati dalle università italiane rischino di perdere l’anno accademico per ragioni di pura disorganizzazione amministrativa”, prosegue l’associazione. “La decisione del Tribunale di Torino conferma che a questi comportamenti si può e si deve porre rimedio”.